Art. 3-bis D.Lgs. 209/2005 – (Principi generali della vigilanza)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.
2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un'opportuna combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco.
3. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
4. L'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di vigilanza e delle pratiche di vigilanza dell'Unione europea.
5. Ai fini del comma 4 l'IVASS partecipa alle attività dell'AEAP e si conforma ai suoi orientamenti e raccomandazioni, fornendo adeguata motivazione ove ritenga di non conformarsi.
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In sintesi
Vigilanza esercitata in modo prospettico, basato sui rischi e proporzionato alla natura dell'impresa.
Riconoscimento esplicito della componente macroprudenziale e della convergenza europea.
Coordinamento con EIOPA e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri.
Indipendenza e responsabilità dell'autorità nei confronti del Parlamento e del Governo.
Considerazione degli effetti delle decisioni sugli altri Stati membri dell'Unione.
Indice dei contenuti
L'articolo 3-bis è stato introdotto in attuazione della direttiva Solvency II. Codifica il metodo: la vigilanza non guarda al solo dato di bilancio, ma al profilo di rischio prospettico dell'impresa. Si parla di risk based supervision, contrapposto al vecchio approccio formale incentrato sui rapporti patrimoniali.
Vigilanza basata sui rischi
L'IVASS adatta intensità e frequenza dei controlli alle caratteristiche dell'impresa: dimensioni, complessità dei prodotti, esposizione a rischi di mercato, credito, sottoscrizione, operativi. Una piccola mutua locale è soggetta a un onere informativo proporzionalmente minore rispetto a un gruppo multinazionale del ramo vita.
Approccio prospettico
Le ispezioni e le valutazioni guardano a scenari futuri (Own Risk and Solvency Assessment, ORSA, ex art. 30-ter), non solo a fotografie storiche. Questa logica permette di intercettare crisi prima che si manifestino sui bilanci.
Convergenza europea
L'IVASS partecipa a collegi di supervisori per i gruppi cross-border, applica gli orientamenti EIOPA e contribuisce alle norme tecniche regolamentari (RTS) della Commissione. Il principio del comply or explain orienta l'adesione agli orientamenti EIOPA: se l'IVASS non si adegua, deve motivare.
Indipendenza dell'autorità
L'IVASS gode di autonomia organizzativa, di bilancio e di scelta del personale; risponde al Parlamento con una relazione annuale. L'indipendenza è funzionale alla credibilità tecnica delle decisioni e alla tenuta del sistema in momenti di pressione politica o di mercato.
Proporzionalità nei controlli quotidiani
Il principio di proporzionalità si traduce in scelte concrete: frequenza delle ispezioni, profondità del reporting, intensità del dialogo con le funzioni fondamentali. Per le compagnie di piccola dimensione l'IVASS applica regimi semplificati (mutue locali, captive di gruppo), purché restino sotto soglia in termini di premi lordi contabilizzati e di esposizione a rischi complessi.
Convergenza supervisoria europea
L'IVASS partecipa ai peer review condotti da EIOPA per verificare l'omogeneità delle prassi nazionali. I risultati delle review possono comportare raccomandazioni che vengono incorporate nei regolamenti italiani. La convergenza è strumento per evitare arbitraggi regolamentari tra Stati membri.
Rendicontazione al Parlamento
L'indipendenza dell'IVASS è bilanciata dalla rendicontazione: relazione annuale al Parlamento, audizioni delle Commissioni Finanze, pubblicazione di dati statistici. Il modello combina autonomia tecnica e controllo democratico delle scelte strategiche.
Indipendenza funzionale e organizzativa
L'indipendenza dell'IVASS è declinata su più piani: indipendenza dei vertici (durata e modalità di nomina), indipendenza di bilancio (finanziamento autonomo a carico delle imprese vigilate), indipendenza decisionale (assenza di poteri di indirizzo individuale del Governo). Il modello replica quello della Banca d'Italia e si conforma ai principi enunciati dalla Banca dei Regolamenti Internazionali per le autorità di vigilanza finanziaria.
L'indipendenza non è privilegio dell'autorità, ma garanzia per il mercato: investitori, assicurati e operatori sanno che le decisioni di vigilanza riflettono valutazioni tecniche e non scelte politiche contingenti.
Casi pratici
Caso 1: Compagnia di nicchia con vigilanza proporzionata
Caso 2: Gruppo multinazionale e collegio dei supervisori
Domande frequenti
Cosa vuol dire vigilanza basata sul rischio?
Significa che intensità e profondità dei controlli sono calibrate sul profilo di rischio della singola impresa, anziché applicare regole identiche a tutte indistintamente.
L'ORSA è obbligatorio per tutte le imprese?
Sì, ogni impresa autorizzata deve effettuare almeno annualmente la valutazione interna del rischio e della solvibilità, in modo proporzionato alla propria dimensione e complessità.
Chi controlla il rispetto del principio di indipendenza dell'IVASS?
Il controllo è esercitato dal Parlamento attraverso la relazione annuale e dalla Corte dei Conti per i profili di gestione finanziaria; sul piano europeo, EIOPA verifica l'effettiva indipendenza delle autorità nazionali.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 3-bis è stato introdotto in attuazione della direttiva Solvency II. Codifica il metodo: la vigilanza non guarda al solo dato di bilancio, ma al profilo di rischio prospettico dell'impresa. Si parla di risk based supervision, contrapposto al vecchio approccio formale incentrato sui rapporti patrimoniali.
Vigilanza basata sui rischi
L'IVASS adatta intensità e frequenza dei controlli alle caratteristiche dell'impresa: dimensioni, complessità dei prodotti, esposizione a rischi di mercato, credito, sottoscrizione, operativi. Una piccola mutua locale è soggetta a un onere informativo proporzionalmente minore rispetto a un gruppo multinazionale del ramo vita.
Approccio prospettico
Le ispezioni e le valutazioni guardano a scenari futuri (Own Risk and Solvency Assessment, ORSA, ex art. 30-ter), non solo a fotografie storiche. Questa logica permette di intercettare crisi prima che si manifestino sui bilanci.
Convergenza europea
L'IVASS partecipa a collegi di supervisori per i gruppi cross-border, applica gli orientamenti EIOPA e contribuisce alle norme tecniche regolamentari (RTS) della Commissione. Il principio del comply or explain orienta l'adesione agli orientamenti EIOPA: se l'IVASS non si adegua, deve motivare.
Indipendenza dell'autorità
L'IVASS gode di autonomia organizzativa, di bilancio e di scelta del personale; risponde al Parlamento con una relazione annuale. L'indipendenza è funzionale alla credibilità tecnica delle decisioni e alla tenuta del sistema in momenti di pressione politica o di mercato.
Proporzionalità nei controlli quotidiani
Il principio di proporzionalità si traduce in scelte concrete: frequenza delle ispezioni, profondità del reporting, intensità del dialogo con le funzioni fondamentali. Per le compagnie di piccola dimensione l'IVASS applica regimi semplificati (mutue locali, captive di gruppo), purché restino sotto soglia in termini di premi lordi contabilizzati e di esposizione a rischi complessi.
Convergenza supervisoria europea
L'IVASS partecipa ai peer review condotti da EIOPA per verificare l'omogeneità delle prassi nazionali. I risultati delle review possono comportare raccomandazioni che vengono incorporate nei regolamenti italiani. La convergenza è strumento per evitare arbitraggi regolamentari tra Stati membri.
Rendicontazione al Parlamento
L'indipendenza dell'IVASS è bilanciata dalla rendicontazione: relazione annuale al Parlamento, audizioni delle Commissioni Finanze, pubblicazione di dati statistici. Il modello combina autonomia tecnica e controllo democratico delle scelte strategiche.
Indipendenza funzionale e organizzativa
L'indipendenza dell'IVASS è declinata su più piani: indipendenza dei vertici (durata e modalità di nomina), indipendenza di bilancio (finanziamento autonomo a carico delle imprese vigilate), indipendenza decisionale (assenza di poteri di indirizzo individuale del Governo). Il modello replica quello della Banca d'Italia e si conforma ai principi enunciati dalla Banca dei Regolamenti Internazionali per le autorità di vigilanza finanziaria.
L'indipendenza non è privilegio dell'autorità, ma garanzia per il mercato: investitori, assicurati e operatori sanno che le decisioni di vigilanza riflettono valutazioni tecniche e non scelte politiche contingenti.
Casi pratici
Caso 1: Compagnia di nicchia con vigilanza proporzionata
Caso 2: Gruppo multinazionale e collegio dei supervisori
Domande frequenti
Cosa vuol dire vigilanza basata sul rischio?
Significa che intensità e profondità dei controlli sono calibrate sul profilo di rischio della singola impresa, anziché applicare regole identiche a tutte indistintamente.
L'ORSA è obbligatorio per tutte le imprese?
Sì, ogni impresa autorizzata deve effettuare almeno annualmente la valutazione interna del rischio e della solvibilità, in modo proporzionato alla propria dimensione e complessità.
Chi controlla il rispetto del principio di indipendenza dell'IVASS?
Il controllo è esercitato dal Parlamento attraverso la relazione annuale e dalla Corte dei Conti per i profili di gestione finanziaria; sul piano europeo, EIOPA verifica l'effettiva indipendenza delle autorità nazionali.