In sintesi
- L'impresa UE non può stipulare contratti o fare pubblicità in contrasto con norme italiane di interesse generale
- Tutela rafforzata per assicurati e altri aventi diritto
- Concetto di "interesse generale" derivato dalla giurisprudenza CGUE
- Limite al principio del passaporto europeo
- Strumento di salvaguardia della disciplina consumeristica nazionale
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 D.Lgs. 209/2005 — Rispetto delle norme di interesse generale
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il limite invalicabile del passaporto europeo
L'articolo 27 introduce un limite fondamentale al principio della libertà di prestazione di servizi e di stabilimento. L'impresa UE non può, nell'attività svolta in Italia, stipulare contratti o ricorrere a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.
Il concetto di "interesse generale"
La nozione di interesse generale è di matrice giurisprudenziale, sviluppata dalla Corte di Giustizia UE a partire dalla sentenza Cassis de Dijon (C-120/78) e applicata al mercato assicurativo nelle decisioni Commissione c. Germania (C-205/84) e Commissione c. Italia (C-518/06). Le norme di interesse generale devono:
- perseguire un obiettivo legittimo (tutela del consumatore, integrità del mercato);
- essere non discriminatorie;
- essere proporzionate allo scopo;
- riguardare materie non già armonizzate a livello UE.
Le materie tipiche
Nel sistema italiano rientrano in particolare:
- disciplina del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) sulle clausole vessatorie e sulle pratiche commerciali scorrette;
- disciplina IVASS sulla trasparenza precontrattuale (Reg. n. 41/2018);
- disciplina sulla distribuzione assicurativa (titolo IX del Codice);
- norme sulla forma scritta dei contratti vita (art. 165);
- disciplina sulla risoluzione delle controversie (artt. 187 ss.);
- normativa anti-usura e anti-riciclaggio.
L'azione dell'IVASS
L'IVASS può intervenire con poteri ispettivi e sanzionatori in caso di violazione di queste norme. Anche se la vigilanza prudenziale resta dell'autorità home, la vigilanza sulle condotte di mercato è dell'autorità host.
I provvedimenti tipici sono:
- richiamo formale alla compliance;
- inibizione della pubblicità ingannevole;
- sanzioni pecuniarie ex artt. 305 ss. del Codice;
- nei casi più gravi, segnalazione all'autorità home per la revoca del passaporto.
Esempi concreti
La giurisprudenza italiana e i provvedimenti IVASS hanno colpito imprese estere per:
- clausole di franchigia non chiaramente evidenziate (Cass. n. 25898/2020);
- pubblicità in lingua inglese senza versione italiana (Provv. IVASS 2022);
- mancata predisposizione del Documento Informativo Precontrattuale (DIP) in italiano;
- distribuzione di polizze unit-linked senza adeguata profilatura del cliente (Cass. n. 11195/2019).
Tutela contrattuale
Le violazioni delle norme di interesse generale possono comportare la nullità o l'annullabilità delle clausole o dell'intero contratto, secondo le regole generali del diritto privato. L'art. 167 del Codice prevede in alcuni casi la nullità di pieno diritto.
Coordinamento con il regolamento Solvency II
La libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi richiamate da art. 27 si basano sul principio di home country control: l'autorità dello Stato membro d'origine vigila sull'impresa in modo unitario, mentre l'autorità ospitante verifica il rispetto delle norme di interesse generale (art. 27) e tutela il consumatore. Lo scambio informativo fra autorità avviene tramite le piattaforme EIOPA (Bos - Board of Supervisors, Cross-Border Cooperation Platforms) attivate quando il portafoglio italiano in libera prestazione superi soglie predefinite. Recenti casi di crisi di compagnie maltesi e gibilterrine operanti in Italia hanno spinto IVASS a richiedere informazioni più granulari ai sensi dell'art. 26.
Casi pratici
Caso 1: DIP in inglese contestato dall'IVASS
Caso 2: Polizza unit-linked senza profilatura
Domande frequenti
Cosa sono le "norme di interesse generale" in ambito assicurativo?
Sono disposizioni nazionali che perseguono obiettivi legittimi di tutela del consumatore o dell'integrità del mercato, non discriminatorie e proporzionate. Limitano il principio del passaporto europeo nelle materie non armonizzate a livello UE.
L'impresa UE può fare pubblicità in inglese in Italia?
No, almeno non senza una versione integrale italiana. La pubblicità in lingua incomprensibile per il consumatore italiano è considerata contrastante con le norme di interesse generale poste a tutela degli assicurati.
Quali sanzioni rischia l'impresa UE che viola queste norme?
L'IVASS può applicare sanzioni amministrative pecuniarie ex artt. 305 ss. del Codice, inibire la pubblicità, segnalare la condotta all'autorità del Paese d'origine per la revoca del passaporto. Inoltre i contratti possono essere nulli o annullabili.
Vedi anche