Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Trasferta e diaria: rimborsi e tassazione

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Le indennità di trasferta e i rimborsi spese per missioni fuori dalla sede di lavoro abituale seguono un regime fiscale agevolato: entro le soglie previste dall’art. 51, comma 5, del TUIR non concorrono al reddito imponibile. Il regime varia a seconda che la trasferta sia nello stesso comune della sede o fuori comune, e in base al metodo di rimborso adottato (forfettario, analitico o misto).

    Riferimento normativo

    Art. 51, comma 5, TUIR (DPR 917/1986)

    Tabella riepilogativa

    Regime fiscale della trasferta: sintesi art. 51 co. 5 TUIR
    Tipologia trasferta Metodo rimborso Regime fiscale
    Fuori comune (oltre i confini del comune della sede) Forfettario (diaria fissa) Non imponibile fino alla soglia giornaliera prevista dal TUIR; eccedente imponibile
    Fuori comune Analitico (rimborso spese documentate) Vitto e alloggio: esenti entro i limiti; altre spese documentate: esenti entro soglia giornaliera residua
    Fuori comune Misto (forfait + analitico parziale) Le soglie si riducono proporzionalmente in base alle voci rimborsate analiticamente
    In comune (stesso comune della sede di lavoro) Qualsiasi Integralmente imponibile, salvo rimborso analitico di spese documentate di vitto e trasporto in presenza di specifici requisiti

    Trasferta fuori comune: la diaria forfettaria

    Quando il lavoratore viene inviato in missione fuori dal comune della propria sede di lavoro, l’indennità di trasferta (diaria) non concorre al reddito imponibile fino alla soglia giornaliera prevista dall’art. 51, comma 5, del TUIR (distinta per trasferte in Italia e all’estero). L’importo eccedente è imponibile ai fini IRPEF e previdenziali. Le soglie sono fissate per legge e possono essere aggiornate.

    Il rimborso analitico e il metodo misto

    In alternativa alla diaria forfettaria, il datore può rimborsare le spese documentate (vitto, alloggio, trasporto): questo è il metodo analitico, che consente l’esenzione fiscale entro i limiti previsti dal TUIR per vitto e alloggio, con una riduzione della soglia giornaliera residua per le altre spese. Il metodo misto combina diaria parziale e rimborso analitico di alcune voci; in questo caso le soglie di esenzione si riducono proporzionalmente.

    Trasferta nello stesso comune: regime diverso

    Se la trasferta avviene nello stesso comune della sede di lavoro, il trattamento fiscale è meno favorevole: l’indennità è di norma integralmente imponibile. Fanno eccezione i rimborsi analitici di spese documentate di trasporto (es. mezzi pubblici) e, in alcune condizioni, quelli per il vitto, che possono essere esenti entro specifici limiti. Per i lavoratori che operano prevalentemente fuori sede (es. rappresentanti, agenti) esistono previsioni particolari.

    Casi pratici

    Tizio – trasferta a Milano per 3 giorni, diaria forfettaria

    La sede di Tizio è a Roma. Viene inviato a Milano per 3 giorni. L’azienda eroga una diaria forfettaria giornaliera. Se l’importo giornaliero non supera la soglia TUIR, i 3 giorni di diaria non sono imponibili; la parte eccedente sarebbe tassata. Tizio non deve presentare scontrini per godere dell’esenzione.

    Caia – trasferta con rimborso analitico, albergo e ristorante

    Caia viene rimborsata analiticamente per hotel e cena (con fatture), più una piccola diaria residua. Il rimborso di vitto e alloggio è esente entro i limiti TUIR; la diaria residua riduce la soglia giornaliera disponibile per le altre spese. Caia deve conservare tutti i giustificativi per l’esenzione fiscale.

    Sempronio – trasferta nello stesso comune

    Sempronio lavora a Milano e viene inviato a visitare un cliente sempre a Milano. L’indennità extra che riceve per quella giornata è imponibile: non beneficia delle soglie di esenzione per trasferta fuori comune. Solo se l’azienda rimborsa analiticamente i trasporti (es. taxi documentato) quell’importo potrebbe essere esente.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra diaria e rimborso spese?

    La diaria è un importo forfettario giornaliero per coprire le spese di vitto e altri costi della missione, senza necessità di giustificativi. Il rimborso spese analitico richiede invece la presentazione di scontrini e ricevute per ogni voce rimborsata.

    Le trasferte all'estero hanno soglie diverse?

    Sì. L’art. 51 TUIR prevede soglie di esenzione giornaliera più elevate per le trasferte fuori dal territorio nazionale rispetto a quelle in Italia. I valori precisi sono indicati nelle tabelle allegate o in decreti ministeriali specifici.

    Il rimborso del viaggio (treno, aereo) è tassato?

    No, se effettuato con mezzi pubblici e documentato. Il rimborso del trasporto (biglietti ferroviari, aerei, taxi con ricevuta) non concorre al reddito quando è analiticamente documentato e inerente alla trasferta.

    Cosa succede se perdo lo scontrino di un pasto in trasferta?

    Senza giustificativo, il rimborso analitico per quella spesa potrebbe essere considerato imponibile. Per non perdere l’esenzione, è consigliabile conservare tutti i documenti di spesa o, in alternativa, optare per la diaria forfettaria che non richiede giustificativi.

    La diaria si accumula con le ferie o i riposi?

    La diaria spetta per i giorni di effettiva trasferta lavorativa. I giorni di riposo o ferie durante una missione lunga non danno generalmente diritto alla diaria, salvo diverse previsioni del CCNL o dell’accordo aziendale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 4 D.Lgs. 171/2005

    Art. 4 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 519 Codice della Navigazione – Assicurazione del nolo da guadagnare

    Art. 519 Codice della Navigazione – Assicurazione del nolo da guadagnare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre il nolo per l'intero ammontare pattuito nel contratto di utilizzazione della nave. L'assicurazione del nolo netto copre, in difetto di convenzione, il sessanta per cento del nolo lordo. In mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo. All'assicurazione del nolo da guadagnare si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione della nave.

  • Art. 155 bis Codice Civile: Affidamento a un solo genitore e

    Art. 155 bis Codice Civile: Affidamento a un solo genitore e

    Art. 155 BIS c.c. [Affidamento a un solo genitore e

    Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

    [Abrogato]

  • Art. 5 D.Lgs. 1/2018 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri

    Art. 5 D.Lgs. 1/2018 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ( Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 4

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all’articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.

    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, al fine di assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.

    3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull’utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 482 Codice della Navigazione – Urto fortuito o per causa dubbia

    Art. 482 Codice della Navigazione – Urto fortuito o per causa dubbia

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se non è possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.

  • Comma 36 LB26: assegnazione beni soci, sostitutiva 8% (10,5% non

    Comma 36 LB26: assegnazione beni soci, sostitutiva 8% (10,5% non

    Comma 36 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    36. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

  • Art. 7 D.Lgs. 198/2006

    Art. 7 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 72-ter DPR 602/1973 – Limiti di pignorabilità stipendi e salari

    Art. 72-ter DPR 602/1973 – Limiti di pignorabilità stipendi e salari

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?

    Calcola la quota pignorabile e la parte protetta secondo i limiti di legge.

    Apri il calcolatore del pignoramento →

    1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

    2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego superano i cinquemila euro.

    2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

  • Commi 384-388 LB 2026: decreto buono celiachia, tetti farmaceuti

    Commi 384-388 LB 2026: decreto buono celiachia, tetti farmaceuti

    Commi 384-388 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro della salute, di concerto con MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere del Garante privacy, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (comma 384). Definirà generazione del buono celiachia, budget mensile, modalità di utilizzo, tracciabilità del residuo e compensazione interregionale. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    384. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri standard per la definizione e l’attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria: a) del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato di cui al comma 381 da assegnare a ciascun beneficiario e valido su tutto il territorio nazionale; b) delle modalità di assegnazione a ciascun beneficiario del budget mensile a carico del Servizio sanitario nazionale; c) delle modalità di utilizzo del buono dematerializzato presso i negozi di cui al comma 383; d) della tracciabilità dell’importo del budget residuo a disposizione di ciascun beneficiario; e) delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della GDO convenzionati per l’erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.

    385. Agli oneri derivanti dai commi da 381 a 384 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2026 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all’ articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , indicate all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

    386. A decorrere dall’anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all’ articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , è incrementato, rispetto a quanto previsto dall’ articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , dello 0,30 per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all’ articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , è incrementato dello 0,05 per cento.

    387. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all’ articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 .

    388. Il Fondo per i farmaci innovativi, disciplinato dall’ articolo 1, commi da 281 a 292, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è ridotto a decorrere dall’anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all’articolo 1, commi 288 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024 .

  • Art. 15 T.U. Espropriazione – Disposizioni sulla redazione del progetto

    Art. 15 T.U. Espropriazione – Disposizioni sulla redazione del progetto

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l’attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell’area interessata.

    2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L’autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.

    3. L’autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell’altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell’inizio delle operazioni.

    4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.

    5. L’autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all’avvio delle opere.

  • Comma 326 LB 2026: 40 nuove assunzioni a tempo indeterminato al MIMIT

    Comma 326 LB 2026: 40 nuove assunzioni a tempo indeterminato al MIMIT

    Comma 326 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 21 aprile 2026. Modificato dall’art. 25 del D.L. 27 febbraio 2023, n. 19.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    326. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quaranta unità di personale da inquadrare nell’area delle elevate professionalità prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’ articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con corrispondente incremento della relativa dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.615.519 euro annui a decorrere dall’anno 2026.