Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 32 DPR 602/1973 – Responsabilità solidale nuovi possessori di immobili

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Agli effetti dell’imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprieta’ o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.

Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l’intendente di finanza dispone, su richiesta dell’interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiansi procedura sui beni dei precedenti.

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In sintesi

L'art. 32 del DPR 602/1973 stabilisce che i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o altri diritti reali rispondono solidalmente con i precedenti possessori delle imposte (ILOR e relative sanzioni e interessi) iscritte o iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo successivo alla data del titolo che serve da base alla voltura catastale. La norma tutela l'Erario assicurando che il cambio di proprietà non vanifichi il recupero delle imposte già dovute sul reddito degli immobili. Una previsione speciale consente, su richiesta dell'interessato, di limitare l'escussione ai soli nuovi possessori quando la voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli.
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Ratio della norma

L'art. 32 risponde all'esigenza di tutelare il gettito dell'ILOR (imposta locale sui redditi, poi soppressa dal 1997) nei trasferimenti immobiliari: quando un immobile cambia proprietario, le imposte sul reddito generato dall'immobile in capo al precedente proprietario potrebbero non essere ancora state liquidate e iscritte a ruolo. La solidarietà passiva del nuovo proprietario garantisce all'Erario un ulteriore soggetto responsabile, facilitando la riscossione delle imposte arretrate.

Analisi e struttura

Il comma 1 fissa la responsabilità solidale: il nuovo possessore risponde delle imposte iscritte o iscrivibili a ruolo a nome del precedente possessore, per il periodo successivo alla data del titolo di trasferimento che funge da base per la voltura catastale. L'elemento temporale è preciso: la responsabilità decorre dalla data del titolo (atto di compravendita, donazione, ecc.), non dalla data di voltura catastale effettiva. Il comma 2 prevede una tutela per il nuovo possessore: se la voltura catastale non ha avuto effetto nei ruoli (i ruoli riportano ancora il nome del precedente possessore), l'intendente di finanza - su richiesta dell'interessato - dispone l'escussione esclusiva del nuovo possessore, con divieto per il concessionario di agire sui beni del precedente. Questa previsione protegge il vecchio proprietario dal paradosso di rispondere di imposte su beni che non possiede più.

Quando si applica

L'art. 32, pur formalmente in vigore, ha visto ridursi drasticamente il suo ambito applicativo con la soppressione dell'ILOR nel 1997 (D.Lgs. 446/1997, istituzione dell'IRAP) e l'introduzione dell'IMU/TASI per la componente immobiliare. Le imposte sui redditi fondiari degli immobili (reddito dominicale e reddito agrario) sono ora tassate nell'ambito dell'IRPEF. La norma mantiene interesse per eventuali procedimenti su annualità ILOR non ancora prescritte e per il principio generale che essa esprime sui trasferimenti immobiliari e la responsabilità per imposte arretrate.

Confronto e norme correlate

L'art. 32 va letto insieme all'art. 33 (responsabilità solidale per ILOR in caso di possesso in comune) e all'art. 34 (responsabilità solidale per IRPEF in caso di cumulo dei redditi). Il D.Lgs. 446/1997 ha soppresso l'ILOR e introdotto l'IRAP, riducendo significativamente l'ambito applicativo delle norme sulle imposte locali sui redditi immobiliari. Per le imposte IMU/TASI, la responsabilità per trasferimenti immobiliari è disciplinata da norme specifiche del D.Lgs. 23/2011.

Problemi applicativi

Il principale profilo critico storico riguardava la difficoltà per il nuovo proprietario di verificare, al momento dell'acquisto, l'esistenza di imposte ILOR iscritte o iscrivibili a ruolo a nome del venditore. Non essendo l'esistenza di queste imposte sempre desumibile da fonti pubbliche, il nuovo proprietario poteva trovarsi a rispondere solidalmente di debiti sconosciuti. Oggi questa problematica è in parte mitigata dalla possibilità di ottenere un estratto di ruolo prima dell'acquisto, ma la norma storica non prevedeva tale strumento come condizione della responsabilità solidale.

Casi pratici

Caso 1: Acquirente di immobile e ILOR arretrata del venditore

Caso 2: Escussione esclusiva del nuovo possessore su richiesta

Caso 3: Responsabilità solidale e acquisto da asta giudiziaria

Domande frequenti

Il nuovo proprietario di un immobile risponde delle tasse arretrate del vecchio proprietario?

Sì, in modo solidale, per le imposte (originariamente ILOR) iscritte o iscrivibili a ruolo a nome del precedente proprietario per il periodo successivo alla data dell'atto di trasferimento (art. 32 DPR 602/1973). Puoi poi rifarti sul venditore.

L'art. 32 si applica ancora oggi per le imposte immobiliari?

La norma è formalmente vigente ma ha applicazione molto limitata: l'ILOR (il tributo cui si riferisce) è stata soppressa nel 1997. Per le imposte attuali sugli immobili (IMU, IRPEF su redditi fondiari) esistono regole proprie. L'art. 32 può ancora rilevare per procedimenti su annualità ILOR anteriori al 1998.

Come posso verificare prima dell'acquisto se ci sono imposte arretrate sull'immobile?

Puoi richiedere all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'estratto di ruolo intestato al venditore per verificare i carichi pendenti. È consigliabile inserire nell'atto di compravendita una clausola che garantisce l'assenza di debiti tributari e che prevede la manleva del venditore in caso di cartelle successive relative al suo periodo di possesso.

Se il venditore ha pagato le sue imposte, il nuovo proprietario è protetto?

Sì. La solidarietà ex art. 32 opera solo per le imposte effettivamente dovute e non pagate. Se il venditore ha adempiuto a tutti gli obblighi fiscali relativi al periodo di suo possesso, il nuovo proprietario non ha responsabilità. Le quietanze del venditore sono la prova dell'avvenuto pagamento.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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