Indice
In sintesi
- È cittadino italiano «per nascita» il figlio di padre o di madre cittadini: vale lo ius sanguinis, con acquisto automatico al momento della nascita.
- Opera anche una forma limitata di ius soli: è cittadino chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori ignoti o apolidi, o se non eredita la cittadinanza dei genitori secondo la loro legge nazionale.
- Il figlio di ignoti trovato in Italia è considerato cittadino per nascita, salvo prova del possesso di altra cittadinanza.
- Non esiste in Italia uno ius soli automatico generalizzato: nascere sul territorio non basta da solo a diventare cittadini.
- Dal 24 maggio 2025 l'art. 3-bis pone un limite generazionale allo ius sanguinis per chi è nato all'estero e possiede già un'altra cittadinanza.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Stesso numero, altri codici
- Art. 1 Cod. Amb. — ambito di applicazione
- Art. 1 L. 190/2012 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- Art. 1 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
- Art. 1 D.Lgs. 209/2005 — Definizioni
- Art. 1 D.Lgs. 42/2004 — Principi
- Art. 1 CAD — Definizioni
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La regola base: ius sanguinis e acquisto per nascita
L'articolo 1 fissa la regola cardine dell'ordinamento italiano in materia di cittadinanza: è cittadino «per nascita» il figlio di padre o di madre cittadini. Il principio si chiama ius sanguinis, ossia trasmissione della cittadinanza per discendenza, e prescinde dal luogo in cui avviene il parto. Significa che il figlio di un genitore italiano è cittadino italiano nel momento stesso della nascita, in modo automatico, senza bisogno di alcuna domanda o concessione da parte di un'autorità. È una qualità che si acquista insieme alla vita, non un beneficio chiesto e ottenuto in un secondo momento.
Padre o madre: la parità tra i genitori
La norma parla espressamente di «padre o madre cittadini»: basta che uno solo dei due genitori sia italiano perché il figlio lo sia. La parità tra la linea paterna e quella materna è oggi piena, ma non è sempre stata così nella storia normativa italiana, dove a lungo prevalse la sola discendenza paterna. La L. 91/1992 ha consolidato il principio per cui la cittadinanza si trasmette indifferentemente dall'uno o dall'altro genitore. Da qui discende anche la possibilità, del tutto fisiologica, che il bambino nasca titolare di più cittadinanze contemporaneamente: quella italiana del genitore e quella eventualmente attribuita dall'altro Stato in base alla propria legge.
Lo ius soli «limitato» della lettera b)
L'articolo 1 non si ferma alla discendenza. La lettera b) del primo comma introduce una forma circoscritta di ius soli: è cittadino chi nasce nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato di appartenenza di questi ultimi. È una clausola di chiusura pensata per evitare che un bambino nato in Italia resti privo di qualsiasi cittadinanza. Va però chiarito un equivoco diffusissimo: in Italia non esiste uno ius soli automatico generalizzato, per cui chi nasce sul territorio da genitori stranieri regolarmente titolari di una propria cittadinanza non diventa cittadino italiano per il solo fatto della nascita.
Il figlio di ignoti trovato in Italia
Il secondo comma completa la tutela contro l'apolidia: il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica è considerato cittadino per nascita, salvo che venga provato il possesso di altra cittadinanza. È una presunzione di favore, che attribuisce subito uno status al minore abbandonato o di origine sconosciuta, lasciando aperta soltanto la prova contraria. Il legislatore preferisce, in caso di dubbio, riconoscere la cittadinanza piuttosto che lasciare la persona priva di appartenenza statale. Questa impostazione è coerente con i principi costituzionali e con gli impegni internazionali assunti dall'Italia per ridurre i casi di apolidia.
Il nodo dei discendenti all'estero e il nuovo art. 3-bis
Per oltre un secolo lo ius sanguinis ha consentito a milioni di discendenti di emigrati italiani, nati e residenti all'estero, di farsi riconoscere cittadini italiani risalendo la catena degli avi. Su questo terreno è intervenuta la riforma del 2025: il nuovo articolo 3-bis, in vigore dal 24 maggio 2025, stabilisce che chi è nato all'estero ed è in possesso di un'altra cittadinanza è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana iure sanguinis, salvo le eccezioni espressamente elencate. La regola dell'articolo 1 resta dunque il punto di partenza, ma per i nati all'estero con doppia cittadinanza occorre leggerla insieme al limite generazionale introdotto dall'art. 3-bis.
Le condizioni di salvezza dell'art. 3-bis
Il limite non è un'abolizione: l'articolo 3-bis fa salvi diversi casi, tra cui chi sia stato riconosciuto cittadino o abbia presentato domanda secondo la normativa vigente alla data del 27 marzo 2025, e chi abbia un genitore o un ascendente di primo grado cittadino nato in Italia. Per chi rientra in queste situazioni la trasmissione iure sanguinis continua a operare. Il messaggio pratico è duplice: da un lato la nascita da genitore italiano resta la via maestra alla cittadinanza, dall'altro i discendenti lontani nati all'estero devono verificare con attenzione la propria posizione alla luce delle nuove condizioni di salvezza. Il rinvio all'art. 3-bis è quindi indispensabile per non descrivere come ancora pienamente operante un regime in parte modificato.
Doppia cittadinanza: un equivoco da chiarire
L'acquisto per nascita non impone alcuna scelta tra cittadinanze. L'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza: chi è italiano per nascita e possiede anche un'altra cittadinanza non perde quella italiana per il solo fatto di averne un'altra, e la conserva fino a un'eventuale rinuncia formale. Lo stesso articolo 1 prevede del resto situazioni in cui la doppia titolarità è la norma, come per il figlio di un genitore italiano e di uno straniero. Diverso è il piano dell'art. 3-bis, che non vieta il possesso di più cittadinanze ma àncora a quel possesso, per i nati all'estero, una valutazione sull'effettivo radicamento del legame con l'Italia.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 30/1983
Illegittimità costituzionale (legge previgente)
Pronuncia di principio sulla trasmissione materna della cittadinanza. La Corte dichiarò l'illegittimità dell'art. 1, n. 1, della legge previgente (L. 555/1912) nella parte in cui non riconosceva cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della parità morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.). È il fondamento del moderno «ius sanguinis» materno, oggi codificato nell'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 91/1992 e tuttora rilevante per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza materna.
Sentenza n. 87/1975
Illegittimità costituzionale (legge previgente)
Precedente di principio sulla parità di genere. La Corte dichiarò illegittimo l'art. 10, terzo comma, della L. 555/1912 nella parte in cui faceva perdere automaticamente la cittadinanza alla donna italiana che sposava uno straniero, a prescindere dalla sua volontà, in contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. La decisione, pur riferita alla legge abrogata, ha orientato l'impianto paritario della disciplina vigente, in cui il matrimonio non comporta più perdita o acquisto automatico della cittadinanza.
Sentenza n. 142/2025
Inammissibilità / non fondatezza
Sollecitata da più tribunali a introdurre limiti generazionali al riconoscimento della cittadinanza «iure sanguinis» (per discendenza), la Corte ha dichiarato in gran parte inammissibili le questioni sull'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 91/1992 e sulle norme anteriori, ritenendo che un intervento di sistema di tale portata spetti alla discrezionalità del legislatore e non alla Corte. Ha escluso violazioni di obblighi internazionali ed europei. La pronuncia ha di fatto preceduto la riforma del 2025 (art. 3-bis), che ha poi introdotto in via legislativa i limiti alla trasmissione per discendenza.
Casi pratici
Caso 1: Bambino nato all'estero da madre italiana
Tizio nasce in Argentina da madre italiana emigrata e da padre argentino. Per effetto dell'articolo 1, lettera a), Tizio è cittadino italiano «per nascita», automaticamente, in forza dello ius sanguinis trasmesso dalla madre. Acquisisce al contempo la cittadinanza argentina secondo la legge locale: la doppia cittadinanza è pienamente ammessa e non richiede alcuna scelta.
Caso 2: Neonato trovato in Italia da genitori ignoti
Caia, neonata di origine sconosciuta, viene rinvenuta nel territorio della Repubblica senza alcun documento. In base al secondo comma dell'articolo 1 è considerata cittadina italiana per nascita, perché non risulta provato il possesso di un'altra cittadinanza. La presunzione di favore le evita di restare apolide e le attribuisce subito uno status.
Caso 3: Pronipote di emigrato nato all'estero dopo la riforma
Sempronio nasce in Brasile, possiede la cittadinanza brasiliana ed è pronipote di un avo italiano. Per effetto del nuovo articolo 3-bis, in vigore dal 24 maggio 2025, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana iure sanguinis, salvo che ricorra una delle condizioni di salvezza, ad esempio un riconoscimento o una domanda secondo la normativa vigente al 27 marzo 2025.
Domande frequenti
Se nasco all'estero da un genitore italiano sono cittadino italiano?
Sì. L'articolo 1, lettera a), attribuisce la cittadinanza «per nascita» al figlio di padre o di madre cittadini, indipendentemente dal luogo del parto. L'acquisto è automatico. Per i nati all'estero con altra cittadinanza occorre però considerare il limite generazionale introdotto dall'articolo 3-bis dal 24 maggio 2025.
Chi nasce in Italia da genitori stranieri diventa automaticamente cittadino?
No. In Italia non esiste uno ius soli automatico generalizzato. La nascita sul territorio attribuisce la cittadinanza solo nei casi limitati dell'articolo 1, lettera b): genitori ignoti o apolidi, oppure mancata trasmissione della cittadinanza secondo la legge dei genitori. Negli altri casi servono i percorsi previsti da altre norme.
Posso avere la cittadinanza italiana e un'altra contemporaneamente?
Sì. L'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza. Chi è italiano per nascita e possiede anche un'altra cittadinanza conserva quella italiana fino a un'eventuale rinuncia formale, senza essere obbligato a scegliere.
Che cosa cambia per i discendenti di italiani all'estero con la riforma 2025?
Il nuovo articolo 3-bis, in vigore dal 24 maggio 2025, prevede che chi è nato all'estero e possiede un'altra cittadinanza sia considerato non avere mai acquistato quella italiana iure sanguinis, salvo le eccezioni elencate dalla legge, come l'avere un genitore o un ascendente di primo grado cittadino nato in Italia.
Un neonato abbandonato in Italia è cittadino italiano?
Sì, salvo prova contraria. Il secondo comma dell'articolo 1 considera cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, a meno che non venga provato il possesso di un'altra cittadinanza. È una tutela contro l'apolidia.
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