Art. 5 DPR 448/1988 – Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'articolo 5 del DPR 448/1988 prevede la costituzione di sezioni specializzate di polizia giudiziaria presso ciascuna procura della Repubblica del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. A queste sezioni è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione nel settore minorile. La norma risponde all'esigenza di affidare le indagini sui reati commessi da minorenni a operatori di polizia formati per relazionarsi con adolescenti in modo adeguato alle loro caratteristiche evolutive, evitando approcci che potrebbero compromettere la genuinità delle dichiarazioni o traumatizzare ulteriormente il minore.
Indice dei contenuti
La specializzazione della polizia giudiziaria minorile: perché è necessaria
La scelta di prevedere sezioni specializzate di polizia giudiziaria dedicate ai procedimenti minorili non è meramente organizzativa: riflette la consapevolezza che il contatto di un minorenne con le forze dell'ordine è un momento delicato che richiede competenze specifiche. Un interrogatorio condotto con metodi appropriati per un adulto può risultare traumatizzante per un adolescente, indurre false confessioni o compromettere la genuinità delle dichiarazioni. La specializzazione del personale mira a ridurre questi rischi.
Il riferimento alle «specifiche attitudini e preparazione» indica che non è sufficiente un generico interesse per il settore minorile: il personale assegnato a queste sezioni deve aver ricevuto una formazione mirata, che include elementi di psicologia dell'età evolutiva, tecniche di ascolto adattate ai minori, conoscenza del quadro normativo specialistico e capacità di collaborare con i servizi sociali e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Nella prassi, questa formazione è garantita da percorsi formativi specifici organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dagli enti di formazione delle forze di polizia.
La struttura delle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni
Le sezioni sono istituite presso ciascuna procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni. A differenza delle sezioni di polizia giudiziaria ordinarie previste dall'articolo 56 del codice di procedura penale, quelle minorili si caratterizzano per la loro vocazione specializzata: non si limitano a svolgere le indagini disposte dal PM, ma partecipano attivamente alla valutazione della personalità del minore, raccogliendo informazioni sul suo contesto familiare, scolastico e sociale che confluiranno negli accertamenti previsti dall'articolo 9 del decreto.
Sul piano operativo, le sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni sono composte da personale della Polizia di Stato (in genere appartenente alla Divisione anticrimine o alla Polizia postale per i reati informatici), dell'Arma dei Carabinieri (Nuclei investigativi a competenza minorile) e della Guardia di finanza per i reati economici che coinvolgono minorenni. La direzione delle indagini spetta al PM minorile, che coordina le attività delle sezioni specializzate.
Il raccordo con i servizi sociali e i servizi minorili
Un tratto distintivo dell'attività della polizia giudiziaria minorile è il raccordo costante con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e con i servizi sociali degli enti locali. L'articolo 6 del DPR 448/1988 prevede che l'autorità giudiziaria si avvalga di questi servizi in ogni stato e grado del procedimento, e la polizia giudiziaria è il primo anello di questa catena. Quando un minorenne viene arrestato o fermato, gli ufficiali e gli agenti di polizia devono immediatamente informare i servizi minorili (articolo 18), che intervengono sin dalle prime ore per valutare la situazione del minore e proporre le misure più adeguate.
Questo raccordo è particolarmente importante nei casi di minori stranieri non accompagnati, di minori vittima di abusi o sfruttamento, e di minori con disturbi psichici o dipendenze. In queste situazioni, la risposta penale non può prescindere da una risposta assistenziale e sociale, e la polizia giudiziaria specializzata è in grado di attivare i canali appropriati sin dal primo contatto.
Il trattamento del minore durante le attività investigative
La specializzazione del personale si traduce in una serie di cautele operative durante le attività investigative. Le audizioni del minore devono svolgersi in luoghi appropriati, preferibilmente non negli uffici di polizia tradizionali, in orari compatibili con le esigenze scolastiche, e con la presenza del difensore e, ove possibile, di un genitore o di un esperto in psicologia dell'età evolutiva. Le tecniche di ascolto devono essere adattate all'età e alla capacità di comprensione del minore, evitando domande suggestive o formule tecnico-giuridiche incomprensibili.
La direttiva UE 2016/800, richiamata dall'articolo 1, impone agli Stati membri di garantire che i minori indagati o imputati siano interrogati in modo appropriato alla loro età e maturità. La sezione specializzata di polizia giudiziaria è lo strumento organizzativo attraverso cui questo obbligo viene concretamente rispettato nella fase delle indagini preliminari.
Criticità e prospettive
Nonostante la previsione normativa, l'effettiva specializzazione delle sezioni di polizia giudiziaria minorile è stata nel tempo oggetto di critiche da parte degli operatori del settore. La carenza di organici, i frequenti trasferimenti del personale specializzato ad altri uffici e la disomogeneità dei percorsi formativi hanno spesso compromesso la qualità dell'intervento investigativo. La dottrina e le istituzioni di settore hanno più volte segnalato la necessità di rafforzare la stabilità degli organici e di prevedere percorsi formativi obbligatori e periodicamente aggiornati per il personale assegnato alle sezioni minorili.
Raccordo con la direttiva UE 2016/800 e la formazione continua
La direttiva UE 2016/800 richiede che il personale a contatto con i minori imputati riceva formazione specializzata. Per la polizia giudiziaria minorile questo significa non solo una formazione iniziale al momento dell'assegnazione alla sezione specializzata, ma un aggiornamento continuo sulle nuove metodologie di ascolto, sulle tecniche investigative adattate all'eta evolutiva e sulle evoluzioni normative in materia minorile. Molti esperti del settore hanno sottolineato come la qualita della formazione del personale di polizia giudiziaria sia un fattore determinante per la genuinita delle dichiarazioni raccolte e per la tenuta probatoria delle indagini nei procedimenti minorili.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Dove sono istituite le sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni?
Presso ciascuna procura della Repubblica del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Non si tratta di un ufficio autonomo, ma di una sezione specializzata all'interno della procura.
Che requisiti deve avere il personale assegnato alle sezioni minorili?
Deve avere specifiche attitudini e preparazione nel settore minorile: formazione in psicologia dell'eta evolutiva, tecniche di ascolto adattate ai giovani, conoscenza della normativa speciale e capacita di collaborare con i servizi sociali e i servizi minorili.
Un minore puo essere interrogato da qualunque agente di polizia?
In linea di principio le attivita investigative sui reati commessi da minorenni devono essere condotte dalla sezione specializzata. La direttiva UE 2016/800 impone che le audizioni si svolgano in modo adeguato all'eta e alla maturita del minore.
La polizia giudiziaria minorile deve informare qualcuno quando prende contatto con un minore?
Si. In caso di arresto o fermo, l'articolo 18 del DPR 448/1988 impone di dare immediata notizia al PM minorile, all'esercente la responsabilita genitoriale e di informare tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
L'articolo 5 del DPR 448/1988 prevede la costituzione di sezioni specializzate di polizia giudiziaria presso ciascuna procura della Repubblica del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. A queste sezioni è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione nel settore minorile. La norma risponde all'esigenza di affidare le indagini sui reati commessi da minorenni a operatori di polizia formati per relazionarsi con adolescenti in modo adeguato alle loro caratteristiche evolutive, evitando approcci che potrebbero compromettere la genuinità delle dichiarazioni o traumatizzare ulteriormente il minore.Indice dei contenuti
La specializzazione della polizia giudiziaria minorile: perché è necessaria
La scelta di prevedere sezioni specializzate di polizia giudiziaria dedicate ai procedimenti minorili non è meramente organizzativa: riflette la consapevolezza che il contatto di un minorenne con le forze dell'ordine è un momento delicato che richiede competenze specifiche. Un interrogatorio condotto con metodi appropriati per un adulto può risultare traumatizzante per un adolescente, indurre false confessioni o compromettere la genuinità delle dichiarazioni. La specializzazione del personale mira a ridurre questi rischi.
Il riferimento alle «specifiche attitudini e preparazione» indica che non è sufficiente un generico interesse per il settore minorile: il personale assegnato a queste sezioni deve aver ricevuto una formazione mirata, che include elementi di psicologia dell'età evolutiva, tecniche di ascolto adattate ai minori, conoscenza del quadro normativo specialistico e capacità di collaborare con i servizi sociali e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Nella prassi, questa formazione è garantita da percorsi formativi specifici organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dagli enti di formazione delle forze di polizia.
La struttura delle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni
Le sezioni sono istituite presso ciascuna procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni. A differenza delle sezioni di polizia giudiziaria ordinarie previste dall'articolo 56 del codice di procedura penale, quelle minorili si caratterizzano per la loro vocazione specializzata: non si limitano a svolgere le indagini disposte dal PM, ma partecipano attivamente alla valutazione della personalità del minore, raccogliendo informazioni sul suo contesto familiare, scolastico e sociale che confluiranno negli accertamenti previsti dall'articolo 9 del decreto.
Sul piano operativo, le sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni sono composte da personale della Polizia di Stato (in genere appartenente alla Divisione anticrimine o alla Polizia postale per i reati informatici), dell'Arma dei Carabinieri (Nuclei investigativi a competenza minorile) e della Guardia di finanza per i reati economici che coinvolgono minorenni. La direzione delle indagini spetta al PM minorile, che coordina le attività delle sezioni specializzate.
Il raccordo con i servizi sociali e i servizi minorili
Un tratto distintivo dell'attività della polizia giudiziaria minorile è il raccordo costante con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e con i servizi sociali degli enti locali. L'articolo 6 del DPR 448/1988 prevede che l'autorità giudiziaria si avvalga di questi servizi in ogni stato e grado del procedimento, e la polizia giudiziaria è il primo anello di questa catena. Quando un minorenne viene arrestato o fermato, gli ufficiali e gli agenti di polizia devono immediatamente informare i servizi minorili (articolo 18), che intervengono sin dalle prime ore per valutare la situazione del minore e proporre le misure più adeguate.
Questo raccordo è particolarmente importante nei casi di minori stranieri non accompagnati, di minori vittima di abusi o sfruttamento, e di minori con disturbi psichici o dipendenze. In queste situazioni, la risposta penale non può prescindere da una risposta assistenziale e sociale, e la polizia giudiziaria specializzata è in grado di attivare i canali appropriati sin dal primo contatto.
Il trattamento del minore durante le attività investigative
La specializzazione del personale si traduce in una serie di cautele operative durante le attività investigative. Le audizioni del minore devono svolgersi in luoghi appropriati, preferibilmente non negli uffici di polizia tradizionali, in orari compatibili con le esigenze scolastiche, e con la presenza del difensore e, ove possibile, di un genitore o di un esperto in psicologia dell'età evolutiva. Le tecniche di ascolto devono essere adattate all'età e alla capacità di comprensione del minore, evitando domande suggestive o formule tecnico-giuridiche incomprensibili.
La direttiva UE 2016/800, richiamata dall'articolo 1, impone agli Stati membri di garantire che i minori indagati o imputati siano interrogati in modo appropriato alla loro età e maturità. La sezione specializzata di polizia giudiziaria è lo strumento organizzativo attraverso cui questo obbligo viene concretamente rispettato nella fase delle indagini preliminari.
Criticità e prospettive
Nonostante la previsione normativa, l'effettiva specializzazione delle sezioni di polizia giudiziaria minorile è stata nel tempo oggetto di critiche da parte degli operatori del settore. La carenza di organici, i frequenti trasferimenti del personale specializzato ad altri uffici e la disomogeneità dei percorsi formativi hanno spesso compromesso la qualità dell'intervento investigativo. La dottrina e le istituzioni di settore hanno più volte segnalato la necessità di rafforzare la stabilità degli organici e di prevedere percorsi formativi obbligatori e periodicamente aggiornati per il personale assegnato alle sezioni minorili.
Raccordo con la direttiva UE 2016/800 e la formazione continua
La direttiva UE 2016/800 richiede che il personale a contatto con i minori imputati riceva formazione specializzata. Per la polizia giudiziaria minorile questo significa non solo una formazione iniziale al momento dell'assegnazione alla sezione specializzata, ma un aggiornamento continuo sulle nuove metodologie di ascolto, sulle tecniche investigative adattate all'eta evolutiva e sulle evoluzioni normative in materia minorile. Molti esperti del settore hanno sottolineato come la qualita della formazione del personale di polizia giudiziaria sia un fattore determinante per la genuinita delle dichiarazioni raccolte e per la tenuta probatoria delle indagini nei procedimenti minorili.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Dove sono istituite le sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni?
Presso ciascuna procura della Repubblica del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Non si tratta di un ufficio autonomo, ma di una sezione specializzata all'interno della procura.
Che requisiti deve avere il personale assegnato alle sezioni minorili?
Deve avere specifiche attitudini e preparazione nel settore minorile: formazione in psicologia dell'eta evolutiva, tecniche di ascolto adattate ai giovani, conoscenza della normativa speciale e capacita di collaborare con i servizi sociali e i servizi minorili.
Un minore puo essere interrogato da qualunque agente di polizia?
In linea di principio le attivita investigative sui reati commessi da minorenni devono essere condotte dalla sezione specializzata. La direttiva UE 2016/800 impone che le audizioni si svolgano in modo adeguato all'eta e alla maturita del minore.
La polizia giudiziaria minorile deve informare qualcuno quando prende contatto con un minore?
Si. In caso di arresto o fermo, l'articolo 18 del DPR 448/1988 impone di dare immediata notizia al PM minorile, all'esercente la responsabilita genitoriale e di informare tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.