Testo dell'articoloVigente
Art. 31 DPR 602/1973 — Imputazione dei pagamenti
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Il concessionario non puo’ rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
Tuttavia se il contribuente e’ debitore di rate scadute il pagamento non puo’ essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, comprese le indennita’ di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.
Nei riguardi delle rate scadute l’imputazione e’ fatta, rata per rata, iniziando dalla piu’ remota, al debito d’imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita’ di mora e non puo’ essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennita’ di mora.
Per i debiti d’imposta gia’ scaduti l’imputazione e’ fatta con preferenza alle imposte o quote d’imposta meno garantite e fra imposte o quote d’imposta ugualmente garantite con precedenza a quella piu’ remota.
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Stesso numero, altri codici
- Art. 31 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni per il condizionamento e per l'etichettatura
- Articolo 31 L. 184/1983: Incarico all'ente autorizzato e svolgimento della procedura
- Art. 31 Reg. (UE) 2024/1689 — Requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 31 Cod. Amb. — Attribuzione competenze
- Art. 31 D.Lgs. 148/2015 — Assegno di solidarietà
- Art. 31 D.Lgs. 159/2011 — Cauzione. Garanzie reali
In sintesi
L'art. 31 del DPR 602/1973 disciplina le regole di imputazione dei pagamenti parziali effettuati dal contribuente debitore. Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute né pagamenti in acconto per rate non ancora scadute. Se il contribuente è debitore di rate scadute, il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per l'eccedenza sull'importo delle rate scadute (comprese le indennità di mora). Tra le rate scadute, l'imputazione avviene dalla più remota alla più recente, prioritariamente al debito d'imposta e alle soprattasse, poi alle indennità di mora. Per i debiti d'imposta già scaduti, si preferisce l'imposta meno garantita e, tra quelle ugualmente garantite, quella più remota.Ratio della norma
Le regole di imputazione dei pagamenti parziali servono a garantire certezza nei rapporti tra contribuente e concessionario quando il pagamento non copre l'intero debito. Il contribuente potrebbe voler imputare il pagamento alla parte di debito che preferisce (es. le rate più recenti, meno gravate da mora); la norma invece stabilisce un ordine di imputazione legale che tutela l'Erario, privilegiando l'estinzione prima delle rate più vecchie e dell'imposta principale rispetto alle sanzioni e agli accessori.
Analisi e struttura
La norma si articola in quattro regole: (1) obbligo di accettare i pagamenti parziali — il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute né acconti per rate future; (2) priorità delle rate scadute — se ci sono rate scadute, il pagamento si imputa prima a queste e solo per l'eccedenza alle rate non scadute; (3) ordine di imputazione tra rate scadute — dalla più remota alla più recente, prima l'imposta e le soprattasse, poi la mora; (4) per i debiti d'imposta già scaduti, preferenza per l'imposta meno garantita e, a parità di garanzie, per quella più remota.
Quando si applica
L'art. 31 si applica ogni volta che il contribuente effettua un pagamento parziale: pagamento di una singola rata di un piano di rateazione, versamento parziale di una cartella scaduta, acconto su debiti non ancora scaduti. L'obbligo di accettare i pagamenti parziali è importante perché assicura che il contribuente in difficoltà possa effettuare versamenti frazionati senza che il concessionario li rifiuti perché inferiori all'importo totale dovuto.
Confronto e norme correlate
L'art. 31 va letto insieme all'art. 29 (obbligo di quietanza per ogni pagamento) e all'art. 30 (interessi di mora sulle rate scadute). L'imputazione legale ex art. 31 non pregiudica il diritto del contribuente di pagare volontariamente l'intero debito o di chiedere la rateazione ex art. 19 per regolarizzare la sua posizione in modo complessivo. Il codice civile (artt. 1193-1194) prevede regole analoghe per l'imputazione dei pagamenti nei contratti di diritto privato, ma con principi in parte diversi.
Problemi applicativi
Il principale profilo critico riguarda l'imputazione in presenza di debiti verso più enti creditori (IRPEF statale, addizionale regionale, addizionale comunale, contributi INPS) nella stessa cartella: l'art. 31 non specifica l'ordine di priorità tra enti diversi, lasciando spazio a interpretazioni diverse nella prassi dell'AdER. Un secondo profilo riguarda l'obbligo di accettare i pagamenti parziali: nella pratica, i sistemi informatizzati dell'AdER potrebbero generare difficoltà nell'accettare pagamenti di importo «anomalo» rispetto alla rata standard.
Casi pratici
Caso 1: Pagamento parziale e imputazione alle rate scadute
Caso 2: Ordine di imputazione: imposta prima della mora
Caso 3: Preferenza per l'imposta meno garantita tra più debiti
Domande frequenti