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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'impresa di Paese terzo che vuole esercitare in Italia in rami vita o danni è preventivamente autorizzata dall'IVASS
  • L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale
  • Possibile autorizzare separatamente vita e danni anche se nello Stato d'origine sono congiunti
  • Obbligo di insediare sede secondaria e nominare rappresentante generale residente in Italia
  • Provvedimento pubblicato nel Bollettino IVASS

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 28 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo , qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall' IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.

2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.

3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.

4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.

5. L' IVASS determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma di attività, nonché il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale alla metà degli importi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno un quarto dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.

6. Con il regolamento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.

7. L'autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

In sintesi

  • L'impresa di Paese terzo che vuole esercitare in Italia in rami vita o danni è preventivamente autorizzata dall'IVASS
  • L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale
  • Possibile autorizzare separatamente vita e danni anche se nello Stato d'origine sono congiunti
  • Obbligo di insediare sede secondaria e nominare rappresentante generale residente in Italia
  • Provvedimento pubblicato nel Bollettino IVASS
Indice dei contenuti

La diversa logica per i Paesi terzi

L'articolo 28 disciplina l'accesso al mercato italiano da parte di un'impresa di Paese terzo, cioè di uno Stato extra-UE. La logica è radicalmente diversa dal passaporto europeo: qui non c'è una mutua riconoscenza tra autorità, ma una vera e propria autorizzazione preventiva dell'IVASS, paragonabile a quella richiesta a una impresa italiana di nuova costituzione (art. 14 del Codice).

L'autorizzazione preventiva

L'impresa deve presentare istanza all'IVASS, che valuta:

- la solidità patrimoniale e finanziaria;
- l'adeguatezza del sistema di governo societario;
- la qualità dei controlli interni;
- la professionalità e onorabilità degli organi di governo della sede italiana;
- la coerenza del programma di attività con il piano triennale.

Il provvedimento autorizzativo è pubblicato nel Bollettino IVASS. Solo dopo la pubblicazione l'impresa può iniziare a operare. La procedura è disciplinata in dettaglio dal Regolamento IVASS n. 10/2008 e successive modifiche.

L'efficacia territoriale limitata

Il comma 2 chiarisce che l'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale. Non c'è alcun passaporto verso altri Stati UE: l'impresa autorizzata in Italia non può, su questa base, operare in Germania o Francia. Per quei mercati dovrà ottenere separate autorizzazioni dalle rispettive autorità.

La norma fa salva l'applicazione delle disposizioni sull'accesso all'attività all'estero in regime di libera prestazione di servizi (art. 22), nel senso che dalla sede italiana l'impresa può, con i limiti dell'art. 22, operare in LPS verso altri Stati terzi.

La specializzazione vita-danni

Una previsione tecnica importante è quella del comma 3: l'impresa che nel suo Stato d'origine esercita congiuntamente i rami vita e danni può essere autorizzata in Italia a esercitare esclusivamente uno dei due settori. È applicazione del principio di specializzazione (art. 11 del Codice) che impone di tenere separate, in linea generale, le gestioni vita e danni per ragioni prudenziali.

L'eccezione storica è quella delle "imprese miste" che esercitano vita e i rami infortuni e malattia: per queste ultime è possibile l'autorizzazione congiunta.

Obbligo di stabilimento

Il comma 4 impone all'impresa di:

- insediare una sede secondaria nel territorio italiano;
- nominare un rappresentante generale residente in Italia, munito dei poteri previsti dall'art. 16, comma 3.

Non è ammessa l'operatività in LPS pura da Paese terzo: il legislatore italiano richiede un radicamento territoriale che consenta l'effettività della vigilanza. Per la LPS pura da Paese terzo c'è il divieto assoluto dell'art. 29.

I requisiti patrimoniali

L'impresa deve dotarsi in Italia di un fondo di garanzia minimo, di un margine di solvibilità calcolato sul business italiano e di riserve tecniche localizzate in attività ammissibili. Sono presidi paralleli a quelli previsti per le imprese italiane.

Casi pratici

Caso 1: Autorizzazione succursale svizzera danni

Caso 2: Diniego per insufficiente radicamento

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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