Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 34 DPR 602/1973 – Responsabilità solidale imposte persone fisiche

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Le persone i cui redditi per l’accertamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest’ultimo.

La responsabilita’ solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell’aliquota.

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In sintesi

L'art. 34 del DPR 602/1973 disciplina la responsabilità solidale per le imposte sui redditi delle persone fisiche nelle ipotesi di cumulo dei redditi familiari. Le persone i cui redditi sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo ai fini dell'accertamento IRPEF rispondono solidalmente con quest'ultimo per il pagamento dell'imposta, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi. La solidarietà opera anche quando il cumulo è stato effettuato ai soli fini della determinazione dell'aliquota progressiva, senza che si faccia luogo al computo cumulativo vero e proprio. La norma è oggi di applicazione molto residuale, poiché il cumulo obbligatorio dei redditi coniugali è stato eliminato dalla riforma IRPEF del 1976.
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Ratio della norma

L'art. 34 ha origine nel sistema tributario previgente alla riforma del 1973-1974, che prevedeva il cumulo obbligatorio dei redditi del nucleo familiare ai fini IRPEF. In quel contesto, il marito era il soggetto iscritto a ruolo per l'imposta complessiva, ma l'imposta era calcolata sommando anche i redditi della moglie e dei figli a carico. La solidarietà passiva delle persone i cui redditi erano stati cumulati garantiva all'Erario di poter escutere anche questi soggetti per il pagamento delle imposte formalmente intestate al capofamiglia.

Analisi e struttura

Il comma 1 stabilisce la regola base: chi ha redditi cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo risponde in solido di imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Il presupposto è che il cumulo sia avvenuto «per l'accertamento» dell'IRPEF: la solidarietà non nasce dal semplice vincolo familiare, ma dall'effettivo cumulo dei redditi nell'accertamento che ha dato origine all'iscrizione a ruolo. Il comma 2 estende la solidarietà al caso in cui il cumulo sia avvenuto solo ai fini dell'aliquota, senza computo cumulativo vero e proprio: anche in questa ipotesi più limitata, i soggetti i cui redditi hanno concorso a determinare l'aliquota progressiva sono coobbligati in solido. Questa estensione era rilevante perché il DPR 597/1973 (imposta IRPEF originaria, poi sostituita dal TUIR) prevedeva distinzioni tra cumulo pieno e cumulo parziale ai soli fini dell'aliquota.

Quando si applica

L'art. 34 ha oggi applicazione estremamente residuale. Il cumulo obbligatorio dei redditi coniugali - che era il presupposto principale della norma - è stato abolito con il D.L. 23 aprile 1974, n. 97, convertito nella L. 16 luglio 1974, n. 261, che ha introdotto la tassazione separata dei coniugi. Da allora, ciascun coniuge è autonomamente soggetto d'imposta per i propri redditi e non vi è cumulo. La norma può ancora teoricamente rilevare per contenziosi su annualità IRPEF anteriori alla riforma del 1974, nonché per eventuali residue ipotesi di cumulo familiare previste da norme speciali. In pratica, è una norma di interesse storico.

Confronto e norme correlate

L'art. 34 va letto insieme agli artt. 32 e 33 (responsabilità solidale per imposte immobiliari) e all'art. 35 (solidarietà del sostituto d'imposta), che formano il quadro delle responsabilità solidali nella riscossione delle imposte dirette. Il DPR 597/1973, richiamato nel comma 2, era la norma originaria sull'IRPEF, poi sostituita dal TUIR (DPR 917/1986). Per le attuali imposte sui redditi, la responsabilità solidale in contesti familiari non è più prevista: ciascun contribuente risponde solo delle proprie imposte. Il D.Lgs. 175/2014 ha semplificato ulteriormente la disciplina IRPEF, confermando la natura individuale dell'imposta.

Problemi applicativi

Il principale profilo critico storico dell'art. 34 riguardava la difficoltà per il soggetto coobbligato di conoscere e contestare l'accertamento IRPEF intestato al capofamiglia. La persona i cui redditi erano stati cumulati non riceveva necessariamente la cartella di pagamento e poteva scoprire la propria responsabilità solidale solo a seguito dell'escussione da parte del concessionario. Un secondo profilo riguardava la prova del cumulo: il soggetto coobbligato aveva diritto di opporre all'Erario le stesse eccezioni che avrebbe potuto sollevare il soggetto iscritto a ruolo (es. errori nell'accertamento, decadenza, prescrizione), ma doveva provarle in modo autonomo.

Casi pratici

Caso 1: Cumulo dei redditi coniugali e solidarietà IRPEF (ante 1974)

Caso 2: Cumulo ai soli fini dell'aliquota e solidarietà estesa

Caso 3: Contestazione dell'accertamento da parte del coobbligato

Domande frequenti

Che cos'è la responsabilità solidale ex art. 34 DPR 602/1973?

È la responsabilità in solido per il pagamento dell'IRPEF (e relative soprattasse e interessi) di chi aveva redditi cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo. Si applica alle annualità d'imposta anteriori all'abolizione del cumulo obbligatorio (1974).

L'art. 34 si applica ancora oggi?

No, nella pratica. Il cumulo obbligatorio dei redditi coniugali è stato abolito nel 1974. Da allora ciascun coniuge è autonomamente tassato. L'art. 34 può rilevare solo per rarissimi contenziosi su annualità anteriori al 1974 ancora in corso.

Il coniuge solidalmente responsabile può contestare l'accertamento?

Sì. Il coobbligato solidale ex art. 34 ha diritto di opporre all'Erario le stesse eccezioni che avrebbe potuto sollevare il soggetto principale iscritto a ruolo: errori di accertamento, prescrizione, decadenza, pagamenti già effettuati, ecc.

La solidarietà opera anche se il cumulo è avvenuto solo per l'aliquota?

Sì. Il comma 2 dell'art. 34 estende la solidarietà anche al caso in cui il cumulo dei redditi è avvenuto ai soli fini della determinazione dell'aliquota progressiva, senza computo cumulativo pieno. In entrambi i casi chi ha redditi cumulati risponde solidalmente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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