← Torna a Accertamento - D.P.R. 600/1973
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 60 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea (1)

In vigore dal 1/1/1974

1. L’Amministrazione finanziaria può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all’applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell’articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 (2). 2. Su domanda dell’autorità competente di un altro Stato membro, l’Amministrazione finanziaria procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all’applicazione, nel suo territorio, della legislazione sulle imposte indicate nell’articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 (3). 2 bis. L’amministrazione finanziaria può notificare un documento, secondo le modalità di cui all’articolo 60, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro. (4) 3. La domanda di notifica indica il contenuto dell’atto o della decisione da notificare e contiene il nome, l’indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione dello stesso. 4. L’Amministrazione finanziaria informa immediatamente l’autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l’atto o la decisione sono stati notificati al destinatario. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), DLgs. 19.9.2005 n. 215, pubblicato in G.U. 24.10.2005 n. 248. (2) Le parole “sulle imposte indicate nell’articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977” sono state sostituite alle precedenti “sulle imposte indicate nell’articolo 1 della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttiva 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004” dall’art. 11, comma 1, lett. e), DLgs. 4.3.2014 n. 29, pubblicato in G.U. 17.3.2014 n. 63. (3) Le parole “sulle imposte indicate nell’articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977” sono state sostituite alle precedenti “sulle imposte indicate nell’articolo 1 della direttiva 77/799/CEE” dall’art. 11, comma 1, lett. f), DLgs. 4.3.2014 n. 29, pubblicato in G.U. 17.3.2014 n. 63. (4) Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. g), DLgs. 4.3.2014 n. 29, pubblicato in G.U. 17.3.2014 n. 63. La numerazione del presente comma è stata inserita in sede redazionale.

In sintesi

  • Disciplina la cooperazione amministrativa tra Stati UE per la notificazione di atti tributari transfrontalieri.
  • L’Italia può chiedere a un altro Stato membro di notificare i propri atti ai contribuenti ivi residenti, e viceversa.
  • Il meccanismo si applica alle imposte indicate nell’art. 2 della Direttiva 2011/16/UE (tutte le imposte principali, escluse IVA, dazi doganali e contributi previdenziali).
  • L’Amministrazione finanziaria può anche notificare direttamente un documento a una persona nel territorio di un altro Stato membro.
Funzione e origine normativa dell’art. 60-bis

L’art. 60-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19 settembre 2005 n. 215, in attuazione della Direttiva 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri dell’Unione europea. La disposizione regola il meccanismo di assistenza reciproca per la notificazione di atti e decisioni degli organi amministrativi degli Stati membri in materia tributaria, con lo scopo di garantire che i contribuenti residenti in uno Stato membro possano ricevere atti emessi dall’Amministrazione fiscale di un altro Stato, anche quando non abbiano un recapito nel Paese emittente.

Il riferimento normativo alla Direttiva 77/799/CEE è stato successivamente aggiornato dalla Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE. Le modifiche al testo dell’art. 60-bis operate dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 29 hanno sostituito i riferimenti alla vecchia Direttiva con quelli alla 2011/16/UE, allineando la norma interna al nuovo quadro europeo di cooperazione fiscale.

La cooperazione attiva: richiesta italiana ad altro Stato membro

Il comma 1 regola la cooperazione nella direzione in cui è l’Italia a chiedere assistenza: l’Amministrazione finanziaria italiana può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme vigenti in quello Stato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi italiani relativi all’applicazione della legislazione interna sulle imposte rientranti nell’ambito della Direttiva 2011/16/UE. L’ambito applicativo della Direttiva comprende le imposte di qualsiasi natura applicate dagli Stati membri (incluse IRPEF, IRES, IRAP e le imposte locali sul reddito), con esclusione di IVA, dazi doganali, accise e contributi previdenziali obbligatori.

La richiesta di notifica da parte italiana è uno strumento prezioso quando il destinatario dell’atto risiede in un altro Stato membro e non ha un recapito in Italia né ha eletto domicilio ai sensi dell’art. 60. In questi casi, la notificazione diretta tramite raccomandata (consentita dall’art. 60, terzo e quarto comma, per i non residenti) potrebbe rivelarsi inefficace o difficoltosa per ragioni pratiche o di diritto internazionale privato.

La cooperazione passiva: richiesta di altro Stato membro all’Italia

Il comma 2 disciplina la cooperazione nella direzione inversa: su domanda dell’autorità competente di un altro Stato membro, l’Amministrazione finanziaria italiana procede alla notificazione al destinatario degli atti e delle decisioni delle autorità amministrative dello Stato richiedente. La notifica viene eseguita secondo le norme italiane in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, cioè secondo le regole dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 e delle norme del codice di procedura civile ivi richiamate.

Questo meccanismo comporta che l’Agenzia delle Entrate italiana non si limita a eseguire notificazioni per conto dello Stato italiano, ma assume anche il ruolo di «agente di notifica» per le autorità fiscali degli altri Stati membri dell’UE, per i contribuenti residenti nel territorio italiano. È una forma di cooperazione internazionale che si realizza senza costi aggiuntivi per il contribuente destinatario, che riceve l’atto nelle stesse forme previste per gli atti dell’Amministrazione italiana.

La notifica diretta in altro Stato membro

Il comma 2-bis, inserito dal D.Lgs. 29/2014, introduce la possibilità per l’Amministrazione finanziaria italiana di notificare un documento direttamente a una persona nel territorio di un altro Stato membro, secondo le modalità dell’art. 60. Questa disposizione deriva dall’art. 13 della Direttiva 2011/16/UE, che consente alle autorità competenti di inviare documenti direttamente per posta o via elettronica alle persone residenti nel territorio di un altro Stato membro. Si tratta di un ampliamento delle possibilità operative dell’Amministrazione italiana, che può così evitare il canale della cooperazione formale (richiesta all’autorità estera) per notifiche di minore complessità.

Il contenuto della domanda di notifica e il feedback

Il comma 3 specifica che la domanda di notifica deve indicare il contenuto dell’atto o della decisione da notificare e contenere il nome, l’indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini della sua identificazione. La precisione di queste informazioni è essenziale per garantire che la notifica raggiunga il destinatario effettivo senza errori di identificazione, che potrebbero invalidare l’intera procedura. Il comma 4 impone infine all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di informare immediatamente l’autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda, comunicando la data in cui l’atto o la decisione sono stati notificati al destinatario.

Il quadro europeo di cooperazione fiscale

L’art. 60-bis si inserisce nel più ampio sistema di cooperazione amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri dell’UE, che comprende anche lo scambio automatico di informazioni (CRS/DAC2, DAC6 sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi, DAC7 sulle piattaforme digitali) e la cooperazione su richiesta per controlli simultanei e verifiche congiunte. Il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 32, il D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 142 e il D.Lgs. 23 luglio 2020 n. 100 hanno progressivamente recepito le successive direttive DAC (Directive on Administrative Cooperation) nell’ordinamento italiano, costruendo un sistema integrato di cooperazione fiscale europea.

Domande frequenti

A quale tipo di imposte si applica la cooperazione disciplinata dall’art. 60-bis?

Alle imposte indicate nell’art. 2 della Direttiva 2011/16/UE: tutte le imposte di qualsiasi natura applicate dagli Stati membri (incluse IRPEF, IRES, IRAP e imposte locali), con esclusione di IVA, dazi doganali, accise e contributi previdenziali obbligatori. Il meccanismo copre quindi la grande maggioranza delle imposte dirette.

Come funziona la richiesta italiana di notifica a un altro Stato membro?

L’Agenzia delle Entrate trasmette all’autorità competente dello Stato membro interessato una domanda di notifica che indica il contenuto dell’atto, il nome e l’indirizzo del destinatario e ogni altro dato utile all’identificazione. Lo Stato interpellato esegue la notifica secondo le proprie norme nazionali e informa l’Italia della data di avvenuta notificazione.

L’Agenzia delle Entrate può notificare atti di altri Paesi UE a contribuenti in Italia?

Sì. Su domanda dell’autorità competente di un altro Stato membro, l’Agenzia delle Entrate esegue la notificazione secondo le norme italiane (art. 60 D.P.R. 600/1973 e c.p.c.). Svolge quindi anche il ruolo di agente di notifica per atti tributari stranieri a carico di contribuenti residenti in Italia.

L’Italia può notificare documenti direttamente in un altro Paese UE senza passare per l’autorità estera?

Sì, in base al comma 2-bis introdotto dal D.Lgs. 29/2014 (recepimento della Direttiva 2011/16/UE). L’Amministrazione finanziaria può notificare documenti direttamente a una persona nel territorio di un altro Stato membro, secondo le modalità dell’art. 60, senza dover necessariamente attivare la procedura formale di cooperazione tramite l’autorità estera.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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