Autore: Andrea Marton

  • Art. 3-bis D.Lgs. 502/1992 – Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario

    Art. 3-bis D.Lgs. 502/1992 – Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.

    2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell’ufficio. Scaduto tale termine, si applica l’articolo 2, comma 2-octies.

    3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l’intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie.

    4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale ed in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell’articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data.

    5. Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell’attività dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. All’atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

    6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all’articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell’operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

    7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all’articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l’azienda. 7-bis. L’accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.

    8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.

    9. La regione può stabilire che il conferimento dell’incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall’ articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell’incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all’ articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

    10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

    11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all’ articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico del l’interessato.

    12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall’ articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.181, è versata dall’unità sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico del l’interessato.

    13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.

    14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e, successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l’ articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

    15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi.

  • Art. 453 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore prima della partenza

    Art. 453 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore prima della partenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Dopo la caricazione delle merci il caricatore può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 432, solo quando dichiari di recedere dal contratto entro il termine d'uso per la partenza della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima.

  • Art. 26 D.Lgs. 472/1997 – Abolizione soprattassa e pena pecuniaria

    Art. 26 D.Lgs. 472/1997 – Abolizione soprattassa e pena pecuniaria

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonche’ ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorche’ diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e’ sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.

    2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.

    3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all’irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

  • Art. 27 Reg. (UE) 2023/1114 – Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività

    Art. 27 Reg. (UE) 2023/1114 – Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività agiscono in modo onesto, corretto e professionale e comunicano con i possessori e i potenziali possessori di token collegati ad attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante.

    2. Gli emittenti di token collegati ad attività agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali token e applicano la parità di trattamento, a meno che nel White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing non sia previsto un trattamento preferenziale.

  • Art. 91 DPR 602/1973 – Espropriazione di navi e aeromobili (abrogato)

    Art. 91 DPR 602/1973 – Espropriazione di navi e aeromobili (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 16]

  • Art. 91 DPR 495/1992 – Segnale di ponte mobile

    Art. 91 DPR 495/1992 – Segnale di ponte mobile

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale PONTE MOBILE (fig. II.20) deve essere usato per presegnalare una struttura stradale mobile comunque manovrabile. Sotto il segnale potrà essere apposto il primo dei pannelli distanziometrici di cui all'articolo 87, comma 4, con eventuale indicazione degli orari di manovra o di funzionamento su pannello integrativo modello II.3.

  • Art. 474 Codice della Navigazione – Spese del regolamento della contribuzione

    Art. 474 Codice della Navigazione – Spese del regolamento della contribuzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nella massa creditoria sono ammesse anche le spese relative alle operazioni di liquidazione e di regolamento.

  • Orario docenti e ATA: cattedra, ore, attività funzionali

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    I docenti scolastici hanno orario di servizio articolato: insegnamento (18h secondaria, 22h primaria, 25h infanzia) + attività funzionali (collegio docenti, programmazione, ricevimento, scrutini). Il personale ATA fa 36 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Ore eccedenti retribuite oltre l’orario standard. Permessi orari giustificati ammessi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 (CCNL 2019-2021); negoziato 2022-2024 in apertura
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattività)
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Tabella riepilogativa

    Orario settimanale di servizio nella scuola
    Profilo Insegnamento Attività funzionali Totale
    Docente infanzia 25h +40h/anno 25h + funzionali
    Docente primaria 22h +40h/anno 22h + funzionali
    Docente secondaria I 18h +40h/anno collegio 18h + funzionali
    Docente secondaria II 18h +40h/anno collegio + 40h gruppi 18h + funzionali
    ATA collaboratore 36h settimanali
    ATA amministrativo 36h settimanali

    Orario di insegnamento docenti

    Le ore settimanali di insegnamento sono determinate dal CCNL per ordine:

    • Infanzia: 25 ore (5 giorni × 5h)
    • Primaria: 22 ore + 2 ore di programmazione (5 giorni × 5h – 2h con flessibilità)
    • Secondaria di I grado: 18 ore (orario settimanale fisso)
    • Secondaria di II grado: 18 ore (orario settimanale fisso)

    L’orario è articolato su 5 o 6 giorni (secondo l’organizzazione della scuola).

    Attività funzionali all'insegnamento

    Oltre alle ore di lezione, il docente svolge attività funzionali all’insegnamento:

    • Attività individuali: preparazione lezioni, correzioni compiti, rapporti famiglie (nessun monte ore – svolte autonomamente)
    • Attività collegiali: collegio docenti, riunioni dipartimento, scrutini, esami (max 40h/anno collegio + 40h/anno gruppi)
    • Programmazione settimanale primaria: 2h/settimana

    Le attività individuali non sono quantificate ma sono parte integrante dell’incarico. Cassazione conferma la professionalità docente come “ruolo” e non “ore lavorate”.

    Orario ATA e turni

    Il personale ATA ha 36 ore settimanali:

    • Collaboratori scolastici: 5 o 6 giorni, turni mattina o pomeriggio o spezzati. Apertura/chiusura scuola
    • Assistenti amministrativi: 5 o 6 giorni, orari ufficio
    • Assistenti tecnici: 5 o 6 giorni, coordinati con lezioni laboratoriali

    Ore eccedenti retribuite oltre 36h: €15-18 lordi/ora collaboratori, €18-22 amministrativi. Frequente accumulo durante esami di Stato (giugno-luglio).

    Casi pratici

    Tizia – Docente primaria 22h + program.
    Tizia insegna primaria 22 ore settimanali (4 al lunedì, 5 al martedì, 5 al mercoledì, 4 al giovedì, 4 al venerdì) + 2h programmazione il martedì pomeriggio.
    Caia – Docente liceo 18h
    Caia, docente liceo, ha 18 ore settimanali su 5 giorni (3-4 ore al giorno). Più 40h/anno collegio + scrutini + esami giugno (8-10gg pieni).
    Sempronio – Collaboratore scolastico turno mattina
    Sempronio, collaboratore scolastico, turno 7:30-13:30 dal lunedì al venerdì (30h) + 6h spezzate il sabato (apertura scuola per attività extracurriculari) = 36h.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un docente di scuola superiore?
    18 ore di insegnamento + attività funzionali (collegi, programmazioni, scrutini, esami). Il monte ore funzionali è 40h/anno collegio + 40h/anno gruppi. Più attività individuali (preparazione, correzioni) non quantificate.
    Il docente di primaria ha 22 o 24 ore?
    22 ore di insegnamento + 2 ore di programmazione settimanale (totale 24h di servizio). Le 2 ore di programmazione sono attività funzionale obbligatoria.
    Quante ore lavora un bidello?
    36 ore settimanali, su 5 o 6 giorni, in turni mattina/pomeriggio o spezzati. Apertura/chiusura scuola, pulizie, sorveglianza alunni, supporto docenti.
    Le ore eccedenti come si pagano?
    €15-44 lordi/ora a seconda del profilo (ATA collaboratore €15-18, amministrativo €18-22, docente di scuola €36-44). Liquidate a fine mese con eventuali arretrati.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Whistleblowing: tutele per chi segnala illeciti in azienda

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    Il D.Lgs. 24/2023, recependo la direttiva UE 2019/1937, ha introdotto un sistema organico di tutele per i segnalanti (whistleblower) di illeciti nel settore pubblico e privato. Chi segnala in buona fede non può essere licenziato, demansionato, trasferito o discriminato. Le segnalazioni avvengono tramite canali interni obbligatori, l’ANAC o in via pubblica.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 24/2023

    Tabella riepilogativa

    Canali di segnalazione e tutele (D.Lgs. 24/2023)
    Canale Quando usarlo Gestore
    Canale interno Prima opzione; aziende ≥50 dipendenti obbligate ad attivarlo Responsabile interno designato
    Canale esterno ANAC Se il canale interno è assente, inattivo o la segnalazione è a rischio; sempre disponibile ANAC (piattaforma dedicata)
    Pubblica divulgazione Se canali interni/ANAC non hanno risposto o la violazione è un pericolo imminente Media, autorità, opinione pubblica
    Denuncia all’autorità giudiziaria Sempre ammessa in parallelo Procura competente

    Chi è tutelato e cosa si può segnalare

    Il D.Lgs. 24/2023 tutela i lavoratori del settore pubblico e privato, inclusi lavoratori autonomi, collaboratori, tirocinanti e azionisti. Oggetto della segnalazione possono essere violazioni del diritto dell’UE e nazionale (reati, illeciti amministrativi, pratiche di corruzione, violazioni in materia di sicurezza, ambiente, salute). La tutela si applica a chi segnala in buona fede, anche se la violazione non viene poi confermata.

    Le tutele contro le ritorsioni

    Il decreto vieta espressamente qualsiasi misura ritorsiva nei confronti del segnalante: licenziamento, demansionamento, trasferimento, sanzione disciplinare, mancato rinnovo del contratto, mobbing, molestie. Si presume la natura ritorsiva di qualsiasi provvedimento sfavorevole adottato entro un certo tempo dalla segnalazione: spetta al datore dimostrare che il provvedimento è motivato da ragioni diverse dalla segnalazione.

    Obblighi del datore e sanzioni

    Le aziende con 50 o più dipendenti (e tutte quelle che operano in certi settori regolamentati) devono istituire un canale interno di segnalazione, garantire la riservatezza del segnalante, accusare ricevuta entro 7 giorni e fornire riscontro entro 3 mesi. L’ANAC può irrogare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro per ritorsioni, ostruzione o mancata istituzione del canale.

    Casi pratici

    Tizio – segnala frodi contabili tramite canale interno

    Tizio, addetto alla contabilità, scopre fatture false. Utilizza il canale interno dell’azienda (≥50 dipendenti), garantendosi la riservatezza. Se entro 3 mesi non riceve riscontro, può rivolgersi all’ANAC senza perdere le tutele.

    Caia – licenziata dopo la segnalazione: inversione dell'onere

    Caia segnala violazioni ambientali all’ANAC. Un mese dopo viene licenziata. Il datore deve dimostrare che il licenziamento non è collegato alla segnalazione; in assenza di prova, si presume la ritorsione e il licenziamento è nullo.

    Sempronio – pubblica divulgazione su stampa

    Sempronio ha segnalato al canale interno e all’ANAC senza esito. La violazione costituisce un pericolo per la salute pubblica. Decide di contattare un giornalista investigativo: la pubblica divulgazione lo tutela purché siano rispettati i presupposti del D.Lgs. 24/2023 (canali previamente esperiti, pericolo imminente o segnalazione inascoltata).

    Domande frequenti

    Chi è tutelato dal D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing?

    Lavoratori subordinati (pubblici e privati), lavoratori autonomi, collaboratori, tirocinanti, azionisti e chiunque venga a conoscenza di violazioni nel contesto lavorativo, purché agisca in buona fede.

    Cosa si può segnalare?

    Violazioni del diritto UE e nazionale, reati, illeciti amministrativi, pratiche corruttive, violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, salute pubblica e tutela dei dati personali, tra le principali categorie.

    Il segnalante può essere licenziato?

    No. Il licenziamento in ritorsione è nullo. Si presume ritorsivo qualsiasi provvedimento sfavorevole adottato a ridosso della segnalazione; spetta al datore l’onere di provare motivazioni diverse.

    Quanto tempo ha il datore per rispondere alla segnalazione interna?

    Deve accusare ricevuta entro 7 giorni dalla segnalazione e fornire un riscontro entro 3 mesi.

    Cosa succede se l'azienda non ha attivato il canale interno?

    Il segnalante può ricorrere direttamente al canale esterno ANAC, senza perdere alcuna tutela. L’azienda è soggetta a sanzione fino a 50.000 euro per la mancata istituzione del canale (se obbligata).

    La segnalazione anonima è tutelata?

    Il D.Lgs. 24/2023 tutela principalmente le segnalazioni riservate (identità nota al gestore ma protetta). Le segnalazioni anonime possono essere trattate, ma il segnalante anonimo non beneficia automaticamente delle stesse tutele se successivamente identificato.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 2 D.Lgs. 502/1992 – Competenze regionali

    Art. 2 D.Lgs. 502/1992 – Competenze regionali

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

    2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie. 2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l’inserimento nell’organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l’ambito territoriale dell’Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali. 2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani. 2-quater. Le regioni, nell’ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all’ articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l’eventuale costituzione di appositi organismi. 2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall’organismo di cui al comma 2- quater, ove costituito. 2-sexies. La regione disciplina altresì: a) l’articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate; b) i principi e criteri per l’adozione dell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis; c) la definizione dei criteri per l’articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell’atto di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione; d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all’ articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662; e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest’ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci; l’organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all’articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; f) l’organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all’articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di: 1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale; 2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione; h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell’ articolo 2 comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419. 2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l’elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all’articolo 1, comma 18. 2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l’intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L’intervento adottato dal Governo non preclude l’esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.

  • Art. 25 Codice del Processo Amministrativo – Domicilio

    Art. 25 Codice del Processo Amministrativo – Domicilio

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall’articolo 136, comma 1:

    a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata; b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

    1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l’articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

    1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico.

  • Art. 9 DPR 602/1973 – Mancato o ritardato versamento diretto (abrogato)

    Art. 9 DPR 602/1973 – Mancato o ritardato versamento diretto (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 17/08/1999 n. 326, art. 2]