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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il giudice, con la decisione sul merito, provvede sempre sulle spese di giudizio, applicando le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c.).
  • Il rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti (art. 3, comma 2, c.p.a.) influisce sulla valutazione delle spese.
  • In presenza di motivi manifestamente infondati, il giudice può condannare la parte soccombente a una somma aggiuntiva fino al doppio delle spese liquidate.
  • La condanna per lite temeraria è pronunciata d'ufficio: la sanzione pecuniaria è compresa tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato dovuto.
  • Nelle controversie in materia di appalti pubblici (artt. 119, lett. a), e 120 c.p.a.) la sanzione può arrivare fino all'1% del valore del contratto, se superiore al limite ordinario.
  • Il gettito delle sanzioni per lite temeraria è disciplinato dall'art. 15 delle norme di attuazione del c.p.a.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 Codice del Processo Amministrativo — Spese di giudizio

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.

2. Il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all’uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione.

Titolo III – Azioni e domande

Capo I – Contraddittorio e intervento

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 26 chiude il Titolo II del Libro I del codice del processo amministrativo, dedicato alle parti e ai difensori, e regola la disciplina delle spese di giudizio nel processo amministrativo. La norma persegue una duplice finalità: da un lato, garantire la coerenza con l'ordinamento processuale civile, richiamando esplicitamente gli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c.; dall'altro, introdurre strumenti sanzionatori specifici per il contenzioso amministrativo, in chiave deflattiva e disincentivante rispetto all'abuso del processo.

La regola generale, mutuata dal rito civile, è la soccombenza: chi perde paga le spese. Il giudice può tuttavia compensare le spese — in tutto o in parte — quando sussistono «giusti motivi», formula che nella prassi del processo amministrativo è stata applicata con una certa elasticità, specialmente quando la questione giuridica è obiettivamente dubbia o vi siano ragioni di equità. La compensazione totale è peraltro un istituto da non abusare, pena svuotare la funzione deterrente delle spese.

Il richiamo al codice di procedura civile

Il rinvio agli artt. 91-97 c.p.c. è un rinvio dinamico, che incorpora nel processo amministrativo le norme sulla liquidazione delle spese, sulla responsabilità per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) e sulla condanna alle spese nei procedimenti in camera di consiglio (art. 97 c.p.c.). L'art. 91 c.p.c. pone il principio di soccombenza e affida al giudice la liquidazione degli onorari sulla base dei parametri forensi vigenti (D.M. 55/2014 e successive modifiche); l'art. 92 c.p.c. consente la compensazione; l'art. 93 c.p.c. disciplina la distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia fatto dichiarazione; l'art. 94 c.p.c. riguarda la responsabilità del rappresentante; l'art. 96 c.p.c. introduce la responsabilità aggravata per lite temeraria in senso processual-civilistico, che nel processo amministrativo si affianca — senza sostituirla — alla sanzione pecuniaria speciale prevista dal comma 2 dell'art. 26.

Il ruolo della sinteticità degli atti nella liquidazione delle spese

Una peculiarità dell'art. 26 rispetto alla disciplina civile è il riferimento espresso ai principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, enunciati dall'art. 3, comma 2, c.p.a. Tale richiamo ha un effetto concreto: il giudice può tenere conto, in sede di liquidazione, dell'eventuale violazione di quei principi, penalizzando chi ha redatto atti prolissi, oscuri o sovrabbondanti. Si tratta di un raccordo funzionale tra la regola comportamentale (sinteticità) e la regola sanzionatoria (spese), che mira a ridurre il peso dei fascicoli processuali e ad accelerare la trattazione delle cause.

La condanna aggiuntiva per motivi manifestamente infondati

Il comma 1, seconda parte, prevede una condanna aggiuntiva — autonoma rispetto alle spese ordinarie — quando la parte soccombente ha proposto motivi manifestamente infondati. In questo caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte a corrispondere alla controparte una somma «equitativamente determinata», il cui tetto è fissato nel doppio delle spese liquidate. Si tratta di una misura di carattere punitivo-deterrente che sanziona non la soccombenza in sé, ma la qualità delle censure proposte: motivi ictu oculi privi di pregio, pretestuosi o costruiti su argomenti giuridici ictu oculi insostenibili. Questa disposizione stimola il difensore a una selezione rigorosa dei motivi di ricorso, coerentemente con l'obbligo di sinteticità e con il principio di leale collaborazione tra le parti e il giudice.

La lite temeraria e la sanzione pecuniaria d'ufficio

Il comma 2 introduce una vera e propria sanzione pecuniaria pubblicistica, distinta dalla condanna alle spese e da quella per motivi manifestamente infondati. Ricorre la lite temeraria quando la parte — ricorrente o resistente — ha «agito o resistito temerariamente in giudizio»: formula che evoca la mala fede processuale o la colpa grave nella valutazione dei presupposti della propria posizione. La sanzione è pronunciata d'ufficio, senza bisogno di domanda di parte, ed è quantificata tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo.

Nelle controversie in materia di appalti pubblici, soggette al rito speciale degli artt. 119, lett. a), e 120 c.p.a., il limite massimo della sanzione è elevato: può arrivare fino all'1% del valore del contratto, qualora tale percentuale superi il tetto ordinario. La scelta legislativa riflette la consapevolezza che nel settore degli appalti il contenzioso strumentale può produrre danni economici ingenti alle stazioni appaltanti e all'economia pubblica, giustificando una risposta sanzionatoria proporzionata all'entità degli interessi in gioco. Il gettito delle sanzioni è destinato secondo le modalità previste dall'art. 15 delle norme di attuazione del c.p.a., ed entra nella fiscalità generale.

Profili pratici e rapporti con l'accesso alla giustizia

L'art. 26 va letto in combinato disposto con l'art. 24 della Costituzione, che garantisce il diritto di accesso alla giustizia, e con l'art. 111 Cost., che sancisce il giusto processo. La previsione di sanzioni severe non deve trasformarsi in un deterrente ingiustificato all'esercizio dell'azione giurisdizionale, pena la violazione del diritto di difesa. Per questo motivo la condanna per motivi manifestamente infondati è facoltativa («può altresì condannare») e quella per lite temeraria richiede la prova — o almeno l'evidenza — di un atteggiamento processuale gravemente negligente o doloso. Nella pratica forense, il rischio di una condanna ex art. 26 impone al difensore amministrativista una valutazione preventiva rigorosa della fondatezza delle censure, specie nel rito degli appalti dove i termini sono brevissimi e le poste economiche altissime.

Casi pratici

Caso 1: Condanna per motivi manifestamente infondati

Tizio impugna dinnanzi al TAR il provvedimento con cui il Comune gli nega una concessione edilizia, deducendo censure già respinte in un precedente contenzioso identico promosso da Caio. Il TAR rigetta il ricorso e, ravvisando la manifesta infondatezza dei motivi, condanna Tizio al pagamento delle spese ordinarie e di una somma aggiuntiva pari al doppio delle spese liquidate, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a.

Caso 2: Lite temeraria nel rito appalti

Sempronio, concorrente escluso da una gara per l'affidamento di un appalto di lavori del valore di 10 milioni di euro, presenta ricorso al TAR con argomentazioni prive di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, al solo scopo di ritardare la stipula del contratto. Il TAR, oltre a rigettare il ricorso, condanna d'ufficio Sempronio al pagamento di una sanzione pecuniaria pari all'1% del valore del contratto, ravvisando la lite temeraria ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a.

Caso 3: Compensazione delle spese per questione giuridica dubbia

Caio ricorre al TAR avverso un'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco, sollevando una questione di legittimità costituzionale sulla quale non vi è ancora giurisprudenza consolidata. Il TAR rigetta il ricorso nel merito ma, valutata la complessità e la novità della questione, dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a.

Domande frequenti

Chi decide sull'ammontare delle spese di giudizio nel processo amministrativo?

Il giudice amministrativo, contestualmente alla decisione sul merito o sul rito, liquida le spese applicando i parametri forensi del D.M. 55/2014 e le disposizioni degli artt. 91-97 c.p.c., richiamate dall'art. 26 c.p.a.

Cosa si intende per motivi manifestamente infondati ai fini della condanna aggiuntiva?

Sono motivi ictu oculi privi di pregio giuridico, costruiti su argomenti insostenibili o già definitivamente superati dalla giurisprudenza, tali da rendere evidente la debolezza della prospettazione difensiva sin dalla prima lettura del ricorso.

La condanna per lite temeraria può essere chiesta solo dalla controparte?

No. L'art. 26, comma 2, c.p.a. prevede che il giudice condanni d'ufficio la parte soccombente temeraria, senza che sia necessaria una domanda di parte; la sanzione è dunque pronunciata anche in assenza di specifica istanza.

Nel rito appalti la sanzione per lite temeraria ha un limite diverso?

Sì. Per le controversie soggette agli artt. 119, lett. a), e 120 c.p.a. la sanzione può essere elevata fino all'1% del valore del contratto, se tale percentuale è superiore al massimo ordinario (quintuplo del contributo unificato).

Il mancato rispetto dei principi di sinteticità degli atti può incidere sulle spese?

Sì. L'art. 26, comma 1, richiama espressamente l'art. 3, comma 2, c.p.a.: il giudice può tenere conto della prolissità o dell'oscurità degli atti in sede di liquidazione delle spese, scoraggiando ricorsi sovrabbondanti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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