Autore: Andrea Marton

  • Art. 1269 Codice della Navigazione – Magistrato alle acque

    Art. 1269 Codice della Navigazione – Magistrato alle acque

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La competenza del magistrato alle acque continua a essere regolata dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, dal decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853 convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191 (1) e dalle altre leggi relative. (1) Ai sensi dell’art. 31, secondo comma, l. 5 marzo 1963, n. 366 le norme della legge stessa sostituiscono quelle del r.d.l. 18 giugno 1936, n. 1853, nelle citazioni che figurano nel presente articolo e nell’art. 515 regol. cod. nav.

  • Art. 16 DPR 602/1973 – Versamenti diretti non computati (abrogato)

    Art. 16 DPR 602/1973 – Versamenti diretti non computati (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24/12/1976 n. 920, art. 3]

  • Art. 3 D.Lgs. 502/1992 – Organizzazione delle unità sanitarie locali

    Art. 3 D.Lgs. 502/1992 – Organizzazione delle unità sanitarie locali

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all’articolo 4. 1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica. 1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163. 1-quater. Sono organi dell’azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l’atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell’azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 per le attività ivi indicate. 1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    3. L’unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L’unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l’effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell’ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l’altro: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; f) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l’attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

    6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell’unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l’istituzione dell’apposito servizio di controllo interno di cui all’ art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 AGOSTO 1994, N. 512, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 OTTOBRE 1994, N. 590. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. L’autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    7. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. Il direttore sanitario è un medico che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’unità sanitaria locale. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. (Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all’articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l’ufficio di direzione.

    8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39.

    10. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 27 AGOSTO 1994, N. 512, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 OTTOBRE 1994, N. 590.

    11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice penale; b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’ articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall’ articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

    12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell’unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati – con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell’unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero – nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico- sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.

    13. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. Il direttore generale dell’unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all’atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell’intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all’atto dell’insediamento del collegio ordinario. L’indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell’unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l’andamento generale dell’attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.

  • Art. 20-bis L. 354/1975 – Modalità di organizzazione del lavoro

    Art. 20-bis L. 354/1975 – Modalità di organizzazione del lavoro

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d’opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all’Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d’intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.

    3. Previo assenso della direzione dell’istituto, i privati che commissionano forniture all’Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

    4. Sono abrogati l’articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l’articolo 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.

  • Art. 24 DPR 602/1973 – Consegna del ruolo al concessionario

    Art. 24 DPR 602/1973 – Consegna del ruolo al concessionario

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita’ indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

    2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l’affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalita’ telematiche.

  • Art. 2 L. 218/1995 – Convenzioni internazionali

    Art. 2 L. 218/1995 – Convenzioni internazionali

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.

    2. Nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 2 D.Lgs. 472/1997 – Sanzioni amministrative tributarie

    Art. 2 D.Lgs. 472/1997 – Sanzioni amministrative tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell’articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

    2. La sanzione e’ riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

    2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa’ o enti, con o senza personalita’ giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, e’ esclusivamente a carico della societa’ o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita’ solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita’ giuridica.

    3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

    4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all’intera variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti.

  • Art. 28-quinquies DPR 602/1973 – Compensazione crediti con istituti definitori tributari

    Art. 28-quinquies DPR 602/1973 – Compensazione crediti con istituti definitori tributari

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di definizione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale, di mediazione.

    2. I termini e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

  • Art. 9 D.Lgs. 174/2016 – Sezioni giurisdizionali regionali

    Art. 9 D.Lgs. 174/2016 – Sezioni giurisdizionali regionali

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.

    2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio….

    3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

  • Art. 77 DPR 495/1992 – Norme generali sui segnali verticali

    Art. 77 DPR 495/1992 – Norme generali sui segnali verticali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.

    2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.

    3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocità di progetto o locali predominanti e delle prevalenti tipologie di traffico cui è indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purché integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.

    4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e di informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioè riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell'utente.

    5. È vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e

    81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano… ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.

    6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

    7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazioneproprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm(Elevato al Quadrato). Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

  • Art. 83 DPR 602/1973 – Progetto di distribuzione delle somme ricavate

    Art. 83 DPR 602/1973 – Progetto di distribuzione delle somme ricavate

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se vi e’ intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.

  • Art. 79 D.Lgs. 151/2001 – Oneri contributivi nel lavoro subordinato

    Art. 79 D.Lgs. 151/2001 – Oneri contributivi nel lavoro subordinato

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente testo unico per il settore del lavoro subordinato privato fanno carico alla gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ivi compreso l’onere derivante dagli sgravi contributivi di cui all’articolo 78.