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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 42 del DPR 602/1973 disciplina le modalità operative di esecuzione del rimborso tributario. Una volta disposto il rimborso dall'ufficio delle imposte, questo ne dà avviso al contribuente e, nei casi di cessione del credito, al cessionario. Il concessionario è tenuto a rimborsare anche l'eventuale indennità di mora già riscossa. Le liquidazioni di rimborso vengono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e della documentazione giustificativa; tali elenchi sono consegnati al concessionario, che provvede materialmente alla restituzione delle somme entro un mese dalla consegna. La norma garantisce la tracciabilità dell'operazione di rimborso e la responsabilità del concessionario nell'esecuzione materiale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 DPR 602/1973 — Esecuzione del rimborso

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Del rimborso disposto l’ufficio delle imposte da’ avviso al contribuente nonche’ al cessionario nei casi previsti dall’articolo 43-bis.

Il concessionario e’ tenuto a rimborsare anche l’indennita’ di mora eventualmente riscossa.

Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l’indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.

L’elenco di rimborso e’ consegnato al concessionario il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme gia’ riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.

Commento

Ratio della norma

L'art. 42 colma lo spazio tra la decisione di rimborsare e l'effettivo pagamento al contribuente. Anche quando il diritto al rimborso è indiscusso, occorre una procedura che garantisca la corretta identificazione del beneficiario, la tracciabilità delle somme e il coinvolgimento del concessionario (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) quale soggetto che materialmente custodisce le somme riscosse. La norma assicura anche che l'indennità di mora eventualmente incassata venga restituita insieme al capitale, evitando indebite trattenute sulle somme da rimborsare.

Analisi e struttura

La procedura si articola in tre fasi. Nella prima fase l'ufficio delle imposte, dopo aver disposto il rimborso, dà avviso formale al contribuente (o al cessionario del credito, ex art. 43-bis) indicando l'importo e la causale. Nella seconda fase vengono compilati gli elenchi nominativi di rimborso, che costituiscono il documento contabile-amministrativo dell'operazione: ciascun elenco indica il nome del beneficiario, la causa del rimborso e i documenti giustificativi. Nella terza fase l'elenco viene consegnato al concessionario, che ha l'obbligo di restituire le somme al contribuente entro un mese dalla consegna. Il concessionario rimborsa anche l'indennità di mora eventualmente riscossa, garantendo la restituzione integrale dell'indebito.

Quando si applica

Si applica a tutti i rimborsi tributari che transitano attraverso il concessionario della riscossione, indipendentemente dalla causa (rimborso d'ufficio ex art. 41, rimborso su istanza ex art. 38, rimborso per decisione giurisdizionale). Non si applica ai rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata ex art. 42-bis, che seguono un iter semplificato. Trova applicazione anche ai rimborsi in favore di cessionari di crediti d'imposta ex art. 43-bis.

Confronto e norme correlate

L'art. 42 si coordina con l'art. 42-bis (procedura automatizzata, applicabile ai rimborsi rilevati in sede di liquidazione delle dichiarazioni) e con l'art. 44 (interessi per ritardato rimborso). Il D.Lgs. 112/1999 disciplina la posizione del concessionario nell'esecuzione dei rimborsi e le responsabilità in caso di ritardi. Il DPR 600/1973, art. 36-bis, disciplina la liquidazione delle dichiarazioni da cui possono emergere rimborsi d'ufficio.

Problemi applicativi

Il problema più frequente è il ritardo nell'esecuzione materiale del rimborso da parte del concessionario oltre il termine del mese. In tal caso maturano gli interessi ex art. 44. Ulteriore questione è la corretta individuazione del beneficiario quando il credito è stato ceduto: l'ufficio deve notificare l'avviso sia al cedente sia al cessionario, e il concessionario deve eseguire il rimborso al cessionario dopo aver verificato la validità della cessione. In caso di rimborso eseguito al soggetto errato, il concessionario risponde del danno.

Casi pratici

Caso 1: Rimborso eseguito con restituzione dell'indennità di mora

Caso 2: Rimborso notificato al cessionario del credito

Caso 3: Ritardo del concessionario oltre il mese e maturazione degli interessi

Domande frequenti

Come avviene materialmente l'esecuzione del rimborso tributario?

L'ufficio delle imposte iscrive il rimborso in elenchi nominativi e li consegna al concessionario della riscossione (oggi AdER). Il concessionario deve pagare al contribuente entro un mese dalla consegna dell'elenco, restituendo anche l'eventuale indennità di mora già riscossa.

Il concessionario deve rimborsare anche l'indennità di mora?

Sì: l'art. 42 obbliga il concessionario a restituire anche l'indennità di mora eventualmente riscossa, oltre al capitale dell'imposta indebita. Il rimborso deve essere integrale, senza detrazioni di commissioni o spese a carico del contribuente.

Cosa succede se il concessionario non rimborsa entro un mese?

Maturano gli interessi per ritardato rimborso ex art. 44 DPR 602/1973 (1% per semestre intero). Il contribuente può segnalare il ritardo all'ufficio delle imposte, che può sollecitare il concessionario; in ultima istanza, può ricorrere al giudice tributario per l'ottemperanza.

Se ho ceduto il mio credito d'imposta, chi riceve il rimborso?

Il cessionario del credito d'imposta (ex art. 43-bis DPR 602/1973). L'ufficio invia l'avviso di rimborso al cessionario e il concessionario esegue il pagamento direttamente a quest'ultimo. Il cedente originario non ha più titolo a ricevere la somma dopo la cessione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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