Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 59 DPR 602/1973 – Risarcimento dei danni da esecuzione

    Art. 59 DPR 602/1973 – Risarcimento dei danni da esecuzione

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione puo’ proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.

    2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.

  • Art. 17 D.Lgs. 259/2003 – Separazione contabile e rendiconti finanziari

    Art. 17 D.Lgs. 259/2003 – Separazione contabile e rendiconti finanziari

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero o l’Autorità, ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro: a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da soggetti con personalità giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attività, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali; b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

    2. Le prescrizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell’Unione.

    3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme dell’Unione europea e nazionali. Il presente comma si applica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a). articolo precedente articolo successivo

  • Art. 470 Codice della Navigazione – Formazione della massa creditoria

    Art. 470 Codice della Navigazione – Formazione della massa creditoria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ciascuno dei danneggiati partecipa alla formazione della massa creditoria, e concorre alla ripartizione, per l'ammontare dei danni effettivamente incidenti sui suoi beni, come diretta conseguenza del provvedimento preso dal comandante, fatta eccezione per i danni che siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e di armamento della nave non descritti nell'inventario ovvero su provviste di bordo, su cose caricate clandestinamente o scientemente dichiarate dal caricatore in maniera inesatta, su cose caricate sopra coperta in viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento.

  • Art. 13 D.Lgs. 174/2016 – Momento determinante della giurisdizione

    Art. 13 D.Lgs. 174/2016 – Momento determinante della giurisdizione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

  • Art. 469 Codice della Navigazione – Avarie comuni

    Art. 469 Codice della Navigazione – Avarie comuni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi, a norma dell'articolo 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie comuni e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli eventi.

  • Art. 41 Codice del Processo Amministrativo – Notificazione del ricorso e suoi destinatari

    Art. 41 Codice del Processo Amministrativo – Notificazione del ricorso e suoi destinatari

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

    2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell’atto illegittimo, ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’articolo 49.

    3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.

    4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.

    5. Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa.

  • Comma 782 LB 2026: piano sociale clima e povertà energetica

    Comma 782 LB 2026: piano sociale clima e povertà energetica

    Comma 782 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dall’8 maggio 2026 (modificato dal DL 7/05/2026 n. 66 art. 8).

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Si attende il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il MEF, per definire le modalità di impiego congiunto delle risorse e la rendicontazione al Social Climate Fund. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    782. Le risorse per l’attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 possono essere utilizzate per le finalità previste dai commi da 613 a 615 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , per le iniziative rientranti nell’ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, e per interventi in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili.

  • Licenziamento discriminatorio o ritorsivo: cos’è e tutele

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Il licenziamento è discriminatorio quando la ragione determinante è un fattore protetto (sesso, età, razza, religione, disabilità, orientamento sessuale, opinioni politiche o sindacali). È ritorsivo quando è irrogato come rappresaglia per atti legittimi del lavoratore. In entrambi i casi il licenziamento è nullo e dà diritto alla reintegrazione.

    Riferimento normativo

    L. 300/1970, art. 15; D.Lgs. 216/2003; D.Lgs. 198/2006

    Tabella riepilogativa

    Motivi di licenziamento discriminatorio
    Fattore protetto Fonte normativa
    Sesso, gravidanza, maternità/paternità D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità)
    Razza, origine etnica, religione D.Lgs. 215/2003; D.Lgs. 216/2003
    Disabilità D.Lgs. 216/2003; L. 68/1999
    Età D.Lgs. 216/2003
    Orientamento sessuale, identità di genere D.Lgs. 216/2003
    Opinioni politiche, attività sindacale L. 300/1970, art. 15
    Rappresaglia per denuncia o azione legale Principi generali; art. 17 D.Lgs. 23/2015

    Quando il licenziamento è discriminatorio

    Il licenziamento è discriminatorio quando la ragione determinante del recesso è uno dei fattori protetti dall’ordinamento, indipendentemente dalla motivazione formalmente indicata nella lettera. Anche se il datore adduce un GMO o un GMS, il licenziamento è nullo se si dimostra che la vera causa era, ad esempio, l’origine etnica del lavoratore o la sua appartenenza sindacale.

    La discriminazione può essere diretta (il fattore protetto è esplicitamente la causa) o indiretta (una politica apparentemente neutra penalizza in modo sproporzionato i lavoratori con una determinata caratteristica protetta).

    Quando il licenziamento è ritorsivo

    Il licenziamento ritorsivo (o di rappresaglia) è irrogato causalmente connesso all’esercizio di un diritto del lavoratore: denuncia all’Ispettorato o all’INPS, ricorso al giudice del lavoro, partecipazione a un’azione collettiva, whistleblowing, rifiuto di assecondare richieste illecite. La prova della ritorsione richiede la dimostrazione del nesso temporale e logico tra l’atto del lavoratore e il licenziamento.

    L'onere della prova e le tutele

    In materia di discriminazione, l’onere della prova è attenuato: il lavoratore deve allegare elementi di fatto dai quali si presume la discriminazione; il datore deve poi dimostrare che la ragione del licenziamento era legittima e non correlata al fattore protetto.

    Le tutele sono identiche per entrambe le fattispecie: nullità del licenziamento, reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso (con minimo di 5 mensilità nel regime D.Lgs. 23/2015). Si applica anche alle piccole imprese e a qualsiasi data di assunzione.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato dopo aver aderito al sindacato

    Tizio si iscrive al sindacato e partecipa all’organizzazione di uno sciopero. Due settimane dopo riceve una lettera di licenziamento per «giustificato motivo soggettivo» con motivazioni vaghe. Il giudice accerta la correlazione temporale e dichiara il licenziamento nullo per motivo sindacale, ordinando la reintegrazione.

    Caia – licenziata a causa della disabilità

    Caia ha una disabilità che richiede adattamenti ragionevoli della postazione. Il datore, anziché adeguarsi, la licenzia adducendo scarso rendimento. Caia dimostra che il rendimento era nella media e che il vero motivo era evitare i costi degli adattamenti. Il licenziamento è nullo per discriminazione basata sulla disabilità.

    Sempronio – licenziato dopo aver denunciato molestie

    Sempronio denuncia al responsabile HR episodi di mobbing subiti. Pochi giorni dopo riceve il licenziamento. Il tribunale riscontra il nesso ritorsivo tra la denuncia interna e il recesso, dichiara il licenziamento nullo e ordina la reintegrazione con risarcimento integrale.

    Domande frequenti

    Come si prova il licenziamento discriminatorio?

    Il lavoratore deve allegare elementi precisi (coincidenza temporale, comportamenti del datore, testimonianze, comunicazioni) che facciano presumere la discriminazione. Spetta poi al datore dimostrare che il licenziamento aveva una causa legittima e non discriminatoria.

    Il licenziamento discriminatorio si applica anche ai contratti a termine?

    Sì. Il divieto di licenziamento (e di mancato rinnovo) per motivi discriminatori si applica a tutti i tipi di contratto, inclusi quelli a tempo determinato.

    Il licenziamento ritorsivo richiede la prova dell'intento?

    Non è necessario provare l’intento soggettivo in modo diretto: è sufficiente dimostrare la correlazione causale oggettiva tra l’atto del lavoratore e il licenziamento, con elementi circostanziali convincenti.

    Il whistleblower è protetto dal licenziamento ritorsivo?

    Sì. Il D.Lgs. 24/2023 (recepimento della direttiva UE sul whistleblowing) prevede esplicitamente la nullità di qualsiasi misura ritorsiva, incluso il licenziamento, nei confronti del segnalante in buona fede.

    Esiste un termine per impugnare il licenziamento discriminatorio?

    Sì: si applicano i termini ordinari di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per il ricorso. Non vi è però un termine di prescrizione abbreviato: la nullità assoluta è imprescrittibile, ma i diritti patrimoniali conseguenti si prescrivono nei termini ordinari.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 191 LB26: TFS pubblico impiego pagato al momento del dirit

    Comma 191 LB26: TFS pubblico impiego pagato al momento del dirit

    Comma 191 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 30 dicembre 2025.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    191. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2 , e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 186 a 189 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all’ articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all’ articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

  • Art. 102 DPR 495/1992 – Segnale pericolo di incendio

    Art. 102 DPR 495/1992 – Segnale pericolo di incendio

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale PERICOLO DI INCENDIO (fig. II.34) deve essere impiegato per richiamare l'attenzione degli utenti della strada sul pericolo di infiammabilità delle zone boschive attraversate o contigue alla strada, ovvero in vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio.

    2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della estesa della zona a rischio.

  • Art. 463 Codice della Navigazione – Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l’imbarco

    Art. 463 Codice della Navigazione – Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l’imbarco

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di carico sono emesse in due originali. L'originale ritenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non è trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilità. L'originale rilasciato al caricatore è sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.

  • Commi 222-226 LB 2026: fondo minori, centri estivi e sport giovanile

    Commi 222-226 LB 2026: fondo minori, centri estivi e sport giovanile

    Commi 222-226 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 223: decreto annuale dell’Autorità delegata politiche della famiglia di concerto con MEF, entro il 30 marzo di ciascun anno, previa intesa Stato-città. Comma 226: decreto dell’Autorità delegata per lo sport e i giovani di concerto con MEF per criteri attuativi del bonus sport con tetto ISEE 20.000 euro. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    222. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

    223. Con decreto dell’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni; b) le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.

    224. All’articolo 2, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 , le parole: «100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «550.000 euro per l’anno 2026 e 700.000 euro per l’anno 2027».

    225. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 GIUGNO 2026, N. 108 .

    226. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 GIUGNO 2026, N. 108 .