Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 3 DPR 487/1994 – Bando di concorso

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

1. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all’ articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando di concorso deve contenere almeno: a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale; b) i requisiti generali richiesti per l’assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire; c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell’ articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all’articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l’ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell’idoneità; d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all’articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi; e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5; f) fermo restando la disciplina di cui all’ articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell’articolo 7; g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l’amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all’articolo 5, comma 2, nonché della rappresentatività di genere nell’amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell’articolo 6.

5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

6. Il bando di concorso può fissare un contributo di partecipazione ai sensi dell’articolo 19, comma 8.

7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall’amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l’amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell’accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 3 del DPR 487/1994 disciplina il bando di concorso come atto fondante della procedura selettiva. Il bando viene pubblicato nel Portale unico del reclutamento (InPA), sostituendo così l'obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Deve contenere: termine di presentazione della domanda (10-30 giorni), requisiti richiesti, numero e struttura delle prove, titoli preferenziali, percentuali di posti riservati, misure per candidati con disabilità o DSA, numero e sede dei posti. Le assenze per maternità, allattamento e paternità sono equiparate al servizio prestato ai fini dei titoli. In caso di malfunzionamento della piattaforma, il bando deve prevedere la proroga automatica del termine di presentazione delle domande.
Indice dei contenuti

Il Portale InPA come sede unica di pubblicazione

Il comma 1 dell'articolo 3 segna una discontinuità significativa rispetto al passato: la pubblicazione del bando nel Portale unico del reclutamento (www.InPA.gov.it) esonera le amministrazioni pubbliche - inclusi gli enti locali - dall'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una semplificazione normativa di rilievo, che risponde all'esigenza di centralizzare le informazioni sui concorsi in un'unica piattaforma accessibile a tutti. L'esonero dalla Gazzetta Ufficiale non riduce la pubblicità legale della procedura: la pubblicazione sul Portale ha pieno valore giuridico, con conseguente decorso dei termini di decadenza e dei termini per l'impugnazione.

Contenuto minimo obbligatorio del bando

Il comma 2 elenca con precisione gli elementi essenziali del bando. Il termine di presentazione della domanda non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a trenta dalla pubblicazione, garantendo un equilibrio tra celerità e diritto alla partecipazione. Il bando deve indicare il numero e la tipologia delle prove, le competenze verificate, i punteggi attribuibili e i punteggi minimi per l'ammissione alle fasi successive, inclusa la conoscenza obbligatoria di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 165/2001. La chiarezza sul sistema di punteggio è fondamentale per garantire la trasparenza della procedura e per consentire ai candidati di valutare le proprie possibilità prima di presentare domanda.

Titoli preferenziali e riserve di posti

Le lettere d) ed e) del comma 2 trattano rispettivamente i titoli preferenziali e le riserve di posti. Per quanto riguarda le preferenze, il bando deve indicare i titoli aggiuntivi rispetto all'articolo 5 - ma strettamente pertinenti ai posti banditi - che possono essere anche prioritari rispetto a quelli legali. Questo consente alle amministrazioni di personalizzare la graduatoria finale in base alle proprie esigenze specifiche, purché con trasparenza preventiva. Per le riserve, il bando deve indicare le percentuali di posti riservati al personale interno e quelle previste da leggi speciali, nel rispetto dell'articolo 5. Il comma 4 richiede inoltre che il bando dia conto della percentuale di personale appartenente alle categorie riservatarie già in servizio e della rappresentatività di genere nell'amministrazione.

Misure per candidati con disabilità e DSA

La lettera f) del comma 2 introduce una clausola di inclusione a pena di nullità del concorso: il bando deve prevedere misure per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), consentendo la sostituzione delle prove scritte con colloqui orali o l'utilizzo di strumenti compensativi, nonché il prolungamento dei tempi. Questa previsione si affianca alla tutela prevista dall'articolo 16 della legge 68/1999 per i soggetti con disabilità, richiamato espressamente. La nullità del concorso per mancato inserimento di queste misure è una sanzione severa che testimonia l'importanza attribuita all'accessibilità delle procedure selettive. In pratica, i bandi devono contenere una clausola specifica che rimanda al meccanismo di richiesta delle misure compensative da parte del candidato.

Tutela della genitorialità nella valutazione dei titoli

Il comma 5 stabilisce che, nella valutazione del servizio prestato come titolo, le assenze per maternità, allattamento e paternità sono equiparate al servizio effettivamente reso e non possono comportare la decurtazione dei punteggi corrispondenti. Si tratta di una norma antidiscriminatoria diretta a evitare che l'esercizio dei diritti genitoriali penalizzi i candidati che hanno usufruito di tali assenze durante la loro carriera. In concreto, se un bando attribuisce un punteggio per anni di servizio continuativo, i periodi di assenza per maternità o paternità devono essere computati come servizio prestato.

Malfunzionamento della piattaforma e proroga automatica

Il comma 7 disciplina uno scenario sempre più frequente: il malfunzionamento della piattaforma digitale che impedisce la presentazione della domanda. In questo caso il bando deve prevedere la proroga automatica del termine pari alla durata del disservizio, nonché la possibilità per il candidato di modificare o integrare la domanda già inviata fino alla scadenza prorogata. L'ultima domanda inviata sostituisce le precedenti. L'amministrazione è obbligata a pubblicare un avviso di malfunzionamento sia sul sito istituzionale sia sul Portale InPA. Queste previsioni rispondono alle criticità emerse nei grandi concorsi pubblici degli ultimi anni, in cui code virtuali e crash dei server hanno compromesso la partecipazione di migliaia di candidati.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il bando di concorso deve essere pubblicato ancora sulla Gazzetta Ufficiale?

No. La pubblicazione sul Portale InPA esonera le amministrazioni dall'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, anche per gli enti locali.

Qual è il termine minimo e massimo per presentare domanda di partecipazione?

Il termine non può essere inferiore a 10 giorni né superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale.

Cosa succede se il Portale InPA non funziona durante il periodo di presentazione delle domande?

Il bando deve prevedere la proroga automatica del termine pari alla durata del malfunzionamento. Il candidato può anche modificare o integrare la domanda fino alla scadenza prorogata; conta solo l'ultima domanda inviata.

Le assenze per congedo di maternità penalizzano nella valutazione del servizio come titolo?

No. Il comma 5 equipara le assenze per maternità, allattamento e paternità al servizio effettivo, vietando qualsiasi decurtazione dei punteggi.

Un concorso è nullo se il bando non prevede misure per i candidati con DSA?

Sì. L'articolo 3, comma 2, lettera f), prevede espressamente la nullità del concorso se il bando non include misure compensative per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.