Autore: Andrea Marton

  • Art. 23 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi degli importatori

    Art. 23 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi degli importatori

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Prima di immettere sul mercato un sistema di IA ad alto rischio, gli importatori garantiscono che il sistema sia conforme al presente regolamento verificando che:

    a) il fornitore di tale sistema di IA ad alto rischio abbia eseguito la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 43;

    b) il fornitore abbia redatto la documentazione tecnica conformemente all'articolo 11 e all'allegato IV;

    c) il sistema rechi la necessaria marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47 e dalle istruzioni per l'uso;

    d) il fornitore abbia nominato un rappresentante autorizzato conformemente all'articolo 22, paragrafo 1.

    2. Qualora abbia motivo sufficiente di ritenere che un sistema di IA ad alto rischio non sia conforme al presente regolamento, ovvero sia falsificato o sia accompagnato da una documentazione falsificata, un importatore non lo immette sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, l'importatore ne informa il fornitore del sistema, i rappresentanti autorizzati e le autorità di vigilanza del mercato.

    3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati, sul sistema di IA ad alto rischio e sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, ove applicabile.

    4. Gli importatori garantiscono che, fintantoché un sistema di IA ad alto rischio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto, ove applicabili, non pregiudichino la conformità ai requisiti di cui alla sezione 2.

    5. Gli importatori conservano, per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio del sistema di IA ad alto rischio, una copia del certificato rilasciato dall'organismo notificato, se del caso, delle istruzioni per l'uso e della dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47.

    6. Gli importatori forniscono alla pertinente autorità competente, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione, comprese quelle di cui al paragrafo 5, necessarie per dimostrare la conformità di un sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui alla sezione 2 in una lingua che può essere compresa facilmente da tale autorità nazionale competente. A tal fine garantiscono altresì che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tale autorità.

    7. Gli importatori cooperano con le pertinenti autorità competenti in qualsiasi azione intrapresa da tali autorità in relazione a un sistema di IA ad alto rischio immesso sul mercato dagli importatori, in particolare per ridurre e attenuare i rischi che esso comporta.

  • Art. 443 Codice della Navigazione – Inesatta dichiarazione di portata della nave

    Art. 443 Codice della Navigazione – Inesatta dichiarazione di portata della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore che abbia dichiarato la portata della nave in misura maggiore o minore di quella effettiva, è tenuto al risarcimento dei danni, sempre che la differenza ecceda il ventesimo.

  • Art. 29 Codice del Processo Amministrativo – Azione di annullamento

    Art. 29 Codice del Processo Amministrativo – Azione di annullamento

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.

  • Art. 19 D.Lgs. 472/1997 – Esecuzione delle sanzioni tributarie

    Art. 19 D.Lgs. 472/1997 – Esecuzione delle sanzioni tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non e’ prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.

    2. La commissione tributaria regionale puo’ sospendere l’esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e’ divenuto definitivo.

  • Art. 166 bis Codice Civile: Divieto di costituzione di dote

    Art. 166 bis Codice Civile: Divieto di costituzione di dote

    Art. 166-bis c.c. – Divieto di costituzione di dote

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote .

  • Art. 10 D.Lgs. 472/1997 – Autore mediato della violazione tributaria

    Art. 10 D.Lgs. 472/1997 – Autore mediato della violazione tributaria

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Salva l’applicazione dell’articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.

  • Art. 75-ter DPR 602/1973 – Cooperazione informatica per recupero coattivo

    Art. 75-ter DPR 602/1973 – Cooperazione informatica per recupero coattivo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. In coerenza con le previsioni dell’articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attivita’ di riscossione, l’agente della riscossione puo’ avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalita’ telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.

    2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o piu’ decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.

  • Art. 2 D.Lgs. 1/2018 – Attività di protezione civile

    Art. 2 D.Lgs. 1/2018 – Attività di protezione civile ( Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativ

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

    2. La previsione consiste nell’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.

    3. La prevenzione consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

    4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti: a) l’allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio; b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall’articolo 18; c) la formazione e l’acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale; d) l’applicazione e l’aggiornamento della normativa tecnica di interesse; e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini; f) l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile; g) la promozione e l’organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l’esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile; h) le attività di cui al presente comma svolte all’estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell’Italia all’Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l’esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile; i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

    5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti: a) la partecipazione all’elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell’uomo e per la loro attuazione; b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo e alla relativa attuazione; c) l’esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all’articolo 22.

    6. La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

    7. Il superamento dell’emergenza consiste nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all’avvio dell’attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 473 Codice della Navigazione – Danni alla nave e al carico

    Art. 473 Codice della Navigazione – Danni alla nave e al carico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla nave, al carico, e a qualsiasi altro bene partecipante alla spedizione, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base del valore che la cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo, cioè nel porto in cui viene scaricata l'ultima partita di carico presente a bordo all'atto del provvedimento volontario. Da questo valore deve essere fatta peraltro deduzione:

    a) delle spese risparmiate in conseguenza del danno o della perdita;

    b) dei danni subiti anteriormente al provvedimento volontario;

    c) del valore residuo che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al provvedimento volontario e per cause a questo estranee. Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella massa creditoria ai sensi della lettera c del precedente comma, è determinato sulla base degli stessi criteri di valutazione del danno, ovvero sulla base di quanto anche prima è stato realizzato o sarebbe stato possibile realizzare mediante alienazione.

  • Art. 505 Codice della Navigazione – Ricupero operato dal comandante della nave naufragata

    Art. 505 Codice della Navigazione – Ricupero operato dal comandante della nave naufragata

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fermo per il rimanente il disposto degli articoli 501, 504 primo comma, in ogni caso è preferito il comandante della nave, che, subito dopo il naufragio, dichiari di costituirsi capo ricuperatore. Il compenso del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio, che hanno cooperato al ricupero, è fissato, in mancanza di accordo con l'armatore, dall'autorità indicata nell'articolo 502 o dall'autorità consolare, in relazione al valore delle cose ricuperate, alle fatiche compiute e ai rischi corsi.

  • Art. 461 Codice della Navigazione – Data di consegna e data di caricazione

    Art. 461 Codice della Navigazione – Data di consegna e data di caricazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se nella polizza di carico non è indicata la data di consegna, per tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle merci. Se nella polizza ricevuto per l'imbarco non è indicata la data di consegna, o nella polizza di carico non è indicata quella di caricazione, per data di consegna o per data di caricazione, rispettivamente,si presume quella di emissione della polizza.

  • Art. 156 bis Codice Civile: Cognome della moglie

    Art. 156 bis Codice Civile: Cognome della moglie

    Art. 156-bis c.c. – Cognome della moglie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio .