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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Divieto assoluto di operare in libera prestazione di servizi da Paese terzo nel territorio italiano
  • Esteso alle sedi secondarie in Stati terzi appartenenti a imprese UE
  • Vietato anche stipulare contratti con tali imprese, dal lato del contraente italiano
  • Vietata l'intermediazione per la stipula
  • Sanzione: nullità del contratto e applicazione dell'art. 167, comma 2

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 D.Lgs. 209/2005 — Divieto di operare in regime di prestazione di servizi

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. È vietato all'impresa di un Paese terzo l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi.

2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.

3. È fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l'attività in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. È altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.

4. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.

In sintesi

  • Divieto assoluto di operare in libera prestazione di servizi da Paese terzo nel territorio italiano
  • Esteso alle sedi secondarie in Stati terzi appartenenti a imprese UE
  • Vietato anche stipulare contratti con tali imprese, dal lato del contraente italiano
  • Vietata l'intermediazione per la stipula
  • Sanzione: nullità del contratto e applicazione dell'art. 167, comma 2
Un divieto strutturale

L'articolo 29 introduce uno dei divieti più netti del Codice delle Assicurazioni Private: è vietato all'impresa di un Paese terzo l'esercizio in Italia, nei rami vita o danni, in regime di libertà di prestazione di servizi. Per accedere al mercato italiano, l'impresa extra-UE deve aprire una sede secondaria con autorizzazione IVASS (art. 28). Non sono ammesse forme di operatività a distanza.

La ratio del divieto

La ragione è prudenziale e di tutela degli assicurati. Un'impresa che opera puramente in LPS da un Paese terzo:

- non offre alcun radicamento territoriale;
- sfugge alla vigilanza effettiva delle autorità italiane;
- non garantisce strutture di gestione sinistri o assistenza in lingua italiana;
- difficilmente assicura accesso alle tutele giurisdizionali italiane.

Senza il sistema del passaporto europeo - che assicura un sistema di vigilanza condiviso - questi rischi diventano sistemici. Il divieto rappresenta una garanzia minima.

L'estensione alle sedi secondarie UE in Stati terzi

Il comma 2 chiude un'importante porta di elusione: il divieto vale anche per le sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti a imprese con sede legale in altro Stato membro UE. Un'impresa francese che operi tramite una succursale a Dubai o Singapore non può, da lì, vendere polizze in Italia in LPS.

La logica è preservare l'integrità del passaporto europeo: questo presuppone presenza nell'Unione, non possibilità di operare dall'esterno usando la sede UE come "facciata".

Il divieto dal lato del contraente

Il comma 3 estende il divieto al lato della domanda: è fatto divieto ai soggetti domiciliati o con sede in Italia di concludere contratti con imprese che svolgono attività in violazione dei commi 1 e 2. È un divieto rivolto al contraente, non solo all'impresa.

È vietata anche qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti. Broker, agenti e consulenti che facilitassero la conclusione di polizze con imprese non autorizzate violerebbero l'art. 29 e l'art. 109 del Codice (esercizio abusivo dell'intermediazione).

La sanzione: nullità

Il comma 4 stabilisce la sanzione civilistica: in caso di violazione del divieto, il contratto è nullo. Si applica l'art. 167, comma 2, secondo cui, in caso di pratica abusiva, il contraente può sempre ottenere la restituzione dei premi versati, ma non ha diritto alle prestazioni.

È una nullità di protezione: solo il contraente può farla valere, e l'impresa abusiva non può eccepire la nullità a propria difesa.

Le eccezioni: riassicurazione e grandi rischi

La disciplina ha eccezioni specifiche, soprattutto in materia di:

- riassicurazione (sostanzialmente liberalizzata con il D.Lgs. 56/2008);
- coperture per grandi rischi industriali B2B (con limiti);
- coperture per rischi marittimi e aeronautici.

Per il consumatore retail, però, il divieto è assoluto e privo di deroghe.

Casi pratici

Caso 1: Polizza vita online da impresa caraibica

Caso 2: Broker italiano sanzionato

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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