- Il fondo di solidarietà residuale opera nei confronti dei datori di lavoro con più di quindici dipendenti appartenenti a settori non coperti dalla CIGO né da fondi bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26 o 27; dal 1° gennaio 2016 è trasformato nel Fondo di integrazione salariale (FIS).
- Quando viene istituito un nuovo fondo bilaterale per un settore già coperto dal fondo residuale, i datori di lavoro del settore passano al nuovo fondo dalla data di decorrenza di quest'ultimo; i contributi già versati restano acquisiti al fondo residuale.
- Il fondo residuale è gestito da un comitato amministratore, disciplinato dall'articolo 36, che si occupa della concessione delle prestazioni, della vigilanza finanziaria e della proposta di eventuali aggiornamenti alle aliquote.
- Con decreto interministeriale il fondo residuale è adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 148/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016, divenendo il Fondo di integrazione salariale disciplinato dall'articolo 29.
Testo dell'articoloVigente
Art. 28 D.Lgs. 148/2015 — Fondo di solidarietà residuale
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26, o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, opera il fondo residuale istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141.
2. Qualora gli accordi di cui all’articolo 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell’ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I fondi costituiti secondo le procedure di cui al presente comma prevedono un’aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 e garantiscono l’ assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al medesimo fondo. Il Comitato amministratore del fondo residuale, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 35.
3. Alla gestione del fondo di solidarietà residuale provvede un comitato amministratore, secondo quanto previsto dall’articolo 36.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la disciplina del fondo di solidarietà residuale è adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del presente decreto. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 28 D.Lgs. 504/1995 — Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche
- Articolo 28 L. 184/1983: Riservatezza sull'adozione e accesso alle origini
- Art. 28 Reg. (UE) 2024/1689 — Autorità di notifica
- Art. 28 Cod. Amb. — Monitoraggio
- Art. 28 D.Lgs. 159/2011 — Revocazione della confisca
- Art. 28 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento
Commento
Il fondo residuale come rete di sicurezza di ultima istanza
L'articolo 28 del D.Lgs. 148/2015 disciplina il fondo di solidarietà residuale, che svolge una funzione di chiusura del sistema: garantisce la copertura per quelle imprese che, per le proprie caratteristiche settoriali o dimensionali, non rientrano né nella CIGO (Titolo I del decreto), né in un fondo bilaterale costituito ai sensi degli articoli 26 o 27, e che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Si tratta di un «ammortizzatore di ultima istanza» per il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, destinato a non lasciare scoperti i datori di lavoro che, pur avendo una dimensione non microscopica, operano in settori nei quali la bilateralità non si è ancora strutturata.
Il collegamento con il fondo residuale preesistente
Il comma 1 fa riferimento al fondo residuale istituito con il decreto ministeriale del 7 febbraio 2014, n. 79141, che già esisteva prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015. Il decreto del 2015 non crea un nuovo fondo, ma conferma l'operatività di quello preesistente, adeguandolo alle nuove regole. Il campo di applicazione è definito per esclusione: vi rientrano i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori e tipologie non coperti dal Titolo I (CIGO/CIGS) e privi di fondi bilaterali propri.
La transizione verso il nuovo fondo bilaterale settoriale
Il comma 2 disciplina la delicata fase di passaggio che si verifica quando, dopo l'istituzione del fondo residuale, le parti sociali di un settore già coperto dal fondo residuale decidono di costituire un proprio fondo bilaterale ai sensi dell'articolo 26. In quel caso, dalla data di decorrenza del nuovo fondo, i datori di lavoro del settore escono automaticamente dal fondo residuale e confluiscono nel nuovo fondo settoriale. Il comma 2 prevede però alcune cautele fondamentali: i contributi già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al fondo residuale stesso (non vengono trasferiti al nuovo fondo); le prestazioni già deliberate vengono gestite a stralcio dal fondo residuale. I fondi di nuova costituzione per questi settori devono prevedere un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella del FIS e garantire l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1. Il comitato amministratore del fondo residuale può proporre il mantenimento dell'obbligo contributivo per le prestazioni già deliberate, determinato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.
La gestione e la trasformazione in FIS
Il comma 3 attribuisce la gestione del fondo residuale a un comitato amministratore, disciplinato dall'articolo 36, con i medesimi compiti previsti per i fondi bilaterali: predisposizione dei bilanci, concessione degli interventi, vigilanza sulla contribuzione e sulle prestazioni. Il comma 4 dispone l'adeguamento della disciplina del fondo residuale, con decreto interministeriale, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Da quella data, il fondo residuale cessa di operare con le regole originarie e assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale (FIS), disciplinato dall'articolo 29. In sostanza, l'articolo 28 ha una funzione di raccordo transitorio: fotografa la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del decreto e delinea il percorso evolutivo verso il regime definitivo dell'articolo 29.
Rilevanza pratica per le imprese
Per i datori di lavoro interessati, la comprensione del rapporto tra fondo residuale e FIS è essenziale per ricostruire la storia contributiva e accedere correttamente alle prestazioni. Un'impresa che abbia versato contributi al fondo residuale prima del 1° gennaio 2016 e voglia poi fruire del FIS per eventi verificatisi dopo quella data deve fare riferimento alle specifiche regole di transizione e al principio di continuità tra le due gestioni. Le prestazioni già deliberate sotto il regime del fondo residuale rimangono di competenza del vecchio fondo anche dopo la trasformazione in FIS.
Casi pratici
Caso 1: Impresa di servizi coperta dal fondo residuale prima della riforma del 2016
Alfa S.p.A., società di servizi informatici con 25 dipendenti, non rientra nel campo di applicazione della CIGO e nel 2015 non esiste ancora un fondo bilaterale per il proprio settore. In base all'articolo 28, l'azienda è soggetta al fondo residuale istituito con il DM 7 febbraio 2014, n. 79141. L'azienda versa i relativi contributi e, quando a novembre 2015 una crisi di commesse rende necessaria la riduzione dell'orario, richiede l'accesso al fondo per alcuni lavoratori. Il comitato amministratore del fondo delibera la concessione della prestazione. Dal 1° gennaio 2016, con la trasformazione del fondo residuale in FIS, le regole cambiano, ma le prestazioni già deliberate per il 2015 vengono gestite a stralcio secondo la vecchia disciplina.
Caso 2: Costituzione di un fondo bilaterale settoriale con uscita dal fondo residuale
Il settore del terziario avanzato, precedentemente coperto dal fondo residuale, costituisce nel 2017 un proprio fondo bilaterale ai sensi dell'articolo 26. La società Beta S.r.l., che occupava 20 dipendenti e versava contributi al fondo residuale (poi FIS), esce dal FIS alla data di decorrenza del nuovo fondo settoriale. I contributi già versati al FIS restano acquisiti al FIS (non vengono trasferiti al nuovo fondo). Caio, il responsabile del personale di Beta, deve registrare il cambio di posizione contributiva: da quel momento i contributi di finanziamento vengono versati al nuovo fondo bilaterale di categoria, che garantisce prestazioni tarate sulle specificità del settore.
Caso 3: Micro-impresa fuori soglia e mancanza di tutela ante-riforma
Sempronio gestisce un piccolo studio di consulenza con 12 dipendenti, che non rientra nella CIGO e non ha un fondo bilaterale di settore. Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 e del fondo residuale, la sua azienda era priva di qualsiasi tutela in costanza di rapporto di lavoro. L'articolo 28 lo include nel perimetro del fondo residuale (poi FIS dall'1.1.2016) solo se occupa mediamente più di quindici dipendenti: con 12 dipendenti, Sempronio è ancora fuori campo. Solo la riforma del 2022, che abbassa la soglia a un dipendente nell'ambito del FIS (articolo 29, comma 2-bis), porta finalmente anche il suo studio nell'orbita degli ammortizzatori sociali.
Domande frequenti
Chi era soggetto al fondo di solidarietà residuale?
Il fondo residuale si applicava ai datori di lavoro con più di quindici dipendenti appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nella CIGO/CIGS e che non avevano costituito fondi bilaterali ai sensi degli articoli 26 o 27. Dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale (FIS), disciplinato dall'articolo 29.
Cosa accade ai contributi versati al fondo residuale quando un settore passa a un fondo bilaterale?
I contributi già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al fondo residuale e non vengono trasferiti al nuovo fondo bilaterale. Le prestazioni già deliberate sono gestite a stralcio dal fondo residuale. Il comitato amministratore può proporre il mantenimento dell'obbligo contributivo residuale per finanziare le prestazioni già deliberate.
Chi gestisce il fondo residuale?
Il fondo residuale è gestito da un comitato amministratore come disciplinato dall'articolo 36 del D.Lgs. 148/2015, con i compiti di predisposizione dei bilanci, concessione degli interventi, vigilanza sulla contribuzione e formulazione di proposte in materia di aliquote e prestazioni.
Qual è il rapporto tra fondo residuale e Fondo di integrazione salariale?
Il fondo residuale, istituito con DM 7 febbraio 2014, n. 79141, ha assunto dal 1° gennaio 2016 la denominazione di Fondo di integrazione salariale (FIS) ed è disciplinato dall'articolo 29 del D.Lgs. 148/2015. Le disposizioni dell'articolo 28 hanno dunque una funzione transitoria e di raccordo tra il vecchio fondo e il nuovo regime.
Vedi anche