Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Comma 731 LB26: nullità della rinuncia abdicativa alla proprietà

    Comma 731 LB26: nullità della rinuncia abdicativa alla proprietà

    Comma 731 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    731. L’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell’ articolo 827 del codice civile , è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.

  • Art. 99 DPR 495/1992 – Segnale semaforo

    Art. 99 DPR 495/1992 – Segnale semaforo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale SEMAFORO deve essere usato per presegnalare un impianto semaforico. Il suo impiego è obbligatorio sulle strade extraurbane.

    2. I tre dischi, rosso, giallo e verde, del simbolo del semaforo devono essere rifrangenti. Il disco giallo può essere sostituito con un segnale luminoso giallo lampeggiante.

    3. I tre dischi possono essere disposti in verticale (fig. II.31/a) o in orizzontale (fig. II.31/b) a seconda della disposizione effettiva delle lanterne del semaforo cui il segnale si riferisce.

    4. Le dimensioni del segnale devono essere di formato grande ovunque le condizioni di impianto lo consentano.

  • Art. 1270 Codice della Navigazione – Servizi di navigazione lagunare di Venezia

    Art. 1270 Codice della Navigazione – Servizi di navigazione lagunare di Venezia

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Rimangono attribuiti alla competenza dell’ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1) i servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia. (1) Ora direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell’art. 1, l. 31 ottobre 1967, n. 1085. Per il riordino degli uffici della Motorizzazione civile, vedi art. 106, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

  • Comma 314 LB 2026: incremento Fondo ordinario enti di ricerca

    Comma 314 LB 2026: incremento Fondo ordinario enti di ricerca

    Comma 314 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’università e della ricerca per il riparto delle risorse tra gli enti pubblici di ricerca, ai sensi del comma 315 LB 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    314. Per le finalità di cui al comma 312, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

  • Art. 488 Codice della Navigazione – Danni non derivanti da collisione materiale

    Art. 488 Codice della Navigazione – Danni non derivanti da collisione materiale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un'altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale. DELL'ASSISTENZA E SALVATAGGIO DEL RICUPERO E DEL RITROVAMENTO DI RELITTI Dell'assistenza e del salvataggio

  • Art. 5 D.Lgs. 198/2006

    Art. 5 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 497 Codice della Navigazione – Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

    Art. 497 Codice della Navigazione – Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La spesa per le indennità e per il compenso dovuti alla nave soccorritrice in caso di assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie comuni, anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto.

  • Art. 75-bis DPR 602/1973 – Dichiarazione stragiudiziale del terzo

    Art. 75-bis DPR 602/1973 – Dichiarazione stragiudiziale del terzo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, l’agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, puo’ chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e’ iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

    2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e’ fissato un termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

  • Art. 6 D.Lgs. 171/2005

    Art. 6 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Comma 405 LB26: infrastrutture STS per sanità transfrontaliera UE

    Comma 405 LB26: infrastrutture STS per sanità transfrontaliera UE

    Comma 405 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    405. Al fine di assicurare la continuità assistenziale nell’ambito dell’Unione europea mediante la realizzazione di infrastrutture che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero e consentono la traduzione e lo scambio delle ricette mediche elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, dei referti di laboratorio, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di diagnostica per immagini, tramite il Sistema tessera sanitaria, è autorizzata la spesa di euro 985.222 per l’anno 2026 e di euro 793.000 annui a decorrere dall’anno 2027, da gestire nell’ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. Le risorse di cui al presente comma costituiscono incremento del limite di spesa annuo della medesima convenzione.

  • Art. 124 TUIR: Interruzione della tassazione di gruppo prima

    Art. 124 TUIR: Interruzione della tassazione di gruppo prima

    Art. 124 TUIR – Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (3)

    In vigore dal 20/12/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 07/10/2015 n. 192 Articolo 12

    “1. Se il requisito del controllo, cosi’ come definito dall’articolo 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della societa’ o dell’ente controllante, per il periodo d’imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente:

    a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 2;

    b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa’ o ente controllante o da altra societa’ controllata secondo il regime di neutralita’ fiscale di cui all’articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola societa’ cedente o della sola societa’ cessionaria.

    2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo:

    a) la societa’ o l’ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d’acconto se il versamento complessivamente effettuato e’ inferiore a quello dovuto relativamente alle societa’ per le quali continua la validita’ dell’opzione;

    b) ciascuna societa’ controllata deve effettuare l’integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, cosi’ come risultanti dalla comunicazione di cui all’articolo 121.

    3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalita’ stabilite dal decreto di cui all’articolo 129, la societa’ o l’ente controllante puo’ attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia’ effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti e’ venuto meno il requisito del controllo.

    4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell’esclusiva disponibilita’ della societa’ o ente controllante. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122 sono attribuite alle societa’ che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle societa’ che le hanno prodotte e’ comunicato all’Agenzia delle entrate all’atto della comunicazione dell’esercizio dell’opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell’articolo 117, comma 3 (1).

    4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la societa’ o l’ente controllante e’ tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto (2).

    5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di una societa’ controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della societa’ o ente controllante con societa’ o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato puo’ continuare ove la societa’ o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l’effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell’accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la societa’ o ente controllante puo’ interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il decreto di cui all’articolo 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato.

    5-bis. La societa’ o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.

    6. L’articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa’ del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l’interruzione della tassazione di gruppo relativi all’imposta sulle societa’.”

    ———————

    (1) Comma cosi’ modificato dall’art. 7-quater, comma 27, lett. d), n. 1 decreto- legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 30 del citato decreto-legge n. 193 del 2016.

    (2) Comma aggiunto dall’art. 7-quater, comma 27, lett. d), n. 2 decreto- legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 30 del citato decreto-legge n. 193 del 2016.

    (3) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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  • Art. 62 DPR 602/1973 – Disposizioni particolari sui beni pignorabili

    Art. 62 DPR 602/1973 – Disposizioni particolari sui beni pignorabili

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. I beni di cui all’articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore e’ costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita’ del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

    1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e’ sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo’ aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso.

    2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall’articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell’espropriazione presso il debitore ancorche’ i fondi stessi siano affittati.