Autore: Andrea Marton

  • Art. 155 TUIR: Ambito soggettivo ed oggettivo

    Art. 155 TUIR: Ambito soggettivo ed oggettivo

    Art. 155 TUIR – Ambito soggettivo ed oggettivo (N.D.R.: Per gli effetti e l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi gli artt. 6, commi 3 e 4 e 7 decreto legislativo 29 ottobre 2016 n. 221.)

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 19

    “1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall’utilizzo delle navi indicate nell’ articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un’opzione in tal senso all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non sia revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al terzo periodo si applica al termine di ciascun decennio. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell’ articolo 2359 del codice civile .

    1-bis. L’opzione non può essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d’imposta in corso per le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e per le imprese in difficoltà come definite dall’ articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

    2. L’opzione consente la determinazione dell’imponibile secondo i criteri di cui all’articolo 156 delle navi di cui al comma 1 con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta destinate all’attività di:

    a) trasporto merci;

    b) trasporto passeggeri;

    c) soccorso, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare;

    c-bis) rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, a condizione che più del 50 per cento dell’attività annuale della nave costituisca trasporto marittimo e limitatamente a tale attività .

    3. Sono altresì incluse nell’imponibile le attività direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di cui all’articolo 161, a condizione che le entrate totali derivanti dalle predette attività non superino il 50 per cento delle entrate totali di ciascuna nave ammissibile. I trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo sono inclusi, nel rispetto dei limiti di cui al primo periodo, nell’imponibile a condizione che siano venduti insieme alla prestazione di trasporto marittimo. Il trasporto terrestre di container è, in ogni caso, escluso dall’imponibile.

    3-bis. In conformità a quanto previsto dagli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, il livello massimo di aiuto conseguente all’esercizio dell’opzione, tenuto conto anche di altre misure di aiuto per le attività di trasporto marittimo, non eccede l’azzeramento delle imposte, delle tasse e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e dell’imposta sul reddito delle società per le attività di trasporto marittimo.”

  • Art. 483 Codice della Navigazione – Urto per colpa unilaterale

    Art. 483 Codice della Navigazione – Urto per colpa unilaterale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'urto è avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa.

  • Art. 19-bis DPR 445/2000 – Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva

    Art. 19-bis DPR 445/2000 – Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.

  • Art. 44 DPR 602/1973 – Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate

    Art. 44 DPR 602/1973 – Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui e’ stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso dall’intendente di finanza o dell’elenco di rimborso.

    L’interesse di cui al primo comma e’ dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell’art. 38, quinto comma e nell’art. 41, secondo comma.

  • Art. 439 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    Art. 439 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Si applicano le regole generali sul trasporto di cose, ogni qualvolta viene assunto l'obbligo di riconsegnare a destinazione un carico totale o parziale su nave determinata.

  • Maternita Sanita SSN: 5 mesi + interdizione

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    La dipendente Sanita SSN ha 5 mesi maternita obbligatoria al 100% (2+3 o flessibile). Paternita obbligatoria 10gg al 100%. Congedo parentale fino a 10 mesi totali coppia, primi 30gg al 100%. Allattamento 2h/giorno fino a 1 anno. Specificita: interdizione anticipata frequente per reparti a rischio (sala operatoria, radioterapia, Pronto Soccorso, infettive).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Maternita Sanita
    Tipo Durata Retribuzione
    Maternita obbligatoria 5 mesi 100%
    Interdizione anticipata Fino al parto 80% INPS + 20% azienda
    Paternita obbligatoria 10 gg 100%
    Congedo parentale primi 30gg 30 gg 100%
    Congedo parentale successivi Fino 10 mesi totali coppia 30%
    Allattamento 2h/giorno fino 1 anno 100%

    5 mesi maternita obbligatoria

    La dipendente Sanita ha 5 mesi di maternita obbligatoria al 100% (2+3 standard, flessibile 1+4, totale 0+5).

    Specificita: nella Sanita SSN le mansioni sono spesso fisicamente impegnative o a rischio biologico/radiologico. L’interdizione anticipata INPS e’ frequente.

    Interdizione anticipata frequente nel SSN

    L’interdizione anticipata e’ disposta dall’INPS su istanza della lavoratrice per:

    • Reparti a rischio biologico: Malattie Infettive, Microbiologia, Pneumologia, Sale Operatorie
    • Esposizione a radiazioni: Radioterapia, Radiologia, Medicina Nucleare
    • Esposizione a chemioterapici: Oncologia, Day Hospital
    • Sforzo fisico: OSS in RSA, infermieri di lungodegenza, sala operatoria
    • Turni notte: tutti i reparti H24

    Retribuzione: 80% INPS + 20% integrazione azienda = 100% effettivo. Durata: dal provvedimento INPS fino all’inizio maternita obbligatoria.

    Allattamento e flessibilita rientro

    L’allattamento e’ di 2 ore al giorno fino al primo anno (1h se orario <6h). Cumulabili a giornate intere.

    Specificita Sanita: l’azienda valuta la riassegnazione temporanea a reparti compatibili (es. ambulatori, segreteria) per le lavoratrici in allattamento, evitando turni notte ed esposizioni a rischio. Diritto al cambio mansione.

    Casi pratici

    Tizia – Infermiera Pronto Soccorso interdetta
    Tizia, infermiera PS in gravidanza, riceve interdizione INPS dal 4° mese (rischio biologico + sforzo fisico). 5 mesi a casa retribuiti 100%. Maternita obbligatoria + interdizione = 9 mesi totali.
    Caia – OSS RSA in maternita
    Caia OSS RSA sceglie modalita 1+4: 1 mese ante + 4 mesi post. Retribuzione 100%. Posto coperto da supplente OSS temporanea.
    Sempronio – Padre infermiere con paternita
    Sempronio infermiere padre di un neonato. 10gg paternita + 30gg congedo parentale al 100%. Rientra a marzo con 2 settimane di passaggio consegne in reparto.

    Domande frequenti

    Maternita infermiera SSN?
    5 mesi al 100% (2+3 o flessibile). Piu eventuale interdizione anticipata INPS per reparti a rischio. Retribuita 80% INPS + 20% integrazione azienda = 100% effettivo. Posto coperto da supplente.
    L'interdizione anticipata e' automatica?
    No, e’ disposta dall’INPS su istanza della lavoratrice. Valutazione medica del rischio. Frequente nel SSN per reparti a rischio biologico (PS, infettive), radiologico (radioterapia), chemioterapici (oncologia).
    Posso fare turni notte in allattamento?
    No. La lavoratrice in allattamento (fino al primo anno) ha diritto al cambio mansione: niente turni notte, niente reparti a rischio biologico/radiologico/chimico, niente sforzo fisico. L’azienda riassegna temporaneamente.
    Congedo parentale: posso prenderlo a settimane?
    Si, frazionabile su base oraria dal D.Lgs. 105/2022. Modalita concordata con il coordinatore di reparto per garantire la copertura del servizio. Negli H24 spesso preso a settimane piene o mesi pieni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 724 LB26: controlli su permessi 104 e congedi parentali ne

    Comma 724 LB26: controlli su permessi 104 e congedi parentali ne

    Comma 724 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Si attendono le specifiche tecniche INPS per l’integrazione del dato «dante causa» nei flussi UniEmens; presumibile circolare attuativa nel primo trimestre 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    724. Al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all’ articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , dei congedi straordinari di cui all’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , nonché di quelli di cui all’ articolo 8, comma 4, della legge 22 maggio 2017, n. 81 , spettanti ai lavoratori pubblici e privati, le pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono tenute ad inserire le informazioni relative all’evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili di cui all’ articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 .

  • Art. 100-ter DPR 602/1973 – Ammontare degli acconti 1974

    Art. 100-ter DPR 602/1973 – Ammontare degli acconti 1974

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Gli acconti d’imposta sono dovuti nella misura: a) del 15% sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell’art. 8, terzo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; b) del 10% sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a); c) del 10% sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti; d) del 7% sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1; e) del 12% sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.

  • Art. 156 TUIR: Determinazione del reddito imponibile

    Art. 156 TUIR: Determinazione del reddito imponibile

    Art. 156 TUIR – Determinazione del reddito imponibile (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 10, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 19

    “1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:

    a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;

    b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;

    c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;

    d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.

    2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo.

    3. Dall’imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non è ammessa alcuna deduzione.”

  • Malattia Sanita SSN: comporto e visita fiscale

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    La malattia nel comparto Sanita ha comporto di 18 mesi nel triennio (36 per gravi patologie). Retribuzione: 100% primi 9 mesi, 90% mesi 10-12, 50% mesi 13-18. Visite fiscali Polo Unico INPS fasce 9-13 e 15-18 anche festivi. Decurtazione primi 10gg ex art. 71 D.L. 112/2008 sulle voci accessorie. Eccezioni: ricovero, oncologica, salvavita.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Malattia Sanita
    Periodo Retribuzione
    Mesi 1-9 100%
    Mesi 10-12 90%
    Mesi 13-18 50%
    Gravi patologie Comporto 36 mesi

    Comporto 18 mesi

    Il comporto e’ di 18 mesi nel triennio precedente l’evento. Esteso a 36 mesi per gravi patologie (oncologiche, dialisi, trapianti, salvavita certificate).

    Trascorso il comporto: aspettativa non retribuita fino a 18 mesi e poi licenziamento per superamento.

    Visita fiscale Polo Unico

    Visite fiscali gestite dal Polo Unico INPS. Fasce di reperibilita nel pubblico:

    • 9-13 e 15-18 tutti i giorni inclusi sabato, domenica, festivi

    Assenza ingiustificata = sanzione disciplinare + decurtazione retribuzione del giorno + dei successivi fino a esibizione certificato.

    Decurtazione primi 10 giorni

    Art. 71 D.L. 112/2008: nei primi 10 giorni di malattia il dipendente Sanita perde:

    • Indennita specifiche (infermiere €92, malattie infettive €70)
    • Indennita di turno
    • Salario accessorio decentrato
    • Buoni pasto del giorno

    Eccezioni: ricovero, day hospital, infortunio sul lavoro, oncologica, salvavita. Eccezione operatori Pronto Soccorso/Anestesia: alcune indennita restano per inquadramento specifico.

    Casi pratici

    Tizia – Infermiera con 8 mesi oncologica
    Tizia, infermiera diagnosticata tumore mammario. Comporto esteso a 36 mesi. 8 mesi di assenza retribuiti al 100%. Coperto da supplente assunzione temporanea ASL.
    Caia – OSS 3 giorni con decurtazione
    Caia, OSS, 3 giorni febbre. Perde ind. mal.inf. (€7), ind. turno proporzionale (€20), buoni pasto (€21). Tabellare e IIS interi.
    Sempronio – Visita fiscale domenica
    Sempronio, infermiere in malattia per gastroenterite. Visita fiscale di domenica alle 10:30 (fascia 9-13). Era a casa, regolare.

    Domande frequenti

    Comporto malattia infermiere?
    18 mesi nel triennio, esteso a 36 mesi per gravi patologie. Trascorso il comporto: aspettativa non retribuita fino a 18 mesi e poi licenziamento per superamento. Retribuzione decrescente 100/90/50%.
    Fasce di visita fiscale nel SSN?
    9-13 e 15-18 tutti i giorni inclusi sabato, domenica, festivi. Stesso regime del pubblico impiego (Polo Unico INPS). Assenza ingiustificata: procedimento disciplinare + decurtazione.
    Cosa perdo nei primi 10 giorni di malattia?
    Indennita di infermiere (€92), indennita malattie infettive (€70), indennita di turno proporzionale, salario accessorio decentrato, buoni pasto. Resta solo tabellare e IIS. Eccezioni: ricovero, oncologica, salvavita.
    Infortunio sul lavoro: la decurtazione si applica?
    No. L’infortunio sul lavoro e’ una delle eccezioni: la decurtazione primi 10gg non si applica. Inoltre INAIL paga indennita aggiuntiva. Procedure: denuncia immediata + visita medica aziendale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 12 DPR 602/1973 – Formazione e contenuto dei ruoli

    Art. 12 DPR 602/1973 – Formazione e contenuto dei ruoli

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

    2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche’ le modalita’ dell’intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

    3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo’ farsi luogo all’iscrizione.

    4. Il ruolo e’ sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

    4-bis. L’estratto di ruolo non e’ impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

  • Art. 164 Codice Civile: Simulazione delle convenzioni matrimoniali

    Art. 164 Codice Civile: Simulazione delle convenzioni matrimoniali

    Art. 164 c.c. – Simulazione delle convenzioni matrimoniali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

    Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali .