Comma 702 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MEF e Autorità delegata affari regionali, previo parere CTFS, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge per i sistemi integrati di monitoraggio; entro ulteriori 6 mesi le modalità di monitoraggio del Sistema di cui al comma 699. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell’ , entroarticolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati sistemi operativi e modalità integrate di monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall’ , articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, e , senza nuovi o maggiori oneri a caricodall’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 della finanza pubblica. Entro i successivi sei mesi sono determinate le modalità di monitoraggio del Sistema di cui al comma
699. Ai fini del monitoraggio per calcolare la spesa destinata ai servizi sociali di ogni ATS, in modo da permettere il confronto con il livello di spesa di riferimento, sono considerate tutte le spese impegnate nella missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia degli schemi di bilancio degli enti da parte degli enti locali che forniscono servizi sociali nel rispettivo ATS, al netto dei trasferimenti reciproci e delle spese afferenti al settore sanitario.
Norme modificate da questi commi
- Art. 12 TUIR (comma 702): richiamato come perimetro delle detrazioni per carichi di famiglia, oggi profondamente ridimensionato dall’AUU; il monitoraggio del comma 702 fornisce la base informativa per valutare la transizione dal sostegno fiscale al sostegno tramite servizi e prestazioni universali
- Art. 117 Costituzione (comma 702): il monitoraggio attua il principio dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
- Art. 118 Costituzione (comma 702): principio di leale collaborazione e di sussidiarietà nella gestione dei servizi sociali tra Stato, regioni e comuni
- Art. 81 Costituzione (comma 702): clausola di invarianza finanziaria in coerenza con l’equilibrio di bilancio costituzionale
In sintesi
Quadro complessivo e ratio
Il comma 702 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) si inserisce nel più ampio cantiere normativo dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, che riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali. La disposizione non istituisce nuovi servizi, ma costruisce l'infrastruttura informativa e di controllo necessaria a misurare quanto effettivamente i territori spendono per le politiche sociali e a confrontarlo con quanto sarebbe necessario spendere per garantire i LEPS. È la classica leva di accountability tipica del federalismo fiscale: senza misurazione standardizzata, non è possibile né perequare né sanzionare le inadempienze. La norma opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizione che la rende strutturalmente compatibile con i vincoli ex art. 81 della Costituzione e con i principi dell'art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (contabilità e finanza pubblica).
Il rinvio alla L. 234/2021 e ai fabbisogni standard
Il primo aggancio normativo essenziale è l'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha avviato il percorso di costruzione dei fabbisogni standard per le funzioni sociali dei comuni e degli ambiti territoriali, affidando alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) un ruolo centrale. La CTFS, istituita dall'art. 1, comma 29, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, opera presso il MEF e riunisce rappresentanti dei ministeri competenti, di ANCI, UPI, Regioni e SOSE. Il comma 702 richiede che le modalità di monitoraggio siano definite «previo parere» della CTFS: si tratta di un parere obbligatorio ma non vincolante, che assicura coerenza metodologica tra il monitoraggio della spesa sociale e il sistema, ormai consolidato, dei fabbisogni standard comunali.
L'aggancio al D.Lgs. 147/2017 e alla rete della protezione sociale
Il secondo riferimento è l'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (istitutivo del reddito di inclusione e poi trasformato dal RdC e dall'Assegno di Inclusione di cui al D.L. 4 maggio 2023, n. 48). L'art. 24 disciplina il sistema informativo dei servizi sociali (SIUSS) e i flussi informativi tra comuni, ATS, regioni e Stato. La rete della protezione e dell'inclusione sociale, prevista dall'art. 21 del medesimo decreto, costituisce la sede di confronto istituzionale in cui questi flussi vengono valorizzati. Il comma 702 riconnette dunque il nuovo monitoraggio al sistema preesistente, evitando la creazione di silos paralleli e valorizzando l'investimento già sostenuto su SIUSS.
L'aggancio alla L. 213/2023 e al sistema informativo unitario
Il terzo riferimento è l'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), che ha previsto la definizione di un sistema informativo unitario delle politiche sociali, anche con il coinvolgimento di INPS, ISTAT e MEF, finalizzato alla raccolta e all'integrazione dei dati sui beneficiari delle prestazioni sociali. Il comma 702 si innesta su questo solco, chiedendo che i decreti definiscano modalità «integrate» di monitoraggio: l'aggettivo è significativo, perché esclude la costruzione di nuove rilevazioni e impone l'utilizzo delle banche dati già esistenti (SIUSS, BDAP, ARCONet, ISEE) in chiave interoperabile.
Il monitoraggio del Sistema del comma 699
Il comma 702 prevede una scansione temporale a due tempi: entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge sono definiti i sistemi di monitoraggio integrati; entro i successivi 6 mesi sono determinate le modalità di monitoraggio del Sistema di cui al comma 699 della medesima LB 2026. Il rinvio interno al comma 699 collega il nuovo strumento a una specifica architettura del welfare locale prevista dalla stessa legge, da leggere unitariamente in sede di applicazione. La sequenza 12+6 mesi indica un orizzonte realistico di entrata a regime intorno all'inizio del 2028.
L'oggetto della misurazione: missione 12 al netto del sanitario
La parte più tecnica e operativa del comma 702 riguarda l'oggetto della misurazione. Ai fini del confronto tra spesa effettiva di ogni ATS e livello di spesa di riferimento si considerano «tutte le spese impegnate nella missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» degli schemi di bilancio degli enti locali che forniscono servizi sociali nell'ATS, «al netto dei trasferimenti reciproci e delle spese afferenti al settore sanitario». La missione 12 è la voce contabile in cui, nei bilanci armonizzati degli enti locali ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, confluiscono le spese per famiglia, infanzia, anziani, disabilità, povertà, servizio civile, cooperazione e diritti. Il netting dei trasferimenti reciproci tra enti dello stesso ATS evita la doppia contabilizzazione (un comune trasferisce all'ambito che spende per servizi: la spesa va contata una sola volta). L'esclusione del settore sanitario marca il perimetro: il comma 702 misura il sociale, non il socio-sanitario integrato a carico del fondo sanitario.
La clausola di invarianza finanziaria
Il comma 702 si chiude con la formula «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Ciò significa che l'attività di monitoraggio dovrà essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, valorizzando le strutture già operative (Ministero del lavoro, MEF, INPS, ISTAT, SOSE, CTFS). La clausola di invarianza è tipica delle disposizioni di tipo procedimentale e organizzativo e si coordina con l'art. 17, comma 7, della L. 196/2009, che impone la quantificazione e la copertura degli oneri non espressamente esclusi.
Profili problematici e nodi attuativi
L'efficacia del comma 702 dipenderà dalla qualità dei decreti attuativi. Alcuni nodi sono prevedibili. Primo: il perimetro effettivo della missione 12 non sempre coincide con i servizi sociali in senso stretto, perché comprende anche voci che richiedono interpretazione (ad esempio, parte delle spese per la prima infanzia confluisce in altre missioni a seconda della classificazione locale). Secondo: l'esclusione del sanitario è chiara in linea di principio, ma in concreto molti servizi sono socio-sanitari integrati e finanziati con quote miste, soprattutto nelle aree non autosufficienza ex L. 5 febbraio 1992, n. 104 e prevenzione e contrasto della violenza ex L. 19 luglio 2019, n. 69. Terzo: il livello di spesa di riferimento non è ancora oggi una grandezza univoca, in quanto si lega ai LEPS via via determinati per i diversi ambiti (servizi per la non autosufficienza ex L. 33/2023, povertà, infanzia, ecc.). Il decreto dovrà quindi disciplinare anche la metodologia di calcolo del riferimento, presumibilmente per blocchi tematici.
Implicazioni per i Comuni e gli ATS
Sul piano operativo, i comuni capofila degli ATS e gli enti locali che forniscono servizi sociali dovranno prepararsi a una maggiore qualità e tempestività delle rilevazioni. La missione 12 dovrà essere imputata con rigore, evitando classificazioni difformi tra enti dello stesso ATS. La rendicontazione dovrà essere coerente con i flussi BDAP-MOP del MEF e con i flussi SIUSS del Ministero del lavoro. È verosimile che i decreti attuativi prevedano una piattaforma unica di rilevazione, evitando duplicazioni. Le regioni, dal canto loro, dovranno raccordare i propri sistemi informativi regionali per i servizi sociali (laddove esistenti) con il sistema nazionale, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale che ha più volte ribadito la legittimità del coordinamento informativo nazionale anche su materie di competenza regionale (cfr. il principio di leale collaborazione ex artt. 117 e 118 Cost.).
Implicazioni per le famiglie beneficiarie
Per le famiglie beneficiarie di prestazioni sociali, il comma 702 non incide direttamente sull'erogazione: il monitoraggio è uno strumento di policy, non di accesso al servizio. Tuttavia, gli effetti sistemici nel medio periodo sono rilevanti: una migliore misurazione consente di intercettare i territori sotto-serviti e di indirizzare verso di essi le risorse perequative. La piena attuazione dei LEPS dovrebbe ridurre l'attuale eterogeneità territoriale nell'accesso ai servizi per anziani, infanzia, disabilità e povertà, ampliando concretamente l'orizzonte dei diritti sociali costituzionalmente garantiti.
Coordinamento con TUIR e altre misure di sostegno alle famiglie
Pur trattandosi di norma procedimentale sul monitoraggio, il comma 702 si lega indirettamente al sistema delle prestazioni economiche per i carichi di famiglia disciplinato dall'art. 12 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), oggi profondamente ridimensionato dall'introduzione dell'Assegno Unico Universale ex D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, e al sistema dell'Assegno di Inclusione (D.L. 48/2023). La direzione di marcia è chiara: ridurre il peso delle detrazioni nel TUIR e spostare il sostegno alle famiglie su prestazioni monetarie universalistiche e su servizi sociali misurabili. Il comma 702 fornisce la base informativa per valutare nel tempo l'efficacia di questa transizione.
Considerazioni finali
Il comma 702 è una norma tecnica, ma strategica. Costruisce un'infrastruttura di misurazione coerente con il federalismo fiscale e con l'attuazione dei LEPS, integrandosi con il sistema dei fabbisogni standard e con SIUSS. La sua riuscita dipenderà dalla qualità dei decreti attuativi e dalla capacità di valorizzare le banche dati già esistenti senza creare oneri aggiuntivi. Per i comuni e gli ATS si tratta di una sfida organizzativa di non poco conto, ma anche di un'opportunità: solo i territori che sapranno rappresentare correttamente la propria spesa e i propri fabbisogni potranno aspirare alla piena partecipazione alle quote di finanziamento perequativo.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - ATS che si prepara al nuovo monitoraggio
L'ATS «Tizio» aggrega 15 comuni con una popolazione complessiva di 180.000 abitanti e una spesa annua nella missione 12 dei bilanci di circa 9 milioni di euro (di cui 7 milioni impegnati direttamente dai comuni e 2 milioni trasferiti all'ambito capofila per la gestione associata). Con l'entrata in vigore del comma 702 e in attesa del decreto attuativo previsto entro 12 mesi, il comune capofila avvia un percorso preparatorio. Primo passaggio: ricognizione delle imputazioni nella missione 12 di tutti i 15 comuni, verificando l'omogeneità di classificazione tra spese per infanzia, anziani, disabilità e povertà. Si scopre che alcuni comuni imputano i centri estivi (commi 222-223 della stessa LB 2026) nella missione 12, altri nella missione 6 (politiche giovanili); si concorda una linea guida interna in coerenza con il principio della prevalenza funzionale. Secondo passaggio: censimento dei trasferimenti reciproci tra comuni e ambito, da nettare ai fini del monitoraggio. Si rilevano 2 milioni di euro di trasferimenti dai comuni all'ambito per la gestione associata, da escludere dal totale. Terzo passaggio: separazione delle spese sociali da quelle socio-sanitarie cofinanziate con il fondo sanitario regionale (per la non autosufficienza ex L. 33/2023): si quantificano circa 800.000 euro di spese socio-sanitarie da escludere. Il dato netto da rappresentare al sistema nazionale è quindi pari a 9 - 2 - 0,8 = 6,2 milioni di euro, pari a circa 34 euro pro capite. L'ATS Tizio si prepara a confrontarsi con il livello di spesa di riferimento, una volta determinato in sede di decreto attuativo.
Caso pratico 2 - ATS sotto-servito e prospettive perequative
L'ATS «Caio» aggrega 20 comuni in area interna, con popolazione di 120.000 abitanti e una spesa nella missione 12, al netto dei trasferimenti reciproci e del sanitario, di 3,2 milioni di euro (circa 26 euro pro capite), inferiore al livello di riferimento ipotetico nazionale di circa 50 euro pro capite. Dal monitoraggio integrato previsto dal comma 702, emerge in modo strutturato il sotto-servimento dei servizi per la prima infanzia, per la non autosufficienza e per la povertà educativa. Sulla base di tali rilevazioni, e in coordinamento con gli strumenti previsti dalla L. 33/2023 (non autosufficienza), dal D.Lgs. 230/2021 (AUU) e dal D.L. 48/2023 (Assegno di Inclusione), il legislatore può valutare interventi perequativi e di finanziamento dedicato. L'ATS Caio, inoltre, potrà utilizzare i dati di monitoraggio per partecipare in modo più consapevole ai bandi di rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e ai Fondi per i centri estivi e i servizi socio-educativi territoriali (commi 222-223 della LB 2026). Il caso illustra come il comma 702, pur essendo una norma di sistema, possa tradursi in concrete opportunità per i territori che sapranno rappresentare correttamente la propria spesa e i propri fabbisogni.
Domande frequenti
Cos'è un Ambito Territoriale Sociale (ATS) e perché il comma 702 lo prende come unità di misurazione?
L'Ambito Territoriale Sociale è l'unità di programmazione e gestione associata dei servizi sociali, prevista dall'art. 8, comma 3, lettera a), della L. 8 novembre 2000, n. 328, e poi richiamata dall'art. 23 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e dalla L. 23 marzo 2023, n. 33 sulla non autosufficienza. Ogni ATS aggrega più comuni (spesso coincidenti con i distretti socio-sanitari) e gestisce in forma associata l'erogazione dei servizi alla persona. La scelta dell'ATS come unità di misurazione del comma 702 risponde all'esigenza di confrontare la spesa effettiva con il livello di riferimento dei LEPS a un livello di aggregazione significativo, evitando le distorsioni statistiche dei singoli comuni piccoli. La metrica utilizza le spese della missione 12 dei bilanci armonizzati ex D.Lgs. 118/2011, al netto dei trasferimenti reciproci e delle spese sanitarie.
Qual è il ruolo della Commissione tecnica per i fabbisogni standard nel comma 702?
La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), istituita dall'art. 1, comma 29, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e operante presso il MEF, fornisce un parere obbligatorio (ma non vincolante) sui decreti attuativi del comma 702. La ratio è assicurare la coerenza metodologica tra il monitoraggio della spesa sociale e il sistema dei fabbisogni standard comunali, ormai consolidato. La CTFS riunisce rappresentanti dei ministeri competenti, di ANCI, UPI, Regioni e di SOSE (la società che elabora gli studi tecnici alla base dei fabbisogni). Il rinvio interno all'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, conferma la volontà di leggere il monitoraggio della spesa sociale come un tassello del più ampio percorso di costruzione dei fabbisogni standard per le funzioni sociali.
Quali banche dati e flussi informativi saranno utilizzati per il monitoraggio?
Il comma 702 fa espresso riferimento alle modalità già previste dall'art. 24 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 (SIUSS - Sistema informativo unitario dei servizi sociali) e dall'art. 1, comma 496, lett. a), della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (sistema informativo integrato delle politiche sociali). L'aggettivo «integrate» impone di valorizzare le banche dati già esistenti: BDAP del MEF per i bilanci armonizzati, SIUSS del Ministero del lavoro per i beneficiari, ARCONet per la rendicontazione, ISEE per l'individuazione delle situazioni economiche. La scelta è coerente con la clausola di invarianza finanziaria: si evita di costruire una nuova rilevazione dedicata e si lavora sull'interoperabilità tra i sistemi esistenti. Resta da definire, in sede di decreto, quale piattaforma operativa centralizzata sarà designata come front-end per gli ATS.
Cosa significa che il monitoraggio considera la «missione 12» al netto del settore sanitario?
Negli schemi di bilancio armonizzati degli enti locali (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) la missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia raggruppa le spese per famiglia, infanzia, anziani, disabilità, povertà, servizio civile e cooperazione sociale. Il comma 702 prescrive che, per il monitoraggio, si considerino tutte le spese impegnate nella missione 12 dagli enti locali dell'ATS, sottraendo: a) i trasferimenti reciproci tra enti dello stesso ATS, per evitare doppie contabilizzazioni quando un comune trasferisce risorse all'ambito che le spende; b) le spese afferenti al settore sanitario, perché il monitoraggio riguarda il sociale e non il socio-sanitario integrato a carico del fondo sanitario nazionale. La metrica garantisce confronti omogenei tra ATS sulla sola dimensione sociale.
Il comma 702 ha effetti immediati sui servizi alle famiglie?
No, il comma 702 ha natura procedimentale e organizzativa e non incide direttamente sull'accesso ai servizi sociali da parte delle famiglie. La norma costruisce l'infrastruttura informativa per misurare la spesa effettiva degli ATS e confrontarla con il livello di riferimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) ex art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione. Gli effetti pratici emergeranno nel medio periodo: una migliore misurazione consente al legislatore di indirizzare le risorse perequative verso i territori sotto-serviti e di valutare l'efficacia delle politiche, anche in coordinamento con l'Assegno Unico Universale (D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230) e con l'Assegno di Inclusione (D.L. 4 maggio 2023, n. 48). I decreti attuativi saranno adottati entro 12+6 mesi dall'entrata in vigore della legge, quindi nel corso del 2027-2028.