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Ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 2 del D.Lgs. 502/1992 disciplina le competenze delle regioni e delle province autonome in materia sanitaria, in attuazione del principio costituzionale di autonomia legislativa e amministrativa regionale. Alle regioni spettano la funzione legislativa e quella amministrativa sull'organizzazione dei servizi sanitari, il finanziamento delle ASL e delle aziende ospedaliere, il controllo di gestione e la valutazione della qualità delle prestazioni. La norma istituisce la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale (organismo di raccordo tra la regione e le autonomie locali), disciplina la pianificazione attuativa locale, definisce i criteri per la composizione delle unità sanitarie locali sul territorio, il finanziamento capitario corretto, la vigilanza regionale sulle ASL, la possibilità di contrarre mutui per investimenti e le modalità di partecipazione alla spesa da parte dei comuni per prestazioni aggiuntive. Il sistema dei poteri sostitutivi regionali e statali chiude la norma, garantendo continuità dell'azione sanitaria anche in caso di inerzia degli organi competenti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2 D.Lgs. 502/1992 — Competenze regionali

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie. 2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l’inserimento nell’organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l’ambito territoriale dell’Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali. 2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani. 2-quater. Le regioni, nell’ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all’ articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l’eventuale costituzione di appositi organismi. 2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall’organismo di cui al comma 2- quater, ove costituito. 2-sexies. La regione disciplina altresì: a) l’articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate; b) i principi e criteri per l’adozione dell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis; c) la definizione dei criteri per l’articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell’atto di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione; d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all’ articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662; e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest’ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci; l’organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all’articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; f) l’organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all’articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di: 1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale; 2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione; h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell’ articolo 2 comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419. 2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l’elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all’articolo 1, comma 18. 2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l’intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L’intervento adottato dal Governo non preclude l’esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.

In sintesi

L'articolo 2 del D.Lgs. 502/1992 disciplina le competenze delle regioni e delle province autonome in materia sanitaria, in attuazione del principio costituzionale di autonomia legislativa e amministrativa regionale. Alle regioni spettano la funzione legislativa e quella amministrativa sull'organizzazione dei servizi sanitari, il finanziamento delle ASL e delle aziende ospedaliere, il controllo di gestione e la valutazione della qualità delle prestazioni. La norma istituisce la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale (organismo di raccordo tra la regione e le autonomie locali), disciplina la pianificazione attuativa locale, definisce i criteri per la composizione delle unità sanitarie locali sul territorio, il finanziamento capitario corretto, la vigilanza regionale sulle ASL, la possibilità di contrarre mutui per investimenti e le modalità di partecipazione alla spesa da parte dei comuni per prestazioni aggiuntive. Il sistema dei poteri sostitutivi regionali e statali chiude la norma, garantendo continuità dell'azione sanitaria anche in caso di inerzia degli organi competenti.
La potestà legislativa e amministrativa regionale in materia sanitaria

L'articolo 2 del D.Lgs. 502/1992 traduce sul piano operativo la ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia sanitaria. Le regioni e le province autonome esercitano, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, la funzione legislativa e quella amministrativa sull'assistenza sanitaria e ospedaliera. In particolare, spetta alla regione determinare i principi sull'organizzazione dei servizi, i criteri di finanziamento delle ASL e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto, il controllo di gestione e la valutazione della qualità delle prestazioni. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 3/2001), la tutela della salute è divenuta materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali (tra cui l'individuazione dei LEA), le regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito di tali principi.

La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria regionale

Il comma 2-bis impone alle regioni di istituire con legge la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, assicurandone il raccordo con l'organismo rappresentativo delle autonomie locali. La Conferenza è composta, a seconda dell'articolazione territoriale, dal sindaco del comune (se l'ambito ASL coincide con quello comunale), dal presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero dal sindaco o dai presidenti di circoscrizione. La partecipazione delle autonomie locali alla programmazione sanitaria regionale non è facoltativa: il progetto di Piano sanitario regionale deve essere sottoposto alla Conferenza, che formula osservazioni, e il Piano è approvato solo dopo l'esame di tali osservazioni (comma 2-ter). Questo meccanismo garantisce che le esigenze sanitarie dei territori siano incorporate nella pianificazione regionale, evitando una programmazione esclusivamente top-down.

L'organizzazione delle unità sanitarie locali nel territorio

Il comma 2-sexies attribuisce alla legge regionale la disciplina dell'articolazione del territorio in unità sanitarie locali, con il compito di assicurare l'assistenza sanitaria collettiva, distrettuale e ospedaliera. La regione determina anche i principi per l'adozione dell'atto aziendale (articolo 3, comma 1-bis), i criteri per l'articolazione in distretti — con particolare attenzione alle zone montane e a bassa densità di popolazione — e i criteri di finanziamento capitario delle ASL. Il finanziamento capitario deve essere corretto in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 662/1996, così da tener conto delle differenze demografiche, epidemiologiche e geografiche che influenzano il consumo di salute.

Vigilanza regionale, controllo di gestione e valutazione

La lettera e) del comma 2-sexies attribuisce alla regione le modalità di vigilanza e controllo sulle ASL e di valutazione dei risultati, con forme di partecipazione della Conferenza dei sindaci. Il controllo regionale si esercita sia sul piano dell'efficienza gestionale (equilibrio di bilancio, rispetto dei budget) sia su quello della qualità delle prestazioni erogate. In questo quadro si inserisce anche la disciplina delle verifiche del direttore generale prevista dall'articolo 3-bis: la regione, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio predisposti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), verifica periodicamente i risultati aziendali e può procedere alla revoca del direttore generale in caso di grave disavanzo o di manifesta inattuazione del Piano attuativo locale.

Le possibilità di indebitamento delle ASL

Il comma 2-sexies, lettera g), disciplina le possibilità di indebitamento delle unità sanitarie locali, nel rispetto del generale divieto di finanziamento in disavanzo. Le ASL possono avvalersi di anticipazioni del tesoriere fino a un dodicesimo del valore annuo dei ricavi iscritti nel bilancio preventivo e possono contrarre mutui o altre forme di credito — di durata non superiore a dieci anni e previa autorizzazione regionale — per finanziare investimenti, a condizione che le relative rate (capitale e interessi) non superino il quindici percento delle entrate proprie correnti. Questi limiti riflettono l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria del sistema, particolarmente sensibile dopo le crisi di bilancio regionali degli anni 2000 che hanno condotto all'adozione dei Piani di rientro dal deficit sanitario.

I poteri sostitutivi e il commissariamento

Il comma 2-octies prevede un meccanismo sostitutivo a tutela dell'effettiva attuazione delle norme regionali sulla Conferenza permanente e sulla pianificazione attuativa locale. Se la regione non adotta i provvedimenti previsti, il Ministro della salute, sentita la regione e l'Agenas, fissa un congruo termine; se questo scade inutilmente, propone al Consiglio dei ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento sostitutivo non pregiudica le future funzioni regionali (è efficace solo fino a quando gli organi regionali non abbiano provveduto), rispettando così il riparto costituzionale di competenze e il principio di leale collaborazione istituzionale.

Il catalogo degli enti non lucrativi e i livelli aggiuntivi di assistenza

Il comma 2-septies impone alle regioni di istituire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 229/1999, l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo. Questo elenco è il presupposto per l'affidamento a tali soggetti di attività e servizi nell'ambito del Servizio sanitario regionale. Parallelamente, la lettera h) del comma 2-sexies attribuisce alla legge regionale il compito di disciplinare le modalità con cui le ASL e le aziende ospedaliere garantiscono le prestazioni e i servizi «aggiuntivi» — finanziati dai comuni ai sensi della legge 419/1998 — rispetto al paniere LEA obbligatorio. Questo strumento consente alle comunità locali di ampliare l'offerta sanitaria in risposta a specifiche esigenze della propria popolazione, con risorse proprie comunali.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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