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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 57 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Sanzioni accessorie]

In vigore dal 1/1/1974

[…] (1) […] (1) […] (1) […] (2) Note: (1) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, DL 10.7.1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.1982 n. 516. (2) Comma abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “L’applicazione della pena pecuniaria stabilita nell’art. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l’esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate.“. TITOLO VI – Disposizioni varie

In sintesi

  • Articolo interamente abrogato: i primi tre commi dal D.L. 429/1982 (L. 516/1982) e il quarto dal D.Lgs. 471/1997.
  • Prevedeva sanzioni accessorie, tra cui la decadenza dai contributi e provvidenze pubbliche, a carico di chi ometteva variazioni in aumento non denunciate.
  • L’abrogazione segna il passaggio a un sistema sanzionatorio autonomo e sistematizzato dal D.Lgs. 472/1997.
Contenuto e abrogazioni dell’art. 57

L’art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, rubricato «Sanzioni accessorie», era destinato a prevedere conseguenze ulteriori rispetto alle pene pecuniarie principali o alle sanzioni penali, incidendo su diritti e benefici del trasgressore che nulla avevano a che fare con il pagamento dell’imposta. La disposizione ha subito un’abrogazione progressiva e per stralci: i primi tre commi sono stati abrogati dall’art. 13, comma 1, del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1982 n. 516; il quarto ed ultimo comma è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, con effetto dall'8 gennaio 1998.

Il testo previgente del quarto comma, l’unico di cui è stata conservata la formulazione nel testo del decreto, prevedeva che l’applicazione della pena pecuniaria stabilita nell’art. 50 importasse la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l’esecuzione delle opere che avevano determinato le variazioni in aumento non denunciate. Si trattava, in altri termini, di una sanzione accessoria che colpiva chi aveva occultato variazioni del reddito relative ad attività agevolate, privandolo retroattivamente dei benefici pubblici che erano stati concessi per quelle stesse attività.

Il concetto di sanzione accessoria nel diritto tributario

Le sanzioni accessorie nel diritto tributario svolgono una funzione deterrente distinta rispetto alle sanzioni principali: non si limitano a colpire il patrimonio del trasgressore con una pena pecuniaria, ma incidono su posizioni giuridiche soggettive (diritti, abilitazioni, benefici, incarichi) che la legge ricollega alla regolarità fiscale. Il concetto era già presente nel diritto tributario dell’epoca: analoghe sanzioni accessorie erano previste, per esempio, nei confronti di chi fruiva di agevolazioni contributive o di appalti pubblici pur risultando inadempiente agli obblighi tributari.

La funzione specifica del quarto comma dell’art. 57 era quella di colpire il contribuente che, pur avendo beneficiato di incentivi pubblici per l’esecuzione di opere (si pensi agli incentivi per edilizia agevolata o per miglioramenti fondiari), avesse poi omesso di dichiarare le variazioni in aumento del reddito derivanti da quelle opere. La sanzione accessoria consisteva nella perdita del beneficio fruito, creando un collegamento logico tra la violazione dichiarativa e il vantaggio indebitamente mantenuto.

L’attuale sistema delle sanzioni accessorie

La riforma del 1997 ha introdotto un sistema organico di sanzioni accessorie agli artt. 21 e seguenti del D.Lgs. 472/1997. Le principali sanzioni accessorie oggi previste comprendono: la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa per i casi di reiterazione delle violazioni più gravi; la chiusura temporanea di esercizi commerciali; la pubblicità dei provvedimenti sanzionatori per le violazioni di maggiore gravità. Il D.Lgs. 87/2024 ha razionalizzato queste misure nel quadro della riforma sanzionatoria complessiva.

Per quanto riguarda la perdita di benefici pubblici, il collegamento è oggi disciplinato da normative settoriali: in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023), di incentivi alle imprese (D.Lgs. 123/1998), di agevolazioni contributive, ciascuna disciplina settoriale prevede proprie cause di decadenza o revoca dei benefici, non necessariamente coincidenti con la commissione di violazioni tributarie in senso stretto.

Il Titolo VI, Disposizioni varie

Nell’economia del D.P.R. 600/1973, l’art. 57 chiude il Titolo V (Sanzioni) e introduce il Titolo VI (Disposizioni varie), che comprende gli articoli da 58 in poi, dedicati al domicilio fiscale, alle notificazioni, alla rappresentanza e agli eredi del contribuente. La collocazione sistematica riflette la struttura originaria del decreto: prima le norme sugli obblighi e sull’accertamento, poi le sanzioni, infine le disposizioni di natura organizzativa e procedurale di supporto all’intera disciplina.

Domande frequenti

L’art. 57 D.P.R. 600/1973 è ancora in vigore?

No. I primi tre commi sono stati abrogati dal D.L. 429/1982 (L. 516/1982) e il quarto comma dal D.Lgs. 471/1997, con effetto dall'8 gennaio 1998. La disposizione è quindi integralmente abrogata.

Cosa prevedeva la sanzione accessoria del quarto comma?

Prevedeva la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di enti pubblici previsti a titolo di incentivazione, per le opere che avevano determinato variazioni in aumento del reddito non denunciate. La sanzione colpiva chi aveva beneficiato di agevolazioni pubbliche senza dichiararne i conseguenti incrementi reddituali.

Come sono disciplinate oggi le sanzioni accessorie tributarie?

Dagli artt. 21 e seguenti del D.Lgs. 472/1997: sospensione dall’esercizio di attività, chiusura di esercizi commerciali, pubblicità dei provvedimenti sanzionatori. La perdita di benefici pubblici è invece disciplinata da normative settoriali specifiche (appalti pubblici, incentivi alle imprese, agevolazioni contributive).

Esiste un collegamento tra violazioni tributarie e perdita di agevolazioni pubbliche nel sistema attuale?

Sì, ma è disciplinato da normative settoriali, non dal D.P.R. 600/1973. Il D.Lgs. 36/2023 (codice degli appalti), il D.Lgs. 123/1998 sugli incentivi alle imprese e le normative sulle agevolazioni contributive prevedono clausole di regolarità fiscale come condizione per il mantenimento dei benefici, con cause di decadenza e revoca in caso di violazioni gravi.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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