Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 D.Lgs. 209/2005 – Destinatari della vigilanza

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. 1. L' IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti: a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa; b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile; c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi ,fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione per le attività esternalizzate; d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione … e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.

In sintesi

  • Soggetti sottoposti a vigilanza: imprese di assicurazione e riassicurazione, intermediari, periti.
  • Inclusi gruppi assicurativi e mutue, secondo regole specifiche.
  • Vigilanza estesa ai soggetti che svolgono attività cross-border in Italia.
  • Anche le società controllate non assicurative possono rientrare nel perimetro.
  • L'IVASS ha potere di accedere a documenti, sistemi informativi e locali dei vigilati.
Indice dei contenuti

L'articolo 6 delimita il perimetro soggettivo. Non basta essere impresa di assicurazione per rientrarvi: la vigilanza copre l'intero ecosistema, dagli intermediari ai periti, dai gruppi alle controllate strumentali. Lo scopo è impedire che attività rilevanti per il mercato sfuggano al controllo per via di scelte organizzative.

Imprese di assicurazione e riassicurazione

Sono vigilate sia le imprese italiane sia quelle estere che operano in Italia in regime di stabilimento. Per le imprese di un altro Stato membro in libera prestazione di servizi (LPS), IVASS esercita una vigilanza limitata, in cooperazione con l'autorità di origine: tipicamente i poteri italiani riguardano le regole di condotta e l'informativa.

Intermediari assicurativi

L'intero RUI è soggetto a IVASS: agenti (sezione A), broker (B), produttori diretti delle compagnie (C), banche e SIM (D), collaboratori (E) e intermediari UE (F). La vigilanza riguarda requisiti, obblighi formativi (almeno 60 ore di aggiornamento ogni biennio per molte categorie) e regole di condotta.

Periti assicurativi e altri operatori

I periti, iscritti al ruolo nazionale ex art. 156, sono destinatari di una vigilanza più sintetica ma comprensiva di obblighi di indipendenza e correttezza. Anche organismi paritetici, fondi di garanzia (Fondo di garanzia per le vittime della strada, art. 285) e centri di liquidazione sinistri rientrano nel perimetro.

Gruppi assicurativi

La vigilanza è esercitata anche a livello consolidato (Titolo XV), per cogliere rischi che il bilancio individuale non mostra: doppia leva finanziaria, garanzie infragruppo, concentrazioni. IVASS può richiedere capitale di solvibilità aggiuntivo o piani di rafforzamento, comunicando con le altre autorità del collegio.

Tipologia delle ispezioni

L'IVASS conduce ispezioni ordinarie (ciclo pluriennale che copre tutte le imprese significative), straordinarie (motivate da segnalazioni o anomalie nei dati di vigilanza) e tematiche (focalizzate su un fenomeno trasversale, es. pratiche di vendita di polizze CPI abbinate ai mutui). Gli ispettori hanno poteri di accesso ai locali, di richiesta documentale e di esame dei sistemi informativi.

Periti assicurativi

L'iscrizione al ruolo dei periti (art. 156) richiede titoli professionali, superamento di un esame, indipendenza dalle compagnie. I periti operano nella stima dei danni RC auto e in altre liquidazioni; sono responsabili professionalmente e disciplinarmente per la correttezza delle valutazioni.

Vigilanza su attività cross-border

Le imprese di un altro Stato membro che operano in Italia restano sottoposte alla vigilanza prudenziale dell'autorità di origine. L'IVASS coopera con quell'autorità ai sensi degli articoli 8 e 10-ter e può intervenire direttamente sui profili di condotta verso il consumatore italiano, salvo provvedimenti urgenti motivati da rischi immediati per gli assicurati.

Sanzioni e provvedimenti correlati

La vigilanza si esercita anche attraverso sanzioni: pecuniarie (entro i massimi stabiliti dal Codice, fino a milioni di euro per le violazioni più gravi), interdittive (cancellazione dal RUI, sospensione dell'attività), accessorie (pubblicazione del provvedimento). Le sanzioni più severe presuppongono procedimenti formali con contraddittorio, in coerenza con il regolamento IVASS 39/2018.

Casi pratici

Caso 1: Ispezione presso un broker iscritto in sezione B

Caso 2: Vigilanza su un fondo di garanzia

Domande frequenti

Anche gli intermediari sono vigilati dall'IVASS?

Sì, tutti i soggetti iscritti al Registro Unico degli Intermediari (RUI), suddivisi nelle sezioni A-F, sono soggetti alla vigilanza dell'IVASS sotto il profilo dei requisiti e della condotta.

Una compagnia francese che vende RC auto in Italia è vigilata da IVASS?

La vigilanza prudenziale spetta all'autorità francese; IVASS controlla le regole di condotta verso il cliente italiano e collabora con l'autorità di origine attraverso lo scambio informativo previsto dall'art. 10-ter.

Cosa significa vigilanza di gruppo?

È la vigilanza esercitata sull'intero gruppo assicurativo per individuare rischi consolidati come operazioni infragruppo, concentrazioni e doppia leva finanziaria che non emergono dai bilanci delle singole società.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.