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Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 3 del D.Lgs. 502/1992 regola la struttura organizzativa delle unità sanitarie locali (ASL), che si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Gli organi dell'azienda sono il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore generale detiene tutti i poteri di gestione e la rappresentanza legale dell'azienda; è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, nominati da lui stesso. Il consiglio dei sanitari è organo consultivo con funzioni tecnico-sanitarie. La norma disciplina i requisiti di nomina del direttore generale, le incompatibilità, le cause di decadenza e il rapporto con il sindaco (o la conferenza dei sindaci) nel caso in cui l'ambito territoriale dell'ASL coincida o meno con quello comunale. Numerosi commi sono stati abrogati nel corso degli anni, riflettendo la progressiva evoluzione della governance sanitaria pubblica tra il 1992 e oggi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 3 D.Lgs. 502/1992 — Organizzazione delle unità sanitarie locali

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all’articolo 4. 1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica. 1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163. 1-quater. Sono organi dell’azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l’atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell’azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 per le attività ivi indicate. 1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

3. L’unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L’unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l’effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell’ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l’altro: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; f) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l’attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell’unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l’istituzione dell’apposito servizio di controllo interno di cui all’ art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 AGOSTO 1994, N. 512, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 OTTOBRE 1994, N. 590. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. L’autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

7. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. Il direttore sanitario è un medico che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’unità sanitaria locale. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. (Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all’articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l’ufficio di direzione.

8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39.

10. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 27 AGOSTO 1994, N. 512, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 OTTOBRE 1994, N. 590.

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice penale; b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’ articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall’ articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell’unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati – con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell’unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero – nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico- sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.

13. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. Il direttore generale dell’unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all’atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell’intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all’atto dell’insediamento del collegio ordinario. L’indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell’unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l’andamento generale dell’attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.

In sintesi

L'articolo 3 del D.Lgs. 502/1992 regola la struttura organizzativa delle unità sanitarie locali (ASL), che si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Gli organi dell'azienda sono il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore generale detiene tutti i poteri di gestione e la rappresentanza legale dell'azienda; è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, nominati da lui stesso. Il consiglio dei sanitari è organo consultivo con funzioni tecnico-sanitarie. La norma disciplina i requisiti di nomina del direttore generale, le incompatibilità, le cause di decadenza e il rapporto con il sindaco (o la conferenza dei sindaci) nel caso in cui l'ambito territoriale dell'ASL coincida o meno con quello comunale. Numerosi commi sono stati abrogati nel corso degli anni, riflettendo la progressiva evoluzione della governance sanitaria pubblica tra il 1992 e oggi.
Indice dei contenuti

L'aziendalizzazione delle ASL: personalità giuridica e autonomia imprenditoriale

La trasformazione delle unità sanitarie locali in «aziende» è la riforma più rilevante introdotta dal D.Lgs. 502/1992, poi consolidata con il D.Lgs. 229/1999. Le ASL acquistano personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale: non sono più mere articolazioni burocratiche dell'ente pubblico regionale, ma soggetti dotati di propria capacità giuridica, di bilancio autonomo e di strumenti di gestione analoghi a quelli di un'impresa privata. L'atto aziendale di diritto privato — adottato dal direttore generale ai sensi del comma 1-bis — disciplina la loro organizzazione e il funzionamento, nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge regionale. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica, avvicinando così la gestione sanitaria ai modelli di «azienda pubblica» con separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione.

Gli organi dell'azienda: direttore generale, collegio di direzione e collegio sindacale

Il comma 1-quater individua tre organi dell'azienda: il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore generale è il vertice gestionale: adotta l'atto aziendale, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative. Il collegio di direzione — composto dai responsabili delle strutture aziendali — svolge funzioni propositive e consultive in materia di organizzazione e sviluppo dei servizi. Il collegio sindacale — disciplinato dall'articolo 3-ter — esercita le funzioni di controllo economico-contabile. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, nominati da lui stesso, che assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono alla formazione delle decisioni di direzione.

Il direttore generale: poteri, requisiti e incompatibilità

Tutti i poteri di gestione e la rappresentanza legale dell'unità sanitaria locale sono riservati al direttore generale (comma 6). A lui compete verificare, mediante valutazioni comparative di costi, rendimenti e risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. I requisiti per la nomina — accesso tramite elenchi regionali di idonei costituiti previo avviso pubblico e selezione da parte di commissione con esperti scientifici indipendenti — sono disciplinati dall'articolo 3-bis. Il comma 10 prevede l'incompatibilità della carica con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo: il direttore generale non può svolgere attività professionale privata o incarichi retribuiti presso altri enti. I direttori generali che provengono da un rapporto di lavoro dipendente sono collocati in aspettativa senza assegni (comma 11).

Il direttore sanitario e il direttore amministrativo

Il comma 7 (nella parte rimasta in vigore) definisce i requisiti del direttore sanitario — medico con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in strutture di media o grande dimensione, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età all'atto del conferimento dell'incarico — e del direttore amministrativo — laureato in discipline giuridiche o economiche con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, con lo stesso limite di età. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti di propria competenza. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi. Entrambi sono nominati dal direttore generale e partecipano con lui alla direzione dell'azienda.

Il consiglio dei sanitari: funzioni consultive e composizione

Il comma 12 istituisce il consiglio dei sanitari, organismo elettivo dell'ASL con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, presieduto dal direttore sanitario. È composto da medici (in maggioranza, con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se l'ASL ha un presidio ospedaliero), altri operatori sanitari laureati, una rappresentanza del personale infermieristico e tecnico-sanitario. Il medico veterinario è componente garantito della componente medica. Il consiglio fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie — anche sotto il profilo organizzativo — e per gli investimenti ad esse attinenti. Il parere si intende favorevole se non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale: è dunque un parere endoprocedimentale che non blocca l'attività ma introduce una forma di controllo collegiale delle decisioni sanitarie più rilevanti.

Il ruolo del sindaco e della conferenza dei sindaci

Il comma 14 regola il rapporto tra l'ASL e le autonomie locali. Quando l'ambito territoriale dell'ASL coincide con quello del comune, il sindaco ha il compito di definire le linee di indirizzo per l'attività aziendale nell'ambito della programmazione regionale, esaminare il bilancio pluriennale e di esercizio (formulando osservazioni) e verificare l'andamento generale dell'attività. Quando l'ambito non coincide con un unico comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci (o dei presidenti di circoscrizione), che designa una rappresentanza composta da non più di cinque componenti. Questo coinvolgimento delle autonomie locali — complementare rispetto alla Conferenza permanente di cui all'articolo 2, comma 2-bis — riflette la logica di «governo partecipato» della salute che ha ispirato la riforma degli anni Novanta.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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