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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 91-bis del DPR 602/1973 disciplinava originariamente il fermo dei veicoli a motore e degli autoscafi nella procedura di riscossione coattiva. La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 46/1999 nell'ambito della riforma organica della riscossione mediante ruolo. Il fermo amministrativo di beni mobili registrati è oggi regolato dall'art. 86 del medesimo DPR 602/1973, che ha ricevuto successive integrazioni, tra cui l'obbligo di comunicazione preventiva al debitore almeno 30 giorni prima dell'iscrizione del fermo, a tutela del suo diritto di difesa.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 91-bis DPR 602/1973 — Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi (abrogato)

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 16]

Commento

Ratio della norma

L'art. 91-bis del DPR 602/1973 introduceva una disciplina specifica per il fermo dei veicoli a motore e degli autoscafi, misura cautelare-esecutiva particolarmente incisiva in quanto impedisce la circolazione dei beni colpiti. La norma rispondeva all'esigenza di offrire all'esattore uno strumento di pressione efficace verso i debitori insolventi, senza dover avviare l'intera procedura espropriativa. Con l'abrogazione operata dal D.Lgs. 46/1999, la disciplina è stata riorganizzata nell'art. 86, che regola oggi il fermo di tutti i beni mobili registrati con una procedura unificata.

Analisi e struttura

Il fermo di beni mobili registrati, nella sua versione attuale ex art. 86 DPR 602/1973, si articola in: comunicazione preventiva al debitore con avviso che, in mancanza di pagamento entro 30 giorni, verrà eseguito il fermo; iscrizione del fermo nel Pubblico registro automobilistico (PRA) per gli autoveicoli, nel Registro navale per le imbarcazioni, nel Registro aeronautico per gli aeromobili; divieto di circolazione per il debitore finché il debito non è estinto; sanzione penale-amministrativa per chi circola con veicolo sottoposto a fermo. La norma abrogata disciplinava la fase antecedente alla sistemazione organica attuale.

Quando si applica

La norma è abrogata e non trova applicazione diretta. Il vigente art. 86 DPR 602/1973 si applica decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Presupposti: esistenza di debiti iscritti a ruolo non pagati; decorso del termine di 60 giorni; mancata dilazione o sospensione; il veicolo deve essere intestato al debitore o a un coobbligato. Il fermo può essere richiesto anche come misura cautelare in pendenza di ricorso, se non è stata accordata sospensione giudiziale.

Confronto e norme correlate

Il fermo si distingue dall'ipoteca (art. 77 DPR 602/1973) per il fatto che riguarda beni mobili registrati anziché immobili, e dall'espropriazione mobiliare per il carattere cautelare-interdittivo che non comporta la vendita del bene. Il Codice della strada (D.Lgs. 285/1992, art. 214) sanziona la circolazione abusiva con bene sottoposto a fermo. Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) impone che la comunicazione preventiva contenga indicazioni chiare sull'importo e sulla possibilità di regolarizzare il debito.

Problemi applicativi

Le questioni applicative più frequenti riguardano: il fermo su veicoli utilizzati per l'attività lavorativa del debitore, rispetto ai quali la giurisprudenza ha riconosciuto in alcuni casi la possibilità di sospensiva per evitare danni irreparabili; il fermo su veicoli in leasing o in proprietà di soggetti terzi diversi dal debitore, che non possono essere colpiti; la cancellazione del fermo una volta pagato il debito, che deve avvenire tempestivamente ma richiede in pratica alcuni giorni lavorativi; infine, le problematiche legate all'intestazione fittizia di veicoli a familiari, che l'agente della riscossione può contestare solo con prova della simulazione.

Casi pratici

Caso 1: Fermo autovettura per cartella non pagata

Caso 2: Fermo su imbarcazione da diporto intestata al coniuge

Caso 3: Cancellazione fermo dopo pagamento integrale

Domande frequenti

Cos'era l'art. 91-bis DPR 602/1973 e perché è stato abrogato?

L'art. 91-bis DPR 602/1973 disciplinava il fermo di veicoli a motore e autoscafi nell'ambito della riscossione coattiva tributaria. È stato abrogato dal D.Lgs. 46/1999, che ha unificato la disciplina nell'art. 86 DPR 602/1973, esteso a tutti i beni mobili registrati e arricchito di garanzie procedurali per il debitore, tra cui la comunicazione preventiva obbligatoria.

Cosa succede se guido un veicolo sottoposto a fermo fiscale?

Chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/1973 è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992): sanzione pecuniaria e confisca del veicolo. Si tratta di una violazione seria che può aggravare significativamente la posizione del debitore.

L'agente della riscossione può fermare un'auto intestata a un familiare del debitore?

No: il fermo può essere disposto solo sui beni intestati al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati risultanti dal ruolo. Se il veicolo è intestato a un familiare estraneo all'obbligazione tributaria, il fermo non è legittimo. Il familiare può impugnare il provvedimento davanti al giudice tributario o civile, a seconda della natura della controversia.

Come si cancella il fermo una volta pagato il debito?

Dopo il pagamento integrale del debito (o accettazione di rateazione), l'agente della riscossione rilascia un'attestazione di avvenuto pagamento. Con questo documento si può richiedere la cancellazione del fermo presso il PRA o il registro competente. La procedura richiede normalmente alcuni giorni lavorativi e può comportare costi di visura e trascrizione a carico del debitore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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