Autore: Andrea Marton

  • Art. 95 DPR 495/1992 – Segnali relativi agli animali

    Art. 95 DPR 495/1992 – Segnali relativi agli animali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali ANIMALI VAGANTI sono di due tipi: ANIMALI DOMESTICI (fig. II.24) e ANIMALI SELVATICI (fig. II.25); essi devono essere usati per presegnalare la vicinanza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali.

  • Art. 22 DPR 602/1973 – Attribuzione degli interessi

    Art. 22 DPR 602/1973 – Attribuzione degli interessi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

  • Art. 76 DPR 495/1992 – Segnali per le esigenze dell’autorità militare

    Art. 76 DPR 495/1992 – Segnali per le esigenze dell’autorità militare

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di cui all'articolo 38, comma 11, del codice, sono i seguenti: a) segnali di classe dei ponti; b) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni; c) segnali campali temporanei.

    2. I segnali di cui al comma 1 sono destinati, giusta la disposizione del richiamato articolo 38, comma 11, del codice, alle esigenze esclusive del traffico militare e, pertanto, sono diretti a regolare soltanto questo traffico e devono essere osservati esclusivamente dal personale militare nell'esercizio del traffico militare suddetto. Il comando militare territoriale competente stabilisce i luoghi ed i punti delle singole strade in cui le esigenze del traffico militare impongono la installazione dei segnali permanenti o temporanei rientranti in quelli stabiliti nel disciplinare di cui al comma 3, e li comunica al Ministero dei lavori pubblici e della difesa.

    3. Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori nonché le modalità di apposizione dei singoli segnali sono stabiliti con disciplinare del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    4. La installazione dei segnali va comunicata all'ente proprietario con l'indicazione del tempo in cui verrà effettuata. La installazione stessa è effettuata dal personale militare; il Comando competente può richiedere il concorso dell'ente proprietario, concordando con esso i tempi e le modalità di essa.

  • Art. 151 TUIR: Reddito complessivo delle società e degli enti co

    Art. 151 TUIR: Reddito complessivo delle società e degli enti co

    Art. 151 TUIR – Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti (ex art. 112)

    In vigore dal 07/10/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 7

    “1. Il reddito complessivo delle societa’ e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 73 e’ formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

    2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell’articolo 23.

    3. Tali redditi, ad eccezione dei redditi d’impresa di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 152, concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati all’articolo 10, comma 1, lettere a) e g). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell’articolo 101, comma 6.

    4. Dall’imposta lorda si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare un importo pari al diciannove per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1, dell’articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta, per il periodo nel quale la societa’ o l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al diciannove per cento dell’onere rimborsato.

    5. Per le societa’ commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni di cui al commi 1, 2 e 3 (1).”

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 7, comma 1 lett. a) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

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  • Art. 138 TUIR: Interruzione della tassazione di gruppo limita

    Art. 138 TUIR: Interruzione della tassazione di gruppo limita

    Art. 138 TUIR – Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad una o piu’ societa’ controllate non residenti prima del compimento del periodo di cui all’articolo 132, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto della disposizione di cui all’articolo 97, comma 2, nei due esercizi precedenti rientranti nel periodo di cui allo stesso articolo 132, comma 1. 2. Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad oltre due terzi delle societa’ controllate non residenti oltre a quello di cui al comma 1 si verifica l’effetto di cui all’articolo 137, comma 2, da calcolare proporzionalmente alle perdite fiscali delle societa’ non residenti di cui al presente comma.”

  • Art. 26 Reg. (UE) 2023/1114 – Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

    Art. 26 Reg. (UE) 2023/1114 – Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualora un emittente abbia violato l’articolo 19, fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette o non chiare, oppure fuorvianti, tale emittente e i membri del suo organo di amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore di tale token collegato ad attività per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.

    2. L’esclusione o la limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è privata di qualsiasi effetto giuridico.

    3. Spetta al possessore del token collegato ad attività presentare prove attestanti che l’emittente di tale token collegato ad attività ha violato l’articolo 19 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette o non chiare, oppure fuorvianti, e che tali informazioni hanno avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare tale token collegato ad attività.

    4. L’emittente e i membri del suo organo di amministrazione, direzione o controllo non sono responsabili delle perdite subite a causa dell’utilizzo delle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 19, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:

    a) è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; oppure

    b) non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori di cripto-attività a valutare l’opportunità di acquistare il token collegato ad attività.

    5. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.

  • Mobilita Sanita SSN: tra aziende e comando

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    La mobilita nel SSN segue l’art. 30 D.Lgs. 165/2001: passaggio diretto a un’altra azienda sanitaria previo assenso. Particolarita: mobilita inter-regionale per professioni sanitarie e’ diffusa (carenza infermieri Nord). Comando fino a 5 anni. Distacco sindacale e per progetti speciali (PNRR Sanita, missioni internazionali).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Mobilita Sanita
    Tipo Durata
    Mobilita volontaria art. 30 Definitiva
    Mobilita inter-aziendale (in ASL) Definitiva
    Mobilita inter-regionale Definitiva (con assenso)
    Comando Fino 5 anni
    Distacco Per durata incarico

    Mobilita inter-aziendale e regionale

    Il dipendente Sanita puo chiedere mobilita verso altra azienda sanitaria della stessa regione o di altra regione.

    Inter-regionale: frequente per infermieri per carenza al Nord. ASL/AO del Nord pubblicano avvisi periodicamente. Assenso dell’ASL di provenienza spesso problematico (Sud) per carenze locali.

    Specificita: mobilita compensativa

    La mobilita compensativa e’ una particolarita Sanita: due lavoratori di aziende diverse si scambiano reciprocamente posto.

    Esempio: Tizia infermiera di Trieste vuole tornare a Bari; Caia infermiere di Bari vuole andare a Trieste. Possono presentare istanza congiunta di mobilita compensativa: i due passi si compensano senza generare carenze.

    Procedura: domanda comune entrambe le aziende + assenso entrambe + valutazione equivalenza profilo/area. Decisione entro 60-90gg.

    Comando per progetti PNRR Sanita

    Il PNRR Sanita (Missione 6 del Piano) ha generato comandi temporanei di personale verso enti di coordinamento e progetti specifici (Case di Comunita, Ospedali di Comunita, Centrali Operative Territoriali).

    Comandi tipici: 1-3 anni, retribuzione a carico ente destinazione, eventuali indennita di progetto, rientro a fine missione.

    Casi pratici

    Tizia – Mobilita Trieste→Bari compensativa
    Tizia infermiera Trieste e Caia infermiera Bari fanno mobilita compensativa. Entrambe presentano istanza congiunta. Approvata da entrambe le aziende dopo 75gg. Scambio effettivo 1° marzo.
    Caia – Mobilita Nord-Sud
    Caia OSS ha vinto mobilita da Padova a Catania per ricongiungimento familiare. Assenso ASL Veneto dopo 6 mesi attesa (carenza locale). Mobilita effettiva al raggiungimento accordo.
    Sempronio – Comando PNRR Casa Comunita
    Sempronio infermiere AO Bologna in comando 2 anni alla Casa Comunita di Imola (progetto PNRR Sanita). Stipendio integrato con indennita progetto €250/mese. Rientro 2027.

    Domande frequenti

    Mobilita inter-regionale in Sanita?
    Si, possibile e frequente. ASL/AO del Nord (Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana) pubblicano periodicamente avvisi di mobilita per carenza infermieri. Assenso ASL provenienza puo essere lungo (carenze locali).
    Mobilita compensativa: cos'e'?
    Due lavoratori di aziende diverse si scambiano reciprocamente posto. Esempio: infermiera Trieste cambia con infermiera Bari. Istanza congiunta + assenso entrambe aziende + valutazione profilo equivalente. Decisione entro 60-90gg.
    Il comando in Sanita e' frequente?
    Si, per progetti PNRR (Case di Comunita, Ospedali Comunita), missioni internazionali (es. Croce Rossa), supporto a Protezione Civile in emergenze. Durata 1-3 anni, rientro a fine missione.
    Lo stipendio cambia con la mobilita inter-regionale?
    Il tabellare e IIS sono identici nazionali. Cambia il salario accessorio decentrato (Fondo aziendale diverso). Indennita Nord generalmente piu alte di Sud. Indennita di sede disagiata per piccoli ospedali isolati.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1266 Codice della Navigazione – Enti portuali

    Art. 1266 Codice della Navigazione – Enti portuali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni del codice, le disposizioni relative alla costituzione e all’ordinamento del Consorzio autonomo del porto di Genova, del Provveditorato al porto di Venezia, dell’Ente autonomo del porto di Napoli, delle aziende dei magazzini generali di Trieste [e di Fiume] (1). (1) Il riferimento a Fiume deve ritenersi venuto meno per effetto delle disposizioni contenute nel Trattato di pace tra l’Italia e le potenze alleate ed associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430.

  • Art. 5 DPR 448/1988 – Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

    Art. 5 DPR 448/1988 – Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

  • Art. 28-ter DPR 602/1973 – Compensazione volontaria con crediti d’imposta

    Art. 28-ter DPR 602/1973 – Compensazione volontaria con crediti d’imposta

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione.

    2. Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

    3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme e le riversa nei limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.

    4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione.

    6. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di attuazione, i limiti e le condizioni per l’applicazione del presente articolo.

  • Art. 437 Codice della Navigazione – Deposito o vendita delle cose

    Art. 437 Codice della Navigazione – Deposito o vendita delle cose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo, può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria del luogo di scaricazione a depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte delle cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi di controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una somma pari all'ammontare del credito del vettore.

  • Art. 464 Codice della Navigazione – Forma e trasferimento dell’originale di polizza rilasciato al caricatore

    Art. 464 Codice della Navigazione – Forma e trasferimento dell’originale di polizza rilasciato al caricatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco rilasciato al caricatore può essere al portatore, all'ordine o nominativo. Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore, all'ordine o nominativi. Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della polizza nominativa non è richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto negli articoli 2022 e seguenti del codice civile.