← Torna a Servizio sanitario nazionale (D.Lgs. 502/1992)
Ultimo aggiornamento: 19 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 3-bis del D.Lgs. 502/1992 disciplina in modo analitico il rapporto di lavoro e la procedura di nomina del direttore generale delle ASL e delle aziende ospedaliere, nonché le figure del direttore amministrativo e del direttore sanitario. La nomina del direttore generale deve avvenire entro sessanta giorni dalla vacanza dell'ufficio, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, costituito tramite selezione pubblica con commissione tecnica. I direttori generali nominati devono conseguire entro diciotto mesi la certificazione di un corso di formazione in sanità pubblica. La regione assegna al direttore generale obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, verificandone il raggiungimento dopo diciotto mesi dalla nomina. In caso di grave disavanzo, violazione di legge o gravi motivi, la regione può risolvere il contratto dichiarando la decadenza del direttore. Il rapporto di lavoro è di diritto privato, a tempo determinato (tre-cinque anni), rinnovabile, ed è esclusivo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 3-bis D.Lgs. 502/1992 — Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.

2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell’ufficio. Scaduto tale termine, si applica l’articolo 2, comma 2-octies.

3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l’intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie.

4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale ed in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell’articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data.

5. Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell’attività dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. All’atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all’articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell’operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all’articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l’azienda. 7-bis. L’accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.

8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.

9. La regione può stabilire che il conferimento dell’incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall’ articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell’incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all’ articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all’ articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico del l’interessato.

12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall’ articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.181, è versata dall’unità sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico del l’interessato.

13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.

14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e, successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l’ articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi.

In sintesi

L'articolo 3-bis del D.Lgs. 502/1992 disciplina in modo analitico il rapporto di lavoro e la procedura di nomina del direttore generale delle ASL e delle aziende ospedaliere, nonché le figure del direttore amministrativo e del direttore sanitario. La nomina del direttore generale deve avvenire entro sessanta giorni dalla vacanza dell'ufficio, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, costituito tramite selezione pubblica con commissione tecnica. I direttori generali nominati devono conseguire entro diciotto mesi la certificazione di un corso di formazione in sanità pubblica. La regione assegna al direttore generale obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, verificandone il raggiungimento dopo diciotto mesi dalla nomina. In caso di grave disavanzo, violazione di legge o gravi motivi, la regione può risolvere il contratto dichiarando la decadenza del direttore. Il rapporto di lavoro è di diritto privato, a tempo determinato (tre-cinque anni), rinnovabile, ed è esclusivo.
La procedura di nomina e gli elenchi regionali di idonei

L'articolo 3-bis regola in dettaglio la procedura con cui le regioni provvedono alla nomina dei direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere. La nomina non è discrezionale in senso pieno: la regione deve attingere obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni. L'elenco è costituito previo avviso pubblico e selezione svolta da una commissione composta in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenas. Gli elenchi devono essere aggiornati almeno ogni due anni. I requisiti di accesso includono una laurea magistrale e un'adeguata esperienza dirigenziale: almeno cinque anni nel campo delle strutture sanitarie, o sette anni negli altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie. La nomina deve avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla vacanza dell'ufficio.

La formazione obbligatoria e il corso post-nomina

Il comma 4 dell'articolo 3-bis impone che i direttori generali nominati producano, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I corsi — organizzati dalle regioni, anche in ambito interregionale, in collaborazione con università o soggetti accreditati — devono avere una durata non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi. I contenuti, la metodologia, la durata e le modalità di conseguimento della certificazione sono stabiliti con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Questo obbligo di formazione continua si aggiunge ai requisiti esperienziali richiesti all'accesso, nella logica di garantire che la dirigenza sanitaria sia non solo selezionata in base al merito, ma anche costantemente aggiornata.

Gli obiettivi di salute e la valutazione dei risultati

Il comma 5 prevede che le regioni concordino — in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome — criteri e sistemi per valutare e verificare l'attività dei direttori generali, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi. All'atto di ciascuna nomina, la regione definisce e assegna al direttore generale gli obiettivi, aggiornandoli periodicamente; resta ferma la piena autonomia gestionale del direttore nella scelta dei mezzi per conseguirli. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di verifica, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci (per le ASL) o della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis (per le aziende ospedaliere).

La decadenza e la revoca anticipata del contratto

Il comma 7 disciplina la risoluzione anticipata del contratto del direttore generale. Quando ricorrano gravi motivi, la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o vi sia violazione di legge o del principio di buon andamento e imparzialità, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore. La procedura prevede il parere preventivo della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, che deve esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta; decorso tale termine il procedimento può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il comma 7-bis aggiunge che l'accertamento del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce inadempimento contrattuale grave e comporta la decadenza automatica del direttore generale, senza necessità di una specifica delibera regionale di revoca.

Il rapporto di lavoro di diritto privato e l'esclusività

Il comma 8 stabilisce che il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è regolato da contratto di diritto privato, con durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il contratto è disciplinato dalle norme del titolo III del libro V del codice civile (rapporti di lavoro nell'impresa). Il trattamento economico è definito in sede di revisione del D.P.C.M. 502/1995, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa. Il comma 10 sancisce l'esclusività del rapporto: il direttore generale non può svolgere alcun altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo. Chi proviene da un rapporto dipendente è collocato in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto (comma 11).

I limiti soggettivi alla nomina e la trasparenza

L'articolo 3 al comma 11 — applicabile anche al 3-bis per rinvio — prevede che non possano essere nominati direttori generali coloro che abbiano riportato condanne penali (anche non definitive) superiori a un anno per delitti non colposi, siano sottoposti a procedimento penale per delitti con arresto obbligatorio in flagranza, o siano soggetti a misure di prevenzione. La regione è tenuta ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alle procedure di selezione, alle nomine e ai curricula, anche mediante il proprio sito internet, in attuazione del principio di trasparenza della pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. 33/2013.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.