In sintesi
- La procura alle liti rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice comprende di default anche il potere di proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale.
- Il mandato ha portata ampia per legge: il difensore non ha bisogno di una nuova procura per ampliare il thema decidendum con motivi aggiunti o con impugnazione incidentale.
- La portata della procura può essere limitata dalla volontà delle parti, qualora nell'atto si disponga diversamente in modo espresso.
- La norma semplifica la gestione processuale della difesa e assicura continuità alla strategia difensiva senza formalità aggiuntive.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 Codice del Processo Amministrativo — Procura alle liti
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.
Stesso numero, altri codici
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione nel codice
L'art. 24 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) regolamenta la procura alle liti nel processo amministrativo, con una disposizione di portata apparentemente semplice ma di notevole importanza pratica. La norma stabilisce il contenuto minimo della procura, chiarendo che il mandato rilasciato per «agire e contraddire davanti al giudice» si intende esteso — salva diversa disposizione espressa — alla proposizione dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale. La collocazione nel Titolo II della Parte II del codice, dedicato alle parti e ai difensori, sottolinea la funzione strumentale della procura rispetto all'esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.
La procura alle liti: natura e forme
La procura alle liti è l'atto con cui la parte conferisce al difensore il potere di compiere atti processuali in suo nome. Nel processo amministrativo, la procura può essere apposta a margine o in calce al ricorso introduttivo oppure rilasciata con atto separato (procura notarile o scrittura privata autenticata). Con il processo amministrativo telematico (PAT), la procura viene conferita anche in forma digitale, con firma elettronica qualificata della parte o autenticazione da parte del difensore, nel rispetto delle disposizioni del d.P.C.M. 16 febbraio 2016 e del rinvio all'art. 16-sexies del d.l. 179/2012, richiamato dall'art. 25, comma 1-bis, c.p.a.
La procura è un elemento essenziale dell'atto di ricorso: la sua mancanza o invalidità determina l'inammissibilità del ricorso, salva la possibilità di regolarizzazione nei termini concessi dal giudice. Al contrario, un difetto formale non sostanziale della procura — come l'apposizione in calce invece che a margine — è generalmente sanabile.
Estensione legale alla proposizione dei motivi aggiunti
Il nucleo innovativo dell'art. 24 c.p.a. è la previsione per cui la procura si intende conferita anche per i motivi aggiunti. I motivi aggiunti (art. 43 c.p.a.) sono lo strumento con cui il ricorrente amplia il thema decidendum del giudizio già pendente, impugnando provvedimenti sopravvenuti connessi all'oggetto del ricorso principale o deducendo vizi non conosciuti al momento della proposizione del ricorso. Poiché i motivi aggiunti si innestano nel medesimo procedimento, sarebbe irragionevole richiedere una nuova procura per consentire al difensore già nominato di presentarli: il legislatore ha quindi stabilito per legge che la procura originaria li comprende.
L'estensione opera in modo automatico, senza necessità di alcuna formalità aggiuntiva. La parte che voglia escludere questa estensione — ad esempio perché intende gestire direttamente la nuova fase o nominare un difensore diverso — deve disporre diversamente nell'atto di procura, con clausola espressa di limitazione.
Estensione legale al ricorso incidentale
Analoga estensione riguarda il ricorso incidentale. Il ricorso incidentale (art. 42 c.p.a.) è lo strumento con cui il resistente o il controinteressato propone impugnazioni o eccezioni di carattere sostanziale nei confronti del ricorrente principale, ampliando il contraddittorio in senso longitudinale. Nel processo amministrativo, il ricorso incidentale ha un'importanza particolare soprattutto nelle controversie in materia di appalti pubblici: il concorrente pretermesso può impugnare incidentalmente la posizione del ricorrente principale, chiedendo al giudice di esaminare prioritariamente la legittimità dell'ammissione dello stesso alla gara.
Anche per il ricorso incidentale, la ratio dell'art. 24 è quella di evitare che l'avvocato della parte che intenda proporre questa forma di impugnazione debba munirsi di una nuova procura, con il conseguente rischio di perdere termini processuali a causa di adempimenti formali. La procura originaria copre automaticamente il ricorso incidentale, senza necessità di integrazioni.
Profili pratici e limiti
Sul piano pratico, l'art. 24 semplifica significativamente la gestione processuale della difesa: il difensore può operare con continuità lungo tutto l'arco del giudizio, proporre motivi aggiunti all'emergere di nuovi vizi o provvedimenti lesivi, e presentare ricorso incidentale senza dover tornare dal cliente per l'ottenimento di una nuova procura. Questa flessibilità è coerente con il principio di sinteticità degli atti e con l'esigenza di celerità processuale che ispira il codice del 2010.
Il limite è dato dalla clausola «salvo che in essa sia diversamente disposto»: la parte che, per ragioni strategiche o di costo, voglia circoscrivere il mandato al solo ricorso principale ha la facoltà di farlo esplicitamente. In assenza di tale clausola limitativa, il difensore è autorizzato ad agire in tutte le forme previste dalla norma, anche senza un'ulteriore consultazione con la parte, purché l'attività processuale sia coerente con gli interessi del mandante e con le istruzioni ricevute. Le conseguenze di un'eventuale eccedenza del mandato si ricadono nei rapporti interni avvocato-cliente e non incidono sulla validità degli atti processuali compiuti, che rimangono efficaci nei confronti del giudice e delle controparti.
Casi pratici
Caso 1: Proposizione di motivi aggiunti in forza della procura originaria
Tizio impugna al TAR un permesso di costruire rilasciato a Caio, conferendo procura al proprio avvocato. Nel corso del giudizio, il Comune adotta una variante urbanistica che modifica ulteriormente la disciplina dell'area. L'avvocato di Tizio, in forza della procura originaria e senza necessità di un nuovo mandato, deposita tempestivamente motivi aggiunti impugnando anche la variante, come consentito dall'art. 24, comma 1, c.p.a.
Caso 2: Ricorso incidentale in materia di appalti
Caio, secondo classificato in una gara d'appalto, impugna al TAR l'aggiudicazione a Tizio. Tizio, già costituito in giudizio tramite il proprio avvocato munito di procura alle liti ordinaria, propone ricorso incidentale chiedendo l'accertamento di vizi nella domanda di partecipazione di Caio, senza dover conferire al difensore una nuova procura: l'art. 24 c.p.a. garantisce che quella originaria si estenda al ricorso incidentale.
Caso 3: Clausola limitativa nella procura: esclusione dei motivi aggiunti
Sempronio, privato con risorse limitate, conferisce una procura al proprio avvocato con clausola espressa che ne limita il mandato al solo ricorso principale avverso un diniego di contributo regionale. Quando emergono nuovi vizi derivanti da una circolare ministeriale sopravvenuta, il difensore non può proporre motivi aggiunti senza un nuovo atto di procura, in quanto la parte ha espressamente escluso tale estensione ai sensi dell'art. 24, comma 1, c.p.a.
Domande frequenti
La procura rilasciata per il ricorso principale vale anche per i motivi aggiunti?
Sì, per legge. L'art. 24, comma 1, c.p.a. stabilisce che la procura si intende estesa anche ai motivi aggiunti e al ricorso incidentale, salvo che la parte disponga espressamente il contrario nell'atto di procura.
È necessaria una nuova procura per proporre ricorso incidentale?
No. La procura originaria comprende automaticamente il ricorso incidentale ex art. 24 c.p.a. Il difensore può proporlo senza ulteriori formalità, a meno che la procura iniziale non contenga una clausola di esclusione.
Come si limita la portata della procura?
Inserendo nell'atto di procura una clausola espressa che escluda i motivi aggiunti o il ricorso incidentale. In assenza di tale clausola, l'estensione legale opera automaticamente.
Cosa succede se l'avvocato propone motivi aggiunti oltre le istruzioni ricevute?
Gli atti processuali rimangono validi ed efficaci verso il giudice e le controparti. Le eventuali conseguenze per l'eccedenza del mandato si regolano nei rapporti interni tra avvocato e cliente, non sul piano processuale.
Nel processo telematico la procura deve avere forma speciale?
Nel PAT la procura può essere conferita con firma elettronica qualificata della parte oppure autenticata digitalmente dal difensore, nel rispetto del d.P.C.M. 16 febbraio 2016. Le regole sostanziali sull'estensione del mandato ex art. 24 c.p.a. rimangono invariate.
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