Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus

    Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus

    Comma 22 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    22. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14, comma 3-quinquies: 1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l’anno 2027»; b) all’articolo 16: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nel l’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 2) al comma 1-septies.1: 2.1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 2.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l’anno 2027»; 3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

  • Art. 516 Codice della Navigazione – Assicurazione delle merci

    Art. 516 Codice della Navigazione – Assicurazione delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione delle merci copre il valore di queste, in stato sano, al luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione. Se tale valore non può essere accertato, il valore assicurabile è dato dal prezzo delle merci nel luogo ed al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato, nonché delle spese fino a bordo, del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione.

  • Art. 96 DPR 602/1973 – Pagamenti di crediti a contribuenti morosi (abrogato)

    Art. 96 DPR 602/1973 – Pagamenti di crediti a contribuenti morosi (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]

  • Art. 20 Reg. (UE) 2022/2065 – Sistema interno di gestione dei reclami

    Art. 20 Reg. (UE) 2022/2065 – Sistema interno di gestione dei reclami

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online forniscono ai destinatari del servizio, comprese le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo, l'accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta loro di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami contro la decisione presa dal fornitore della piattaforma online all'atto del ricevimento di una segnalazione o contro le seguenti decisioni adottate dal fornitore della piattaforma online a motivo del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le condizioni generali:

    a) le decisioni che indicano se rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse o se limitarne la visibilità;

    b) le decisioni che indicano se sospendere o cessare in tutto o in parte la prestazione del servizio ai destinatari;

    c) le decisioni che indicano se sospendere o cessare l'account dei destinatari;

    d) le decisioni che indicano se sospendere, cessare o limitare in altro modo la capacità di monetizzare le informazioni fornite dai destinatari.

    2. Il periodo di almeno sei mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo decorre dal giorno in cui il destinatario del servizio è stato informato della decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, o dell'articolo 17.

    3. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati.

    4. I fornitori di piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, non discriminatorio, diligente e non arbitrario. Se un reclamo contiene motivi sufficienti per indurre il fornitore della piattaforma online a ritenere che la sua decisione di non dare seguito alla segnalazione sia infondata o che le informazioni oggetto del reclamo non siano illegali né incompatibili con le condizioni generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che il comportamento del reclamante non giustifica le misure adottate, il fornitore della piattaforma online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1.

    5. I fornitori di piattaforme online comunicano senza indebito ritardo ai reclamanti la loro decisione motivata relativa alle informazioni cui si riferisce il reclamo e la possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 21 e le altre possibilità di ricorso a loro disposizione.

    6. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 5 siano prese con la supervisione di personale adeguatamente qualificato e non avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati.

  • Art. 85 DPR 602/1973 – Assegnazione dell’immobile allo Stato

    Art. 85 DPR 602/1973 – Assegnazione dell’immobile allo Stato

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.

    2. Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale e’ stata disposta l’assegnazione non puo’ essere inferiore a sei mesi.

    3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto.

  • Art. 4 DPR 448/1988 – Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

    Art. 4 DPR 448/1988 – Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Al fine dell’eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l’autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell’inizio e dell’esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

  • Precariato scuola: graduatorie GPS, GAE, supplenze

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Il precariato scolastico è strutturale: ~200.000 docenti supplenti su 700.000 di ruolo. Graduatorie: GAE (Graduatorie Esaurimento, chiuse 2007), GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze, biennali), III fascia istituto. Supplenze: annuale (fino 31/8), fino al termine attività (30/6), breve. Ruolo solo per concorso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Graduatorie e supplenze scuola
    Graduatoria Tipo Note
    GAE Esaurimento storiche Chiuse 2007, ad esaurimento
    GPS I fascia Provinciali per abilitati Per supplenze annuali
    GPS II fascia Provinciali per laureati Per supplenze annuali
    III fascia istituto Singola scuola Per supplenze brevi
    Concorso ordinario Per ruolo Triennale
    Concorso straordinario PNRR Per ruolo Quote dedicate

    Le diverse graduatorie

    Le graduatorie del precariato scolastico sono diverse e gerarchicamente strutturate:

    • GAE (Graduatorie ad Esaurimento): storiche, chiuse al 2007. Solo per chi era già iscritto. Prima priorità nelle nomine
    • GPS I fascia: docenti abilitati (con titolo o concorso superato). Per supplenze annuali
    • GPS II fascia: docenti laureati con titoli specifici (24 CFU). Per supplenze annuali
    • III fascia istituto: singola scuola, per supplenze brevi (malattia, permessi, etc.)

    Tipi di supplenza

    Le supplenze si distinguono per durata:

    • Annuale fino al 31/8: copertura intero anno scolastico. Diritto a ferie estive intere
    • Fino al termine attività didattiche (30/6): copertura anno didattico ma senza ferie estive
    • Temporanea (breve): per malattia/permessi di docenti di ruolo. Pagata solo i giorni effettivi

    I supplenti hanno gli stessi diritti contrattuali per il periodo di nomina, ma non maturano scatti di carriera (fasce stipendiali) né anzianità ai fini ruolo.

    Concorsi per il ruolo

    L’unica via per il ruolo (immissione a tempo indeterminato) è il concorso pubblico:

    • Concorso ordinario: triennale, banditi dal Ministero. Selezione per titoli ed esami
    • Concorso straordinario PNRR (2024-2027): quote dedicate per assunzione di 70.000 docenti, requisiti agevolati
    • Doppio canale: 50% delle assunzioni da concorso, 50% da graduatorie esistenti

    Casi pratici

    Tizio – Supplente annuale primaria
    Tizio, GPS prima fascia, nominato supplenza annuale 1/9 – 31/8 al posto di Tizia in maternità. Stipendio di ruolo equivalente + ferie estive. Posizione GPS aggiornata.
    Caia – Concorso straordinario PNRR
    Caia, docente abilitata con 36 mesi servizio, partecipa concorso straordinario PNRR. Vince: assunzione di ruolo dal 1/9. Anzianità di servizio riconosciuta integralmente.
    Sempronio – Supplente breve da III fascia
    Sempronio, III fascia istituto, chiamato per supplenza 5 giorni a Caia in malattia. Stipendio supplente per 5gg. Niente continuità contrattuale dopo.

    Domande frequenti

    Cos'è la GPS?
    Graduatorie Provinciali per Supplenze. Sono graduatorie a base provinciale, aggiornate ogni 2 anni, per le supplenze annuali. I fascia: docenti abilitati. II fascia: docenti laureati con titoli specifici (24 CFU).
    I supplenti diventano di ruolo automaticamente?
    No. Il ruolo si ottiene solo per concorso pubblico (ordinario o straordinario). Le supplenze danno punteggio per le graduatorie e per i concorsi successivi, ma non immissione automatica.
    Una supplenza annuale dà diritto a ferie estive?
    Sì se la nomina è fino al 31/8: il supplente ha gli stessi diritti del docente di ruolo per l’intero anno scolastico, incluse le ferie estive. Se la nomina è fino al 30/6, no.
    Quanti docenti precari ci sono in Italia?
    Circa 200.000 su un totale di 900.000 incarichi (700.000 di ruolo + 200.000 supplenti). Il precariato strutturale è uno dei principali nodi della scuola italiana.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 87 DPR 495/1992 – Segnali di passaggio a livello

    Art. 87 DPR 495/1992 – Segnali di passaggio a livello

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE (fig. II.8) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere.

    2. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE (fig. II.9) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario privo di barriere. Nelle immediate vicinanze dell'attraversamento deve essere apposto il segnale CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/a) che indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto. Il segnale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/b) indica che la ferrovia è a due o più binari.

    3. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono essere installati con l'asse maggiore orizzontale; in mancanza di spazio possono essere installati con l'asse maggiore verticale (figg. II.10/c, II.10/d).

    4. Il pannello distanziometrico di cui alla figura II.11/a deve essere posto sotto i segnali delle figura II.8 e II.9; quelli di cui alle figure II.11/b e II.11/c devono essere collocati rispettivamente a 2/3 e a 1/3 della distanza tra il segnale e l'attraversamento ferroviario.

    5. I pannelli distanziometrici devono portare rispettivamente 3, 2 e 1 barre rosse su fondo bianco oblique a 45Œ e discendenti verso la carreggiata.

    6. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario e il passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato come prescritto nell'articolo 191.

    7. In prossimità di una diramazione stradale su cui esiste un passaggio a livello con o senza barriere, a distanza inferiore a quella prescritta per l'impianto del primo segnale di pericolo, si deve fare uso di uno dei segnali specifici di pericolo, di formato piccolo, inseriti nei segnali di preavviso di intersezione, da apporre sulla strada non interessata dall'attraversamento ferroviario a cura e spese dell'ente proprietario della stessa, ad una distanza dall'intersezione non inferiore ai valori di cui all'articolo 126, comma 2 (fig. II.240).

  • Comma 730 LB26: corrispettivi interventi Guardia costiera per co

    Comma 730 LB26: corrispettivi interventi Guardia costiera per co

    Comma 730 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; estende ai soccorsi marittimi della Guardia costiera la disciplina dei corrispettivi prevista dai commi 726 e 727.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per fissare criteri di determinazione dei corrispettivi e modalità di aggiornamento periodico delle tariffe. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    730. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Per tali interventi, il corrispettivo è dovuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte del soggetto che ha determinato l’evento, qualora l’intervento conseguente sia avvenuto per richiesta immotivata o ingiustificata, ovvero qualora dagli atti preliminari di accertamento emerga, anche in via presuntiva, una condotta gravemente imprudente, negligente, contraria alle norme di sicurezza della navigazione o determinata da imperizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione dei corrispettivi, sulla base delle voci di costo relative al personale, ai mezzi navali ed aerei, al carburante e alle attrezzature impiegate, nonché le modalità di aggiornamento periodico delle tariffe.

  • Art. 432 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore prima della partenza

    Art. 432 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore prima della partenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Prima della partenza della nave il caricatore può recedere dal contratto, pagando la metà del nolo convenuto, nonché le spese sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse. Tuttavia il caricatore può liberarsi in tutto o in parte da tale obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore.

  • Art. 506 Codice della Navigazione – Intervento dell’autorità marittima

    Art. 506 Codice della Navigazione – Intervento dell’autorità marittima

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero.

  • Comma 284 LB26: riorganizzazione del Dipartimento per le politic

    Comma 284 LB26: riorganizzazione del Dipartimento per le politic

    Comma 284 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità da attuare con DPCM ai sensi dell'art. 7, L. 400/1988. Implementazione piattaforma INPS entro settembre 2026, con conseguenti provvedimenti tecnico-operativi dell'Istituto. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    284. Al fine di assicurare le attività di cui al comma 714, nonché quelle di cui al comma 227 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell’ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prevedendo l’istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza. I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all’ articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 . Il citato Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all’articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 . Il Dipartimento è autorizzato a trasferire all’INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 affinchè, entro il mese di settembre dell’anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell’anno 2026, 0,33 milioni di euro nell’anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 891.040 per l’anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall’anno 2027.