In sintesi
L'art. 92 del DPR 602/1973 sanzionava originariamente i ritardati od omessi versamenti diretti di imposte, prevedendo pene pecuniarie proporzionali al ritardo o all'omissione. La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 471/1997, che ha operato una riforma organica del sistema sanzionatorio tributario non penale. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento sono oggi disciplinate dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, che prevede una sanzione del 30 per cento delle somme non versate, ridotta proporzionalmente per i versamenti tardivi effettuati entro 90 giorni e ulteriormente ridotte tramite ravvedimento operoso.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 92 DPR 602/1973 — Ritardati od omessi versamenti diretti (abrogato)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]
Stesso numero, altri codici
- Art. 92 Cod. Amb. — zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
- Art. 92 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
- Art. 92 D.Lgs. 209/2005 — Esercizio sociale e termine per l'approvazione
- Art. 92 D.Lgs. 42/2004 — Premio per i ritrovamenti
- Art. 92 CAD — Articolo abrogato
- Art. 92 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 92 DPR 602/1973, prima della sua abrogazione ad opera del D.Lgs. 471/1997, costituiva uno dei pilastri del sistema sanzionatorio tributario in materia di versamenti diretti. La norma perseguiva l'obiettivo di garantire la puntualità dei versamenti, deterrendo i contribuenti dall'inadempimento attraverso sanzioni pecuniarie proporzionali. Con la riforma del 1997, il legislatore ha unificato e semplificato l'intero sistema sanzionatorio tributario non penale, eliminando le disposizioni sparse e concentrando la disciplina delle sanzioni per omesso versamento nel D.Lgs. 471/1997.
Analisi e struttura
Il vigente sistema sanzionatorio per omesso o ritardato versamento è disciplinato dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, che prevede: sanzione del 30 per cento per versamenti omessi o eseguiti in ritardo superiore a 90 giorni; sanzione ridotta all'1 per cento per giorno di ritardo, fino al 15 per cento, per versamenti eseguiti entro 15 giorni dalla scadenza; sanzione del 15 per cento per versamenti eseguiti tra il 16° giorno e il 90° giorno dalla scadenza. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente ulteriori riduzioni se il contribuente regolarizza spontaneamente prima di ricevere atti istruttori o controlli.
Quando si applica
Trattandosi di norma abrogata, non trova applicazione diretta. Il sistema vigente ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 si applica a tutti i casi di omesso o ritardato versamento di imposte entro i termini legali: versamenti IRPEF, IRES, IVA, ritenute alla fonte, contributi previdenziali gestiti dall'Agenzia delle entrate. Le sanzioni si applicano anche nei casi di versamento parziale o con utilizzo di codici tributo errati che abbiano determinato mancata imputazione.
Confronto e norme correlate
Il D.Lgs. 471/1997 ha abrogato contestualmente una serie di norme sanzionatorie sparse in diversi decreti, tra cui gli artt. 92-98 del DPR 602/1973, creando un sistema unitario. Il DPR 600/1973 in materia di accertamento e il DPR 602/1973 in materia di riscossione rimangono fonti normative per i profili procedurali, mentre le sanzioni sostanziali sono interamente nel D.Lgs. 471/1997. Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) ha poi rafforzato le garanzie procedurali imponendo la motivazione degli atti sanzionatori.
Problemi applicativi
Le questioni pratiche più rilevanti nel sistema vigente riguardano: la corretta individuazione della data di versamento (fa fede la data di addebito bancario, non quella della disposizione telematica); il calcolo delle sanzioni ridotte per ritardo inferiore a 15 giorni, dove la riduzione è progressiva giorno per giorno; l'utilizzo del ravvedimento operoso, che richiede il versamento contestuale di imposta, sanzione ridotta e interessi; infine, la possibilità di definizione agevolata delle sanzioni nell'ambito di procedimenti di accertamento con adesione o di reclamo-mediazione.
Domande frequenti
Cosa prevedeva l'art. 92 DPR 602/1973 prima dell'abrogazione?
L'art. 92 DPR 602/1973 sanzionava i ritardati od omessi versamenti diretti di imposte con pene pecuniarie proporzionali. È stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997, che ha riorganizzato l'intero sistema sanzionatorio tributario non penale, concentrando la disciplina delle sanzioni per omesso versamento nell'art. 13 del medesimo decreto.
Qual è la sanzione attuale per un versamento di imposta effettuato in ritardo?
Secondo l'art. 13 D.Lgs. 471/1997: 1 per cento al giorno per i primi 15 giorni di ritardo; 15 per cento dal 16° al 90° giorno; 30 per cento oltre i 90 giorni. Con il ravvedimento operoso queste sanzioni vengono ulteriormente ridotte in base al tempo trascorso tra la scadenza e la regolarizzazione spontanea.
Il ravvedimento operoso è sempre possibile per omesso versamento?
Il ravvedimento operoso è possibile finché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, e non siano stati notificati atti di liquidazione o accertamento. Si effettua versando l'imposta omessa, gli interessi legali e la sanzione ridotta tramite modello F24 con il codice tributo corrispondente. Non è possibile dopo la notifica della cartella di pagamento.
Come si calcola la sanzione per omesso versamento parziale?
In caso di versamento parziale (la metà della somma dovuta, ad esempio), la sanzione del 30 per cento si applica sull'importo non versato, non sull'intero. Se il ritardo è inferiore a 90 giorni, si applica la sanzione ridotta proporzionalmente. L'ufficio calcola l'importo con la comunicazione ex art. 36-bis DPR 600/1973 o con cartella di pagamento.
Vedi anche