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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 33 del DPR 602/1973 disciplina la responsabilità solidale tra comproprietari e titolari di diritti reali sullo stesso immobile ai fini dell'ILOR (imposta locale sui redditi). Quando il presupposto dell'ILOR si verifica congiuntamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento dell'imposta, delle soprattasse e degli interessi iscritti a ruolo, con diritto di rivalsa sugli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi. La solidarietà non opera, però, se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura (es. uno ha la proprietà e l'altro l'usufrutto): in quel caso la responsabilità è individuale per ciascuno.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 DPR 602/1973 — Responsabilità solidale per imposta locale sui redditi

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Quando il presupposto dell’imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di piu’ soggetti, ciascuno di essi e’ tenuto in solido al pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.

La solidarieta’ di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a piu’ soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.

Commento

Ratio della norma

La solidarietà passiva tra comproprietari e titolari di diritti reali sullo stesso immobile semplifica la riscossione dell'ILOR: l'Erario può rivolgersi a uno qualunque dei soggetti coinvolti per l'intero importo, senza dover frazionare la propria azione esattoriale in tante parti quante sono le quote di proprietà. Il diritto di rivalsa tra i condebitori garantisce l'equità interna: chi paga per tutti ha diritto di recuperare la quota dagli altri in proporzione alle rispettive quote di reddito.

Analisi e struttura

Il comma 1 stabilisce la regola della solidarietà: quando il presupposto ILOR si verifica «unitariamente» nei confronti di più soggetti (tipicamente, più comproprietari di un immobile che produce reddito), ciascuno risponde per intero. L'eccezione espressa è il diritto di rivalsa in proporzione alle quote di reddito. Il comma 2 introduce l'eccezione alla solidarietà: quando il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura — il proprietario e l'usufruttuario, per esempio — la solidarietà non opera, perché i diritti di godimento sono distinti e non vi è unitarietà del presupposto. In quel caso, ognuno risponde per la propria parte.

Quando si applica

L'art. 33, come l'art. 32, ha oggi applicazione molto limitata a causa della soppressione dell'ILOR nel 1997. Mantiene interesse storico per i procedimenti su annualità anteriori al 1998. Il principio generale di solidarietà tra comproprietari per imposte immobiliari sopravvive in forme diverse nel sistema attuale: per l'IMU, ad esempio, tutti i comproprietari rispondono solidalmente dell'imposta.

Confronto e norme correlate

L'art. 33 va letto insieme all'art. 32 (responsabilità del nuovo proprietario) e all'art. 34 (responsabilità solidale per IRPEF in caso di cumulo dei redditi familiari). Il principio di solidarietà tributaria trova il suo fondamento generale nell'art. 57 DPR 600/1973 (responsabilità solidale dei coobbligati in materia di imposte). Il D.Lgs. 446/1997 ha soppresso l'ILOR, mentre l'IMU (introdotta con D.Lgs. 23/2011) ha proprie regole di solidarietà tra comproprietari.

Problemi applicativi

Il profilo critico principale dell'art. 33 riguardava la distinzione tra comproprietà (solidarietà applicabile) e possesso in forza di diritti reali di diversa natura (solidarietà non applicabile). La casistica più frequente era quella del proprietario e dell'usufruttuario: poiché l'usufrutto genera un diritto reale diverso dalla nuda proprietà, il comma 2 escludeva la solidarietà. Questa distinzione era importante perché il nudo proprietario, che non percepisce alcun reddito dall'immobile durante l'usufrutto, non avrebbe dovuto essere gravato della responsabilità solidale per l'ILOR dovuta dall'usufruttuario.

Casi pratici

Caso 1: Comproprietà al 50% e responsabilità solidale ILOR

Caso 2: Proprietario e usufruttuario: nessuna solidarietà

Caso 3: Rivalsa tra comproprietari dopo il pagamento

Domande frequenti

I comproprietari di un immobile rispondono solidalmente delle imposte?

Sì, ai sensi dell'art. 33 DPR 602/1973 (per l'ILOR, oggi soppressa). Per le imposte attuali (IMU), esistono regole analoghe. Ciascun comproprietario può essere chiamato a rispondere dell'intero importo, ma ha diritto di rivalsa sugli altri in proporzione alle quote.

Il nudo proprietario risponde delle imposte dovute dall'usufruttuario?

No. L'art. 33, comma 2 esclude la solidarietà quando il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura. Il nudo proprietario non percepisce redditi dall'immobile durante l'usufrutto: risponde solo dell'imposta sulla propria eventuale componente (nulla, finché l'usufrutto è in corso).

L'art. 33 è ancora applicabile oggi?

L'ILOR è stata soppressa nel 1997. L'art. 33 ha applicazione residuale per annualità anteriori al 1998 ancora oggetto di contenzioso. Per le imposte attuali sugli immobili (IMU, IRPEF su redditi fondiari), si applicano le regole proprie di ciascun tributo.

Come si calcola la quota di rivalsa tra comproprietari?

In proporzione alla quota di spettanza dei redditi (art. 33, comma 1). Per una comproprietà al 50%, la rivalsa è di metà dell'importo pagato. Se le quote di reddito sono diverse dalle quote di proprietà (per accordi interni), si prende a riferimento la quota di reddito effettivo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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