Autore: Andrea Marton

  • Art. 481 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 481 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'azione per contribuzione alle avarie comuni si prescrive col decorso di un anno dal termine del viaggio della nave o, se trattasi di viaggio circolare, dal termine del viaggio contributivo. DELLA RESPONSABILITÀ PER URTO DI NAVI

  • Art. 1271 Codice della Navigazione – Ufficio del lavoro portuale di Ferrara

    Art. 1271 Codice della Navigazione – Ufficio del lavoro portuale di Ferrara

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    A decorrere dal 21 aprile 1942 l’ufficio del lavoro portuale di Ferrara viene inquadrato nell’amministrazione della navigazione interna.

  • Art. 8 D.Lgs. 174/2016 – Organi della giurisdizione contabile

    Art. 8 D.Lgs. 174/2016 – Organi della giurisdizione contabile

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.

  • Art. 30 DPR 230/2000 – Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti

    Art. 30 DPR 230/2000 – Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima.

    2. Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attività di osservazione previste dall'articolo 13 della legge.

    3. Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.

    4. Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'articolo 115.

    5. Alle assegnazioni provvisorie e definitive, che comportino trasferimento dalla circoscrizione di un provveditorato regionale a quella di un altro provveditorato, provvede il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Nell'ambito della stessa circoscrizione dispone il provveditore regionale, informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati riservate dalla vigente normativa alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

  • Art. 13 T.U. Espropriazione – Contenuto ed effetti dell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità

    Art. 13 T.U. Espropriazione – Contenuto ed effetti dell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell’opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all’esproprio.

    2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone.

    3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.

    4. Se manca l’espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera.

    5. L’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni.

    6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

    7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l’esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4.

    8. Qualora il vincolo preordinato all’esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l’adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell’immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell’intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti.

  • Art. 168 Codice Civile: Impiego ed amministrazione del fondo

    Art. 168 Codice Civile: Impiego ed amministrazione del fondo

    Art. 168 c.c. – Impiego ed amministrazione del fondo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.

    I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

    L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale .

  • Art. 173 Codice Civile: Amministrazione

    Art. 173 Codice Civile: Amministrazione

    Art. 173 c.c. [Amministrazione] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 468 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    Art. 468 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ai contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione interna si applicano le norme di questo titolo, in quanto gli usi speciali non dispongano diversamente. DELLA CONTRIBUZIONE ALLE AVARIE COMUNI

  • Art. 90 DPR 495/1992 – Segnali di strettoia

    Art. 90 DPR 495/1992 – Segnali di strettoia

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale STRETTOIA SIMMETRICA (fig. II.17) deve essere usato per presegnalare un restringimento simmetrico della carreggiata costituente pericolo per la circolazione stradale.

    2. I segnali STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA (fig. II.18) e STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA (fig. II.19) devono essere usati quando il restringimento riguarda il lato sinistro o destro della carreggiata.

    3. Sulle strade a due o più corsie per senso di marcia le strettoie che comportano la riduzione del numero delle corsie sono indicate con i segnali di cui all'articolo 135, comma 20, VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI.

    4. Disposizioni particolari possono essere emanate dal Ministero dei lavori pubblici per organizzare la circolazione in presenza di strettoie.

  • Art. 158 TUIR: Plusvalenze e minusvalenze

    Art. 158 TUIR: Plusvalenze e minusvalenze

    Art. 158 TUIR – Plusvalenze e minusvalenze (1).

    In vigore dal 23/07/2016

    Modificato da: Legge del 07/07/2016 n. 122 Articolo 24

    “1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o piu’ navi relativamente alle quali e’ efficace l’opzione di cui all’articolo 155, l’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un’unita’ gia’ in proprieta’ dell’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente a quello nel quale e’ esercitata l’opzione per l’applicazione del presente regime, all’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio precedente a quello in cui l’opzione e’ esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell’articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d’imposta di efficacia dell’opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell’articolo 86, il costo non ammortizzato e’ determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 155.

    2. Nel caso in cui nel periodo d’imposta precedente quello di prima applicazione del regime di determinazione dell’imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l’agevolazione di cui all’articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, e’ aggiunto all’imponibile limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.

    3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, per l’applicazione del comma 1 e’ necessario che tali navi rappresentino l’80 per cento del valore dell’azienda al lordo dei debiti finanziari.”

    (1) Sull’applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 24, commi 3, 4 e 5 legge 7 luglio 2016 n. 122.

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  • Art. 5 L. 218/1995 – Azioni reali relative ad immobili siti all’estero

    Art. 5 L. 218/1995 – Azioni reali relative ad immobili siti all’estero

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 70 DPR 602/1973 – Beni invenduti

    Art. 70 DPR 602/1973 – Beni invenduti

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta’ del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

    2. I beni rimasti invenduti anche dopo l’applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l’asporto, e’ invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell’invito.

    3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.