Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Comma 117 LB26: dati fatture elettroniche all’agente della riscossione

    Comma 117 LB26: dati fatture elettroniche all’agente della riscossione

    Comma 117 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Rottamazione Riscossione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; provvedimento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per le modalità attuative della lett. b-ter) dell’art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. 127/2015, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (rinvio espresso dal comma 118). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    117. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR, come da modifiche in corso di riprogrammazione, all’ articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 , dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: «b-ter) dall’Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

  • Art. 3 DPR 487/1994 – Bando di concorso

    Art. 3 DPR 487/1994 – Bando di concorso

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all’ articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

    2. Il bando di concorso deve contenere almeno: a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale; b) i requisiti generali richiesti per l’assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire; c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell’ articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all’articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l’ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell’idoneità; d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all’articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi; e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5; f) fermo restando la disciplina di cui all’ articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell’articolo 7; g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.

    3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l’amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

    4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all’articolo 5, comma 2, nonché della rappresentatività di genere nell’amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell’articolo 6.

    5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

    6. Il bando di concorso può fissare un contributo di partecipazione ai sensi dell’articolo 19, comma 8.

    7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall’amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l’amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell’accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 27 Reg. (UE) 2024/1689 – Valutazione d’impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio

    Art. 27 Reg. (UE) 2024/1689 – Valutazione d’impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Prima di utilizzare un sistema di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, ad eccezione dei sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere usati nel settore elencati nell'allegato III, punto 2, i deployer che sono organismi di diritto pubblico o sono enti privati che forniscono servizi pubblici e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 5, lettere b) e c), effettuano una valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali che l'uso di tale sistema può produrre. A tal fine, i deployer effettuano una valutazione che comprende gli elementi seguenti:

    a) una descrizione dei processi del deployer in cui il sistema di IA ad alto rischio sarà utilizzato in linea con la sua finalità prevista;

    b) una descrizione del periodo di tempo entro il quale ciascun sistema di IA ad alto rischio è destinato a essere utilizzato e con che frequenza;

    c) le categorie di persone fisiche e gruppi verosimilmente interessati dal suo uso nel contesto specifico;

    d) i rischi specifici di danno che possono incidere sulle categorie di persone fisiche o sui gruppi di persone individuati a norma della lettera c), del presente paragrafo tenendo conto delle informazioni trasmesse dal fornitore a norma dell'articolo 13;

    e) una descrizione dell'attuazione delle misure di sorveglianza umana, secondo le istruzioni per l'uso;

    f) le misure da adottare qualora tali rischi si concretizzino, comprese le disposizioni relative alla governance interna e ai meccanismi di reclamo.

    2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica al primo uso del sistema di IA ad alto rischio. Il deployer può, in casi analoghi, basarsi su valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali effettuate in precedenza o su valutazioni d'impatto esistenti effettuate da un fornitore. Se, durante l'uso del sistema di IA ad alto rischio, ritiene che uno qualsiasi degli elementi elencati al paragrafo 1 sia cambiato o non sia più aggiornato, il deployer adotta le misure necessarie per aggiornare le informazioni.

    3. Una volta effettuata la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il deployer notifica all'autorità di vigilanza del mercato i suoi risultati, presentando il modello compilato di cui al paragrafo 5 del presente articolo nell'ambito della notifica. Nel caso di cui all'articolo 46, paragrafo 1, i deployer possono essere esentati da tale obbligo di notifica.

    4. Se uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo è già rispettato mediante la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di cui al paragrafo 1 del presente articolo integra tale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

    5. L'ufficio per l'IA elabora un modello di questionario, anche attraverso uno strumento automatizzato, per agevolare i deployer nell'adempimento dei loro obblighi a norma del presente articolo in modo semplificato.

  • Art. 19 DPR 445/2000 – Modalità alternative all’autenticazione di copie

    Art. 19 DPR 445/2000 – Modalità alternative all’autenticazione di copie

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

  • Comma 596 LB 2026: proroga interventi e contributo sisma Ischia

    Comma 596 LB 2026: proroga interventi e contributo sisma Ischia

    Comma 596 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Casa Immobili

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; proroga al 31 dicembre 2026 del termine D.L. 109/2018 e stanziamento 4 milioni per il 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. L’attuazione è affidata alle ordinanze del Commissario straordinario di cui all’art. 17 del D.L. 109/2018, da adottare ai sensi dell’art. 18, comma 2, del medesimo decreto. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    596. Il termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , è prorogato al 31 dicembre 2026. Per le attività di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2026, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l’assegnazione del contributo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018 , nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all’ articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.

  • Art. 450 Codice della Navigazione – Deposito del carico

    Art. 450 Codice della Navigazione – Deposito del carico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere il carico, ovvero se si presentano più destinatari o v'è opposizione alla riconsegna, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al caricatore. Questi può disporre del carico a termini dell'articolo 1685 del codice civile, salva la facoltà del vettore di provvedere al deposito o alla vendita delle merci nei casi previsti dall'articolo dello stesso codice. Se il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal contratto, ritarda a ritirare il carico o se sorge controversia intorno all'esecuzione della consegna, il vettore può procedere al deposito delle merci presso un terzo a norma dell'articolo 1514 del codice civile o, trattandosi di merci soggette a rapido deterioramento, alla vendita per conto del destinatario a norma dell'articolo 1515 dello stesso codice, dandone avviso all'interessato. Sezione IV Del trasporto di cose determinate

  • Art. 451 Codice della Navigazione – Sostituibilità della nave

    Art. 451 Codice della Navigazione – Sostituibilità della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in mancanza di espresso divieto, ha facoltà di sostituire la nave designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il trasporto senza ritardo.

  • Art. 457 Codice della Navigazione – Dichiarazione d’imbarco

    Art. 457 Codice della Navigazione – Dichiarazione d’imbarco

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano. Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.

  • Art. 132 TUIR: Condizioni per l’efficacia dell’opzione

    Art. 132 TUIR: Condizioni per l’efficacia dell’opzione

    Art. 132 TUIR – Condizioni per l’efficacia dell’opzione

    In vigore dal 20/12/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 07/10/2015 n. 192 Articolo 12

    “1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell’articolo 133, l’opzione di cui all’articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed e’ irrevocabile. Al termine del quinquennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita’ e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio (1).

    2. L’efficacia dell’opzione e’ altresi’ subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

    a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti, cosi’, come definite dall’articolo 133;

    b) identita’ dell’esercizio sociale di ciascuna societa’ controllata con quello della societa’ o ente controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali;

    c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui all’articolo 131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all’articolo 133, da parte dei soggetti iscritti all’albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l’obbligo della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell’organo sociale cui compete l’amministrazione della societa’ di un bilancio volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d’imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo;

    d) attestazione rilasciata da ciascuna societa’ controllata non residente secondo le modalita’ previste dal decreto di cui all’articolo 142 dalla quale risulti:

    1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c);

    2) l’impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell’imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dell’Amministrazione finanziaria;

    d-bis) (lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’art. 7, comma 3, lett. a) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156).

    3. Al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la societa’ controllante accede al regime previsto dalla presente sezione; la medesima societa’ controllante puo’ interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell’opzione. In particolare dall’istanza di interpello dovra’ risultare:

    a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all’esercizio dell’opzione ai sensi dell’articolo 130, comma 2;

    b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l’indicazione di tutte le societa’ controllate;

    c) la denominazione, la sede sociale, l’attivita’ svolta, l’ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonche’ la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate di cui all’articolo 131, comma 2, l’eventuale diversa durata dell’esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversita’;

    d) la denominazione dei soggetti cui e’ stato attribuito l’incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell’avvenuta accettazione di tali incarichi;

    e) l’elenco delle imposte relativamente alle quali verra’ presumibilmente richiesto il credito di cui all’articolo 165.

    4. La risposta positiva dell’Agenzia delle entrate puo’ essere subordinata all’assunzione da parte del soggetto controllante dell’obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante puo’ a sua volta richiedere, oltre a quelle gia’ previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l’esclusione delle societa’ controllate di dimensioni non rilevanti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis.

    5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 possono essere comunicate all’Agenzia delle entrate con le modalita’ previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d’imposta durante il quale si sono verificate. La societa’ o ente controllante che intende accedere al regime previsto dalla presente sezione ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.”

    (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. f) decreto- legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 30 del citato decreto-legge n. 193 del 2016.

  • CCNL Sanita SSN: aree e profili sanitari

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    Il CCNL Comparto Sanita 2024 ha quattro aree: Operatori, Operatori esperti, Funzionari, Elevate Professionalita (EP). Profili principali: OSS (Operatori esperti), infermieri e ostetriche (Funzionari), tecnici sanitari (Funzionari), EP coordinatori di unita operativa. Dirigenza medica e dirigenza delle professioni sanitarie hanno CCNL separati (Area Sanita Dirigenti).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Aree CCNL Sanita 2024
    Area Profili Titolo
    Operatori Ausiliari, OTA, operatori generici Scuola obbligo
    Operatori esperti OSS (Operatori Socio-Sanitari) Qualifica OSS regionale
    Funzionari (Assistenza) Infermieri, Ostetriche, Tecnici Radiologia, Lab, Fisioterapisti, Logopedisti, Educatori Laurea sanitaria
    Funzionari (Amministrativi) Amministrativi ospedalieri, contabili Laurea
    EP Coordinatori UO, Caposala, Responsabili reparto Laurea + master specializzazione

    Le quattro aree del comparto

    Il CCNL Sanita 2024 riconosce 4 aree:

    • Operatori: ausiliari, OTA (operatori tecnici addetti), operatori generici (pulizie, magazzino, sorveglianza)
    • Operatori esperti: OSS (Operatori Socio-Sanitari) con qualifica regionale 1000h + tirocinio
    • Funzionari: tutte le professioni sanitarie riconosciute (infermieri, ostetriche, fisioterapisti, tecnici radiologia/laboratorio, logopedisti, dietisti, educatori, podologi, ecc.) + amministrativi e tecnici amministrativi laureati
    • Elevate Professionalita (EP): coordinatori UO, caposala (master + esperienza), responsabili di reparto, posizioni organizzative complesse

    Infermieri: la professione di base SSN

    Gli infermieri sono la professione piu numerosa del SSN (~270.000). Inquadramento: area Funzionari sezione Assistenza, con DSS specifici.

    Titoli richiesti:

    • Laurea triennale in Infermieristica
    • Iscrizione Ordine Professioni Infermieristiche (OPI)
    • Concorso pubblico bandito dall’azienda sanitaria

    Carriera: infermiere base → infermiere senior (DSS superiore) → infermiere coordinatore (EP, con master in Coordinamento) → dirigente delle professioni sanitarie (CCNL Dirigenza separato).

    OSS: la figura piu diffusa

    L’OSS (Operatore Socio-Sanitario) e’ il profilo piu rappresentato dopo gli infermieri (~120.000 nel SSN). Inquadramento area Operatori esperti.

    Mansioni: igiene e cura della persona, mobilizzazione, alimentazione, supporto agli infermieri nelle attivita assistenziali. La qualifica OSS richiede corso regionale 1000h + tirocinio + esame finale.

    Da non confondere con OTA (Operatori Tecnici Addetti, area Operatori, qualifica regionale piu breve, mansioni meno qualificate).

    Casi pratici

    Tizia – Infermiera reparto medicina
    Tizia, infermiera area Funzionari DSS2, lavora in medicina interna ospedale. Stipendio €2.200 + IIS €540 + ind. infermiere €92 + indennita malattie infettive €70 + indennita turno = €3.000+ lordi/mese.
    Caia – OSS in RSA pubblica
    Caia, OSS area Operatori esperti DSS1, lavora in RSA ASL Toscana. Stipendio €1.700 + IIS €500 + ind. malattie infettive €60 + ind. turno €145 = €2.405 lordi.
    Sempronio – Caposala chirurgia (EP)
    Sempronio, EP coordinatore UO chirurgia (laurea infermieristica + master), 35 anni servizio. Stipendio €2.700 + IIS €580 + ind. posizione complessa €700 + risultato €180 = €4.160 lordi.

    Domande frequenti

    Le aree del CCNL Sanita?
    Quattro: Operatori (ausiliari), Operatori esperti (OSS), Funzionari (infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ecc.), Elevate Professionalita (coordinatori, caposala). Dirigenza medica e sanitaria ha CCNL separato.
    Quanto guadagna un infermiere SSN?
    Stipendio totale circa €2.800-3.300 lordi/mese (DSS1-DSS3), comprese indennita standard. Variabile in base a turni, malattie infettive, sede disagiata, anzianita. Tredicesima a dicembre.
    Differenza tra OSS e infermiere?
    L’OSS assiste l’infermiere nelle cure di base (igiene, mobilizzazione, alimentazione). Non puo somministrare farmaci, gestire cateteri venosi, etc. (riservato infermieri). Qualifica regionale 1000h vs laurea triennale dell’infermiere.
    Posso lavorare nel SSN senza essere medico?
    Si, come infermiere, OSS, ostetrica, fisioterapista, tecnico radiologia/laboratorio, logopedista, dietista, educatore, amministrativo o tecnico amministrativo. Concorso pubblico bandito dalla singola azienda sanitaria.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 4 L. 194/1978

    Art. 4 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’ articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405 , o a una struttura sociosanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

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  • Art. 77 DPR 602/1973 – Iscrizione di ipoteca sui beni del debitore

    Art. 77 DPR 602/1973 – Iscrizione di ipoteca sui beni del debitore

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.

    1-bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo’ iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purche’ l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

    2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.

    2-bis. L’agente della riscossione e’ tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ iscritta l’ipoteca di cui al comma 1.