← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Preferenza del comandante: il comandante della nave naufragata ha il diritto di essere preferito a qualsiasi altro soggetto come capo ricuperatore, purché si dichiari tale subito dopo il naufragio.
  • Dichiarazione tempestiva: il diritto di prelazione sorge solo se il comandante dichiara immediatamente di volersi costituire capo ricuperatore; il ritardo fa venir meno la preferenza.
  • Compenso per comandante ed equipaggio: il compenso spettante al comandante e ai componenti dell'equipaggio che hanno partecipato è fissato dall'autorità marittima o consolare in mancanza di accordo con l'armatore.
  • Criteri di determinazione: l'autorità tiene conto del valore delle cose ricuperate, delle fatiche compiute e dei rischi corsi da ciascuno.
  • Coordinamento con gli artt. 501 e 504: la disposizione richiama le norme generali del ricupero, adattandole alla posizione particolare del comandante come garante della nave e del carico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 505 Codice della Navigazione — Ricupero operato dal comandante della nave naufragata

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Fermo per il rimanente il disposto degli articoli 501, 504 primo comma, in ogni caso è preferito il comandante della nave, che, subito dopo il naufragio, dichiari di costituirsi capo ricuperatore. Il compenso del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio, che hanno cooperato al ricupero, è fissato, in mancanza di accordo con l'armatore, dall'autorità indicata nell'articolo 502 o dall'autorità consolare, in relazione al valore delle cose ricuperate, alle fatiche compiute e ai rischi corsi.

Commento

Ratio della norma e posizione privilegiata del comandante

L'art. 505 del Codice della navigazione riconosce al comandante della nave naufragata una posizione privilegiata nelle operazioni di ricupero. La ratio è duplice: da un lato, il comandante è la figura che meglio conosce la nave, il carico, la struttura dello scafo e la disposizione dei beni a bordo; dall'altro, la norma vuole incentivare un comportamento proattivo del comandante anche dopo il naufragio, evitando che abbandoni la nave e i suoi beni al loro destino. Il privilegio si esprime come preferenza assoluta rispetto a qualsiasi altro soggetto che intenda assumere il ricupero, purché la dichiarazione di costituirsi capo ricuperatore sia formulata «subito dopo il naufragio».

Il presupposto della dichiarazione tempestiva

Il diritto di prelazione del comandante è condizionato alla tempestività della dichiarazione. La locuzione «subito dopo il naufragio» non equivale a un termine fisso in ore o giorni, ma va interpretata in senso funzionale: la dichiarazione deve essere formulata in un momento tale da consentire l'organizzazione delle operazioni senza interruzioni. Qualora il comandante attenda e nel frattempo altri ricuperatori abbiano già avviato le operazioni in forza dell'art. 501, il privilegio è perso. La dichiarazione ha natura ricettizia e deve essere resa all'autorità competente. In caso di naufragio in acque estere, rileva la dichiarazione resa all'autorità consolare italiana o a quella straniera competente sul luogo del sinistro.

Estensione ai componenti dell'equipaggio

L'art. 505 non riguarda solo il comandante ma anche i componenti dell'equipaggio che hanno cooperato al ricupero. Essi maturano un diritto autonomo al compenso, distinto da quello contrattuale di lavoro marittimo, in virtù del loro contributo alle operazioni. Il coordinamento con il contratto di arruolamento è delicato: le prestazioni di ricupero non rientrano normalmente nelle obbligazioni del marinaio verso l'armatore, cosicché il compenso aggiuntivo non può essere assorbito dalla retribuzione ordinaria. La giurisprudenza e la dottrina hanno chiarito che la cooperazione al ricupero, pur se avvenuta durante il servizio a bordo, dà titolo a un compenso specifico e distinto.

La determinazione del compenso: accordo o intervento dell'autorità

In mancanza di accordo tra comandante, equipaggio e armatore, il compenso è fissato dall'autorità indicata nell'art. 502 — ovvero, a seconda della fattispecie, il capo del compartimento marittimo — ovvero, se le operazioni avvengono all'estero, dall'autorità consolare. I criteri sono tre e cumulativi: valore delle cose ricuperate (parametro oggettivo che garantisce proporzionalità rispetto all'interesse economico salvaguardato), fatiche compiute (apporto lavorativo concreto) e rischi corsi (esposizione al pericolo durante le operazioni). Il riferimento al valore del ricuperato distingue questo compenso da quello del ricupero senza mezzi nautici dell'art. 504, dove il valore non è espressamente menzionato come criterio: la differenza riflette la maggiore complessità e importanza economica delle operazioni condotte da comandante ed equipaggio.

Coordinamento con l'armatore e profili di diritto del lavoro marittimo

La norma pone il compenso «in mancanza di accordo con l'armatore», il che presuppone che l'armatore sia il soggetto naturale con cui comandante ed equipaggio trattano la quota. L'armatore ha interesse diretto al ricupero — in quanto proprietario o gestore della nave — e può raggiungere un accordo preventivo o successivo. Se l'accordo non è raggiunto, l'autorità marittima interviene con carattere sostitutivo. Questo meccanismo si coordina con le norme di diritto del lavoro marittimo (artt. 318 e ss. del Codice della navigazione) senza sovrapporsi a esse: il compenso di ricupero è un credito accessorio e concorrente con i crediti retributivi ordinari, e beneficia del privilegio speciale riconosciuto dall'art. 552 del Codice della navigazione sui proventi delle operazioni.

Rapporto con l'art. 501 e con l'art. 504

La disposizione precisa che «fermo per il rimanente il disposto degli artt. 501 e 504 primo comma» si applica la preferenza del comandante. Il richiamo all'art. 504, primo comma, chiarisce che anche al comandante-ricuperatore si estendono le norme sul concorso di più ricuperatori, nel caso in cui altri soggetti abbiano già iniziato le operazioni prima della dichiarazione del comandante. Il rinvio all'art. 501 garantisce che la preferenza del comandante operi nel quadro sistematico della priorità tra ricuperatori, non come una deroga radicale al regime ordinario, ma come un'eccezione qualificata che cede solo di fronte a operazioni già avviate e a chi abbia già acquisito il titolo di capo ricuperatore.

Casi pratici

Caso 1: Il comandante si dichiara capo ricuperatore dopo il naufragio

La nave di cui Tizio è comandante naufraga al largo della costa. Tizio, immediatamente dopo aver messo in salvo l'equipaggio, dichiara all'autorità marittima di volersi costituire capo ricuperatore del carico. Grazie a questa dichiarazione tempestiva, Tizio viene preferito a Caio, che nel frattempo aveva manifestato anch'egli interesse al ricupero, e coordina le operazioni con parte dell'equipaggio.

Caso 2: Equipaggio che coopera al ricupero e compensa del lavoro straordinario

Dopo il naufragio della nave, il comandante Sempronio si costituisce capo ricuperatore e organizza con Tizio e Caio, marinai a bordo, il recupero di parte del carico. Non riuscendo a trovare un accordo con l'armatore sull'entità del compenso, i tre si rivolgono all'autorità marittima, che determina la quota spettante a ciascuno tenendo conto del valore del carico recuperato, delle ore lavorate e dei rischi affrontati durante le operazioni subacquee.

Caso 3: Dichiarazione tardiva del comandante e perdita della preferenza

Caio, comandante di una nave naufragata, attende due giorni prima di dichiarare di volersi costituire capo ricuperatore. Nel frattempo, Tizio ha già avviato le operazioni di ricupero in forza dell'art. 501. L'autorità marittima nega la preferenza a Caio: la dichiarazione non era stata formulata 'subito dopo il naufragio', cosicché il diritto di prelazione è decaduto.

Domande frequenti

Il comandante della nave naufragata ha sempre il diritto di effettuare il ricupero?

No: il diritto di preferenza del comandante sorge solo se egli dichiara di volersi costituire capo ricuperatore subito dopo il naufragio. Un ritardo nella dichiarazione comporta la perdita del privilegio rispetto ad altri ricuperatori che abbiano già avviato le operazioni.

Come viene calcolato il compenso del comandante e dell'equipaggio per il ricupero?

In mancanza di accordo con l'armatore, il compenso è fissato dall'autorità marittima o consolare, tenendo conto del valore delle cose ricuperate, delle fatiche compiute e dei rischi corsi da ciascuno.

Il compenso di ricupero si aggiunge alla normale retribuzione dei marinai?

Sì: il compenso per le operazioni di ricupero è distinto e aggiuntivo rispetto alla retribuzione ordinaria prevista dal contratto di arruolamento, in quanto le prestazioni di ricupero vanno oltre le normali obbligazioni di servizio.

Chi fissa il compenso se l'armatore e il comandante non si accordano?

L'autorità indicata nell'art. 502 del Codice della navigazione (capo del compartimento marittimo) oppure, se le operazioni avvengono all'estero, l'autorità consolare italiana.

L'art. 505 si applica anche al ricupero senza mezzi nautici?

Sì, parzialmente: il primo comma dell'art. 504 è richiamato dall'art. 505, che quindi si applica anche quando il ricupero da parte del comandante avviene senza l'uso di imbarcazioni ausiliarie, ferme restando le regole del concorso di cui all'art. 501.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.