← Torna a Cittadinanza (L. 91/1992)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 3-bis, in vigore dal 24 maggio 2025, introduce un limite generazionale allo «ius sanguinis»: chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza è considerato «non avere mai acquistato» la cittadinanza italiana per discendenza.
  • La regola opera «in deroga» agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della legge n. 91/1992 e alle precedenti normative storiche sulla cittadinanza (L. 555/1912, codice civile 1865, L. 123/1983).
  • Restano salvi i riconoscimenti già richiesti con domanda amministrativa o giudiziale entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, nel rispetto della normativa allora vigente.
  • Conservano la cittadinanza anche i nati all'estero con un ascendente di primo o secondo grado titolare della sola cittadinanza italiana, o con un genitore/adottante residente in Italia almeno due anni dopo l'acquisto della cittadinanza e prima della nascita.
  • La norma non tocca chi è nato in Italia né chi possiede solo la cittadinanza italiana: non c'è perdita per chi è già pienamente cittadino.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 3-bis L. 91/1992

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza

1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025; b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 MARZO 2025, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 MAGGIO 2025, N. 74. articolo precedente articolo successivo

Commento

La portata della riforma 2025

L'articolo 3-bis è la disposizione più innovativa e delicata introdotta nella legge sulla cittadinanza dalla riforma del 2025 (decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74), in vigore dal 24 maggio 2025. Per oltre un secolo l'ordinamento italiano ha riconosciuto la cittadinanza «iure sanguinis» senza limiti di generazione: il discendente di un avo italiano poteva vedersi riconosciuto cittadino anche risalendo a un trisavolo emigrato nell'Ottocento. La nuova norma introduce per la prima volta un limite generazionale, stabilendo che chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza «è considerato non avere mai acquistato» quella italiana, salvo le eccezioni elencate nel testo. È un cambio di paradigma che riguarda soprattutto le grandi comunità di italo-discendenti in America Latina, Nord America e Australia.

La regola generale: una finzione giuridica

Il legislatore non parla di «perdita» della cittadinanza, ma utilizza una formula più radicale: l'interessato «è considerato non avere mai acquistato» la cittadinanza italiana. Si tratta di una finzione giuridica retroattiva, che la norma rende esplicita precisando che vale «anche prima della data di entrata in vigore» dell'articolo. I presupposti applicativi sono due e devono coesistere: essere nati all'estero ed essere in possesso di un'altra cittadinanza. Chi è nato in Italia, o chi è titolare della sola cittadinanza italiana, resta fuori dal perimetro della disposizione. La regola opera «in deroga» a un fitto reticolo di norme storiche e attuali: gli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della legge n. 91/1992, l'articolo 5 della legge n. 123/1983, gli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile del 1865.

La prima clausola di salvezza: le domande presentate entro il 27 marzo 2025

La norma tutela chi aveva già attivato il procedimento di riconoscimento prima della riforma. La lettera a) salva lo stato di cittadino riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti «non oltre le 23:59, ora di Roma» di quella stessa data. La lettera a-bis) estende la salvezza a chi, sempre entro lo stesso termine, abbia ottenuto la fissazione di un appuntamento comunicato dall'ufficio competente e presenti poi la domanda nel giorno indicato. La lettera b) tutela infine chi ha agito in sede giudiziale, salvando lo stato di cittadino accertato dal giudice a seguito di domanda giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025. Il termine, fissato all'ora e al minuto, segna lo spartiacque temporale della riforma.

Le eccezioni legate al legame con l'Italia

Accanto alla tutela delle posizioni già avviate, l'articolo 3-bis conserva la cittadinanza a chi mantiene un legame stretto e recente con l'Italia. La lettera c) salva chi ha un ascendente di primo o di secondo grado, cioè un genitore o un nonno, che possiede o possedeva al momento della morte «esclusivamente» la cittadinanza italiana: il legame con la madrepatria è qui particolarmente forte, perché l'avo non aveva altra nazionalità. La lettera d) tutela invece chi ha un genitore o un adottante che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, dopo l'acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o dell'adozione del figlio. La lettera e) risulta soppressa già in sede di conversione del decreto.

Che cosa NON cambia: lo «ius sanguinis» resta la regola in Italia

È essenziale evitare allarmismi e letture distorte. L'articolo 3-bis non abolisce lo «ius sanguinis»: il figlio di padre o madre cittadini continua a nascere italiano in virtù dell'articolo 1 della legge. La novità incide su un caso specifico, quello del nato all'estero che possiede già un'altra cittadinanza e il cui legame con l'Italia si fonda su una discendenza più remota. Chi è nato in Italia non è toccato dalla norma; chi possiede la sola cittadinanza italiana non la perde; chi rientra in una delle clausole di salvezza conserva pienamente il proprio status. La disposizione, in sostanza, riconduce il riconoscimento per discendenza entro confini di prossimità generazionale, senza intaccare i diritti di chi è già pienamente cittadino.

Effetti pratici per gli italo-discendenti all'estero

Per le comunità di origine italiana sparse nel mondo l'impatto è significativo. Le pratiche consolari e i ricorsi giudiziali avviati entro il termine del 27 marzo 2025 restano governati dalle regole previgenti e vanno portati a conclusione secondo quel regime. Chi invece non aveva ancora attivato alcun procedimento e fonda la propria pretesa su un legame generazionale remoto deve verificare se ricorre una delle condizioni di salvezza: la presenza di un genitore o di un nonno titolare della sola cittadinanza italiana, oppure di un genitore o adottante che abbia risieduto stabilmente in Italia per almeno due anni nel periodo indicato. In assenza di queste condizioni, il riconoscimento per discendenza non è più praticabile in via amministrativa.

Coordinamento con le altre vie di acquisto

L'articolo 3-bis incide solo sull'acquisto «iure sanguinis» per discendenza: non chiude le altre strade verso la cittadinanza italiana. Restano aperte, ai loro presupposti, la via del matrimonio o dell'unione civile con cittadino italiano (articolo 5), la naturalizzazione per residenza legale prolungata (articolo 9), nonché le ipotesi connesse alla nascita o alla minore età disciplinate dalla legge. Chi non può più ottenere il riconoscimento per discendenza, ma ha un radicamento effettivo in Italia, può quindi valutare i percorsi alternativi previsti dall'ordinamento, ciascuno con i propri requisiti di residenza, di lingua e procedurali.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 63/2026

Prima pronuncia sul nuovo limite generazionale allo «ius sanguinis». Su rimessione del Tribunale di Torino (in un giudizio promosso da cittadini venezuelani per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza), la Corte ha esaminato l'art. 3-bis della L. 91/1992, introdotto dal D.L. 36/2025 (conv. L. 74/2025), nella parte in cui considera «non avere mai acquistato» la cittadinanza chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza, anche per fatti anteriori. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 Cost., ritenendo la norma un bilanciamento non irragionevole tra il principio di effettività della cittadinanza e la tutela dell'affidamento.

Casi pratici

Caso 1: Domanda consolare presentata prima del termine

Tizio, nato in Argentina e cittadino argentino, è bisnipote di un emigrato italiano. Il 10 marzo 2025 deposita presso il consolato la domanda di riconoscimento «iure sanguinis», completa di tutta la documentazione. Poiché l'istanza è stata presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 nel rispetto della normativa allora vigente, ricade nella clausola di salvezza della lettera a): il suo riconoscimento prosegue secondo le regole previgenti.

Caso 2: Discendenza remota senza legame recente

Caio, nato in Brasile e cittadino brasiliano, scopre nel 2025 di discendere da un trisavolo italiano e non ha mai avviato alcuna pratica. Non ha ascendenti di primo o secondo grado con la sola cittadinanza italiana, né un genitore residente in Italia per due anni dopo l'acquisto. Non ricorrendo alcuna condizione di salvezza, ai sensi dell'art. 3-bis è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza per discendenza; potrà semmai valutare la naturalizzazione se si trasferirà stabilmente in Italia.

Caso 3: Nonno con la sola cittadinanza italiana

Sempronio, nato negli Stati Uniti e cittadino statunitense, ha un nonno paterno che possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana fino alla morte. Pur non avendo mai presentato domanda prima della riforma, rientra nella clausola di salvezza della lettera c), che tutela chi ha un ascendente di primo o secondo grado titolare della sola cittadinanza italiana: conserva quindi il proprio status.

Domande frequenti

L'articolo 3-bis abolisce lo «ius sanguinis» in Italia?

No. Il figlio di padre o madre cittadini continua a nascere italiano in base all'articolo 1. La norma limita solo il riconoscimento per discendenza a favore di chi è nato all'estero e possiede già un'altra cittadinanza, salvo le eccezioni elencate nel testo.

Da quando si applica la nuova regola?

L'articolo è in vigore dal 24 maggio 2025, a seguito della conversione del decreto-legge n. 36/2025 nella legge n. 74/2025. La norma precisa di valere anche per le situazioni sorte prima di tale data.

Avevo presentato la domanda al consolato a inizio 2025: la perdo?

No, se la domanda completa è stata presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, nel rispetto della normativa allora vigente. In tal caso opera la clausola di salvezza della lettera a) e il procedimento prosegue secondo le regole previgenti.

Chi è nato in Italia o ha solo la cittadinanza italiana è coinvolto?

No. La disposizione riguarda esclusivamente chi è nato all'estero ed è in possesso di un'altra cittadinanza. Chi è nato in Italia o possiede la sola cittadinanza italiana non è toccato dalla norma e non perde nulla.

Se non rientro nelle eccezioni, posso comunque diventare cittadino italiano?

Sì, attraverso le altre vie previste dalla legge: matrimonio o unione civile con cittadino italiano (art. 5) o naturalizzazione per residenza legale prolungata (art. 9), ciascuna con i propri requisiti di residenza, lingua e procedura.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.