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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 29 del DPR 602/1973 stabilisce l'obbligo per il concessionario (oggi Agente della riscossione) di rilasciare quietanza al contribuente per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo, con contestuale annotazione nella scheda intestata al contribuente. La quietanza è il documento che certifica l'avvenuto pagamento e costituisce prova liberatoria nei confronti dell'Erario. Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente autorizzati dal titolare. Un comma che disciplinava ulteriori adempimenti contabili è stato abrogato dal D.Lgs. 46/1999 a partire dal 1° luglio 1999, semplificando il procedimento e adeguandolo al nuovo regime dei concessionari della riscossione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 DPR 602/1973 — Rilascio della quietanza

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

(Comma abrogato, a decorrere dal 1° luglio 1999, dall’art. 37, comma 1 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46).

Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente autorizzati dal titolare.

Commento

Ratio della norma

L'obbligo di rilascio della quietanza risponde al principio fondamentale di certezza e trasparenza nei rapporti tra il contribuente e l'Agente della riscossione. Il pagamento di un debito tributario deve risultare documentato in modo incontrovertibile: la quietanza assolve questa funzione, costituendo prova liberatoria che il debitore può esibire in caso di contestazioni future. In un sistema dove le somme iscritte a ruolo possono essere soggette a ulteriori richieste (interessi, sanzioni per ritardi, errori contabili), la disponibilità di un documento autentico del pagamento avvenuto è garanzia indispensabile per il contribuente.

Analisi e struttura

La norma prevede due obblighi connessi: il rilascio della quietanza al contribuente e l'annotazione nella scheda individuale intestata allo stesso. Entrambi gli adempimenti devono avvenire per ogni singolo pagamento di imposte iscritte a ruolo. La quietanza può essere firmata anche da dipendenti autorizzati dal titolare del concessionario, soluzione che nella pratica è la regola in strutture organizzative complesse come quella dell'attuale Agenzia delle entrate-Riscossione. Il comma relativo ad adempimenti contabili aggiuntivi è stato abrogato dal D.Lgs. 46/1999, che ha riformato il sistema della riscossione coattiva transitando dal vecchio sistema degli esattori privati all'attuale sistema pubblico.

Quando si applica

L'obbligo di quietanza si applica a ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo, sia che avvenga in un'unica soluzione sia che si tratti di rate nel contesto di una rateazione ex art. 19. La quietanza viene rilasciata agli sportelli dell'Agente della riscossione o, in caso di pagamento effettuato tramite canali telematici, è disponibile nella documentazione di avvenuto pagamento generata dal sistema. In caso di pagamento tramite banca o posta, la ricevuta di pagamento (bollettino RAV o F24 per le somme iscritte a ruolo) funge da attestazione equipollente.

Confronto e norme correlate

La quietanza prevista dall'art. 29 va distinta dalla ricevuta rilasciata in occasione del versamento diretto previsto dall'art. 6 DPR 602/1973. Quest'ultima attiene ai versamenti spontanei (F24, distinte di versamento) antecedenti all'iscrizione a ruolo, mentre l'art. 29 riguarda specificamente i pagamenti successivi alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella. Il sistema si coordina con l'art. 31 (imputazione dei pagamenti) per stabilire come si attribuiscono i pagamenti parziali tra le diverse voci del debito iscritto (imposta, sanzioni, interessi, mora).

Problemi applicativi

Nella pratica moderna, il rilascio della quietanza cartacea agli sportelli fisici è in progressiva dismissione a favore di attestazioni digitali disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente o nel portale dell'Agente della riscossione. Questo genera questioni sul valore probatorio delle attestazioni telematiche rispetto alla quietanza tradizionale. Un profilo critico si presenta quando il contribuente effettua un pagamento e l'Agente della riscossione, per malfunzionamenti informatici o errori di imputazione, non lo registra correttamente: in tal caso la quietanza o la ricevuta di pagamento bancario è l'unico strumento per dimostrare l'avvenuto adempimento e ottenere lo sgombero del carico dal ruolo.

Casi pratici

Caso 1: Contestazione di un debito già pagato grazie alla quietanza

Caso 2: Pagamento rateale: quietanza per ogni rata

Caso 3: Dipendente autorizzato e validità della quietanza

Domande frequenti

La quietanza della cartella è obbligatoria?

Sì. L'art. 29 DPR 602/1973 obbliga l'Agente della riscossione a rilasciare quietanza per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo. Deve essere conservata perché è la prova che il debito è stato estinto e può servire in caso di contestazioni future.

Cosa vale come quietanza se pago online o in banca?

La ricevuta di avvenuto pagamento (bollettino RAV, F24 telematico con indicazione del carico riscosso) ha valore equipollente alla quietanza tradizionale. È opportuno conservarla per almeno dieci anni (termine di prescrizione dei crediti tributari).

Posso chiedere la quietanza anche per le singole rate di un piano di rateazione?

Sì, ogni rata deve essere quietanzata separatamente. L'insieme delle quietanze delle 84 o 120 rate costituisce prova dell'integrale pagamento del debito e consente di richiedere la cancellazione di eventuali fermi o ipoteche.

Cosa faccio se l'Agente della riscossione mi richiede somme già pagate?

Devi esibire la quietanza o la ricevuta di pagamento bancario e presentare istanza formale di sgombero del carico. Se l'Agente non ottempera, puoi presentare reclamo e, in estrema ratio, ricorrere alla corte di giustizia tributaria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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