Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Sanita: Legge 104, congedi e permessi sindacali

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    Il dipendente Sanita SSN ha diritto a 3 giorni mensili o 2h/giorno della L. 104/1992 per assistenza familiare con disabilita grave. Congedo straordinario L. 151/2001 art. 42 c.5 di max 2 anni al 100% (max €52.000/anno). Permessi RSU 40h/anno. Sciopero garantito per servizi essenziali con regole speciali (autoregolamentazione Garante).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Permessi e congedi
    Tipo Durata Retribuzione
    L.104 – 3gg mese 3 gg/mese 100%
    L.104 – 2h/giorno 2h se orario ≥6h 100%
    Congedo straord. L.151/2001 Max 2 anni biennale 100% fino €52.000/anno
    RSU 40h/anno 100%
    Sciopero servizi essenziali Limitato Decurtato

    Legge 104 nel SSN

    Il dipendente Sanita SSN che assiste familiare con disabilita grave (art. 3 c.3 L. 104/1992) ha diritto a 3 giorni mensili o 2h al giorno (1h se orario <6h).

    Specificita Sanita: la fruizione e’ concordata con il coordinatore per non compromettere la copertura del reparto. Frequente concentrazione in giornate specifiche (es. visite mediche, terapie del familiare).

    Congedo straordinario 2 anni

    Congedo straordinario L. 151/2001 art. 42 c.5: max 2 anni biennale al 100% (max €52.000/anno).

    Beneficiari in ordine: coniuge convivente, genitori, figli conviventi, fratelli/sorelle. Posto coperto da supplente.

    Diritto di sciopero nei servizi essenziali

    Il diritto di sciopero nel SSN e’ regolato dalla L. 146/1990 sui servizi pubblici essenziali. Il personale Sanita deve garantire:

    • Servizi essenziali: Pronto Soccorso, Sale operatorie urgenze, Terapie intensive, Dialisi, parto, oncologia
    • Contingenti minimi: 50-100% per i servizi essenziali, 30-50% per altri reparti
    • Preavviso obbligatorio: 10gg per organizzare turnazioni e informare il pubblico
    • Comandato: il personale designato per servizi essenziali non puo aderire allo sciopero

    Garante L. 146/1990 vigila sulle regole. Trattenuta retribuzione delle ore di sciopero.

    Casi pratici

    Tizia – Infermiera con figlio disabile
    Tizia infermiera, figlio 14 anni con disabilita grave. Usa 3gg L. 104 al mese per terapie. Concentra in 3 giornate consecutive concordate con caposala (1° lunedi del mese).
    Caia – Congedo straordinario per padre Alzheimer
    Caia OSS, padre Alzheimer convivente. Congedo straordinario 14 mesi al 100% (€2.260/mese). Posto coperto da supplente OSS. Rientra dopo 14 mesi senza perdere anzianita.
    Sempronio – Sciopero del 21 gennaio
    Sempronio, infermiere chirurgia, aderisce sciopero CGIL del 21 gennaio. Trattenuta retribuzione 8h × €19 = €152. Reparto comandato per garantire urgenze. Sempronio era in turno mattina non comandato.

    Domande frequenti

    Permessi L. 104 nel SSN?
    3 giorni mensili o 2h al giorno (1h se orario sotto 6h). Spettano per coniuge, figli, genitori, parenti entro II grado conviventi (III grado se necessita).
    Posso scioperare se sono infermiere?
    Si, ma con limitazioni della L. 146/1990 sui servizi essenziali. Devi garantire contingenti minimi per PS, terapie intensive, sale operatorie urgenze, dialisi, parto. Preavviso 10gg obbligatorio.
    Cos'e' il personale comandato?
    Personale designato dall’azienda per garantire i servizi essenziali durante lo sciopero. Non puo aderire allo sciopero per quelle ore. Designazione preventiva e comunicata 5gg prima.
    Congedo straordinario nel SSN?
    Si, fino a 2 anni nella vita lavorativa al 100% (max €52.000/anno) per assistere familiare disabile convivente. Beneficiari: coniuge, genitori, figli, fratelli/sorelle in ordine.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1 D.Lgs. 472/1997 – Oggetto del decreto sanzioni tributarie

    Art. 1 D.Lgs. 472/1997 – Oggetto del decreto sanzioni tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria.

  • Comma 683 LB26: imposta soggiorno proroga 2026 e quota disabilità

    Comma 683 LB26: imposta soggiorno proroga 2026 e quota disabilità

    Comma 683 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Disabilita Non Autosufficienza

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Si attende decreto attuativo (presumibilmente MEF di concerto con Ministero lavoro e politiche sociali e Autorità politica delegata alla disabilità) che definisca la metodologia di calcolo del «maggior gettito», la cadenza dei riversamenti dal comune al Fondo nazionale, gli obblighi di rendicontazione e le modalità di controllo. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    683. Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all’ articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , possono essere applicate anche nell’anno 2026. Il maggior gettito derivante dall’incremento dell’imposta di soggiorno incassato nell’anno 2026: a) per il 70 per cento è destinato agli impieghi previsti dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ; b) per il 30 per cento è destinato al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’ articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , per la finalità di cui all’articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l’assistenza ai minori di cui all’ articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

  • Art. 92 DPR 495/1992 – Segnale di banchina pericolosa

    Art. 92 DPR 495/1992 – Segnale di banchina pericolosa

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale BANCHINA PERICOLOSA (fig. II.21) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada con banchina cedevole o non praticabile, o il pericolo di caduta in una cunetta profonda o in un fosso in caso di accostamento.

    2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.

  • Art. 10 D.Lgs. 171/2005

    Art. 10 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Comma 840 LB26: requisiti di accesso al Fondo lavoratori spettacolo

    Comma 840 LB26: requisiti di accesso al Fondo lavoratori spettacolo

    Comma 840 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    840. All’ articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), la cifra: «30.000» è sostituita dalla seguente: «35.000»; b) alla lettera d), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda» e, all’ultimo periodo, le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera».

  • Art. 7 DPR 448/1988 – Notifiche all’esercente la potestà dei genitori

    Art. 7 DPR 448/1988 – Notifiche all’esercente la potestà dei genitori

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la potestà dei genitori.

  • Art. 25-bis L. 354/1975 – Commissioni regionali per il lavoro penitenziario

    Art. 25-bis L. 354/1975 – Commissioni regionali per il lavoro penitenziario

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.

    3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell’istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.

    4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all’esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all’interno degli istituti.

    5. Annualmente la direzione dell’istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all’organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.

    6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

    7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata.

  • Art. 73 DPR 602/1973 – Pignoramento cose del debitore in possesso di terzi

    Art. 73 DPR 602/1973 – Pignoramento cose del debitore in possesso di terzi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e’ dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell’esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.

    1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo puo’ essere effettuato dall’agente della riscossione anche con le modalita’ previste dall’articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.

  • Art. 11 L. 218/1995 – Rilevabilità del difetto di giurisdizione

    Art. 11 L. 218/1995 – Rilevabilità del difetto di giurisdizione

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d’ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 449 Codice della Navigazione – Controstallie straordinarie

    Art. 449 Codice della Navigazione – Controstallie straordinarie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Spirato il termine di controstallia per la caricazione, il comandante, previo avviso dato almeno ventiquattro ore prima, ha facoltà di partire senza attendere la caricazione o il suo completamento, restando sempre dovuti il nolo e il compenso di controstallia. Se il comandante non si avvale di questa facoltà, è dovuto per l'ulteriore sosta, fissata d'accordo col caricatore, un compenso di controstallia maggiorato della metà, ove non esista diverso patto, regolamento, o uso. Spirato il termine di controstallia per la scaricazione senza che questa sia stata compiuta, è dovuto un compenso di controstallia straordinaria per la durata e nella misura sopra indicate, salva la facoltà del comandante di scaricare le merci a norma dell'articolo 450.

  • Art. 522 Codice della Navigazione – Aggravamento del rischio

    Art. 522 Codice della Navigazione – Aggravamento del rischio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde se, per fatto dell'assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni. Tuttavia l'assicuratore risponde se il mutamento o l'aggravamento del rischio è stato determinato da atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni all'assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale l'assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha influito sull'avvenimento del sinistro o sulla misura dell'indennità in conseguenza di questo dovuta dall'assicuratore.