Comma 22 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
22. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14, comma 3-quinquies: 1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l’anno 2027»; b) all’articolo 16: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nel l’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 2) al comma 1-septies.1: 2.1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 2.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l’anno 2027»; 3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».
Norme modificate da questi commi
- Art. 16-bis TUIR (comma 22): Riferimento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dall'art. 16 D.L. 63/2013 prorogato.
