Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 601 Codice Penale: Tratta di persone

    Articolo 601 Codice Penale: Tratta di persone

    Art. 601 c.p. – Tratta di persone

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

    Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

    La pena per il comandante o l’ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

    Il componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

  • Articolo 602 Codice Penale: Acquisto e alienazione di schiavi

    Articolo 602 Codice Penale: Acquisto e alienazione di schiavi

    Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108.

  • Art. 605-ter c.p.: Induzione al viaggio finalizzato al matrimoni

    Art. 605-ter c.p.: Induzione al viaggio finalizzato al matrimoni

    Art. 605-ter c.p. Induzione al viaggio finalizzato al matrimonio(2)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei casi previsti dall’articolo 605-bis, chiunque, con artifizi raggiri, violenza o minaccia, o facendo leva su precetti religiosi, ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, induce altri a recarsi all’estero per contrarre matrimonio o una unione civile è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il matrimonio l’unione civile non vengono contratti.

    La pena è aumentata se concorrono le condizioni di cui all’articolo 609-quater.

  • Articolo 609-quater Codice Penale: Atti sessuali con minorenne

    Articolo 609-quater Codice Penale: Atti sessuali con minorenne

    Art. 609-quater c.p. – Atti sessuali con minorenne

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

    1) non ha compiuto gli anni quattordici;

    2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

    Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

    Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni .

    La pena è aumentata:

    1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

    2) se il reato è commesso da più persone riunite;

    3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

    4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

    5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore .

    Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

    Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

    Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

  • Articolo 609-septies Codice Penale: Querela di parte

    Articolo 609-septies Codice Penale: Querela di parte

    Art. 609-septies c.p. – Querela di parte

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa.

    Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.

    La querela proposta è irrevocabile.

    Si procede tuttavia d’ufficio:

    1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

    2) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

    3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;

    4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;

    5) NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N.69 .

  • Articolo 609-octies Codice Penale: Violenza sessuale di gruppo

    Articolo 609-octies Codice Penale: Violenza sessuale di gruppo

    Art. 609-octies c.p. – Violenza sessuale di gruppo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis.

    Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

    Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter.

    La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.

  • Art. 609-decies c.p.: Comunicazione al tribunale per i minorenni

    Art. 609-decies c.p.: Comunicazione al tribunale per i minorenni

    Art. 609-decies c.p. – Comunicazione al tribunale per i minorenni

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater ( per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

    Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

    Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorità giudiziaria che procede.

    In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

    Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

  • Articolo 610 Codice Penale: Violenza privata

    Articolo 610 Codice Penale: Violenza privata

    Art. 610 c.p. – Violenza privata

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

    La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

  • Art. 611 c.p.: Violenza o minaccia per costringere a commettere

    Art. 611 c.p.: Violenza o minaccia per costringere a commettere

    Art. 611 c.p. – Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.

    La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

  • Art. 612 Codice Penale: Minaccia

    Art. 612 Codice Penale: Minaccia

    Art. 612 c.p. – Minaccia

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

    Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

    Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339 , ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità .

    Spiegazione

    Punisce chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno. La pena è più grave se la minaccia è grave o fatta in uno dei modi indicati dall’art. 339 (con armi, da più persone riunite, ecc.). Per la minaccia semplice si procede a querela della persona offesa.

    Come funziona e quando si applica

    La minaccia tutela la libertà morale: consiste nel prospettare un male futuro e ingiusto, la cui realizzazione dipende dalla volontà dell’agente. È elemento costitutivo di altri reati (violenza privata, estorsione, rapina). Diversa è la minaccia grave, procedibile d’ufficio.

    Esempio pratico

    Dire a una persona ‘ti distruggo la macchina se non smetti’ integra il reato di minaccia di un danno ingiusto.

    Domande frequenti

    Quando la minaccia è reato?

    Quando si prospetta ad altri un danno ingiusto e futuro; per la minaccia semplice serve la querela, per quella grave si procede d’ufficio.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 613 c.p.: Stato di incapacità procurato mediante violenza

    Art. 613 c.p.: Stato di incapacità procurato mediante violenza

    Art. 613 c.p. Stato di incapacità procurato mediante violenza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.

    Il consenso dato dalle persone indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo 579 non esclude la punibilità.

    La pena è della reclusione fino a cinque anni:

    :1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

    :2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

  • Art. 615-quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici

    Art. 615-quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici

    Art. 615-quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire dieci milioni.

    La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 615-ter, secondo comma, numero 1) .

    La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all’articolo 615-ter, terzo comma .

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.