- L'art. 473 regola la valutazione dei danni materiali a nave e carico nell'avaria comune: il riferimento è il valore che il bene avrebbe avuto al termine della spedizione o del viaggio contributivo.
- Si applicano tre deduzioni obbligatorie: spese risparmiate, danni preesistenti al provvedimento volontario e valore residuo sopravvissuto per cause estranee.
- Il viaggio circolare ha un momento di riferimento specifico: la fine del viaggio contributivo, ovvero il porto in cui viene scaricata l'ultima partita di carico presente a bordo al momento del provvedimento.
- Il valore residuo deducibile è determinato con gli stessi criteri di valutazione del danno, oppure sulla base di quanto effettivamente realizzato o realizzabile mediante alienazione.
- La norma garantisce che nella massa creditoria confluisca solo il danno netto causalmente imputabile al provvedimento di avaria, escludendo poste estranee.
Testo dell'articoloVigente
Art. 473 Codice della Navigazione — Danni alla nave e al carico
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla nave, al carico, e a qualsiasi altro bene partecipante alla spedizione, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base del valore che la cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo, cioè nel porto in cui viene scaricata l'ultima partita di carico presente a bordo all'atto del provvedimento volontario. Da questo valore deve essere fatta peraltro deduzione:
a) delle spese risparmiate in conseguenza del danno o della perdita;
b) dei danni subiti anteriormente al provvedimento volontario;
c) del valore residuo che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al provvedimento volontario e per cause a questo estranee. Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella massa creditoria ai sensi della lettera c del precedente comma, è determinato sulla base degli stessi criteri di valutazione del danno, ovvero sulla base di quanto anche prima è stato realizzato o sarebbe stato possibile realizzare mediante alienazione.
Commento
Ratio e inquadramento sistematico
L'art. 473 del Codice della navigazione costituisce la norma centrale per la valutazione dei danni materiali ammessi nella massa creditoria dell'avaria comune. A differenza delle spese eccezionali (art. 471) e dei noli perduti (art. 472), questa disposizione si occupa delle perdite fisiche e dei deterioramenti materiali subiti dai beni — nave, carico e altri oggetti partecipanti alla spedizione — in conseguenza diretta del provvedimento volontario del comandante. La norma stabilisce un criterio temporale di valutazione (il termine della spedizione o del viaggio contributivo) e un sistema articolato di deduzioni obbligatorie, volto a isolare il danno causalmente riconducibile all'avaria comune da quello derivante da cause preesistenti o sopravvenute estranee.
Il criterio temporale: valore al termine del viaggio
Il valore di riferimento per il calcolo del danno non è quello al momento del sinistro, ma quello che il bene avrebbe avuto al termine della spedizione o, nel caso di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo. Questa scelta temporale è fondamentale e differenzia la disciplina dall'avaria ordinaria o dall'assicurazione marittima: si prende come base il valore che il bene avrebbe raggiunto se il viaggio fosse andato a buon fine, valorizzando così le aspettative economiche dei partecipanti alla spedizione. Per il viaggio circolare, il momento di riferimento è il porto in cui viene scaricata l'ultima partita di carico presente a bordo all'atto del provvedimento volontario: si tratta del cosiddetto viaggio contributivo, che delimita la fase del trasporto rilevante ai fini dell'avaria. Questa precisione evita ambiguità nei viaggi che toccano più porti e che prevedono carichi parziali impostati in fasi diverse.
Prima deduzione: spese risparmiate
La lettera a) del secondo comma prevede la deduzione delle spese risparmiate in conseguenza del danno o della perdita. Si tratta dello stesso principio già visto per i noli (art. 472): se la perdita o il deterioramento del bene ha comportato un risparmio di spese (ad esempio, minori costi di trasporto, sbarco, sdoganamento o manutenzione per la parte del carico andata perduta), tale risparmio riduce il danno netto e deve essere detratto. L'obiettivo è evitare che nella massa creditoria confluiscano poste che non corrispondono a un reale impoverimento del danneggiato.
Seconda deduzione: danni preesistenti
La lettera b) esclude dalla massa creditoria i danni subiti anteriormente al provvedimento volontario. Questa deduzione è di particolare rilevanza pratica: è frequente che nave o carico presentino danni precedenti, dovuti a precedenti eventi atmosferici, incidenti di caricazione o difetti preesistenti. Se tali danni non sono imputabili al provvedimento di avaria comune, non possono gravare sugli altri partecipanti alla spedizione. Il principio causale che presiede all'intera disciplina dell'avaria comune impone che solo le perdite consequenziali al provvedimento volontario siano oggetto di solidarietà.
Terza deduzione: il valore residuo da cause estranee
La lettera c) introduce la deduzione più complessa: il valore residuo che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente dai danni subiti successivamente al provvedimento volontario e per cause a questo estranee. In pratica, se dopo il provvedimento di avaria il bene ha subito ulteriori deterioramenti per cause diverse — ad esempio, il carico ha subito danni per avaria di macchina non connessa al provvedimento dell'avaria comune — il valore residuo non intaccato dall'avaria comune non è imputabile alla massa creditoria. Il legislatore ha anche previsto un doppio metodo per calcolare tale valore residuo: si applicano gli stessi criteri di valutazione del danno principale, oppure si assume il valore effettivamente realizzato o realizzabile mediante alienazione. Quest'ultimo criterio è di carattere sussidiario e pragmatico, adatto alle situazioni in cui il bene è stato venduto in condizioni di urgenza o di parziale conservazione.
Casi pratici
Caso 1: Danno a carico con danni preesistenti
Tizio trasporta un macchinario industriale che, prima della partenza, aveva già subito un danno alla carrozzeria del valore di mille euro. Durante il viaggio il comandante ordina lo spostamento forzato del macchinario per la salvezza comune, causando danni aggiuntivi per tremila euro. Nel regolamento dell'avaria, Tizio potrà far valere nella massa creditoria solo i tremila euro di danno causato dal provvedimento, non i mille euro preesistenti, che restano a suo carico.
Caso 2: Valore residuo del carico parzialmente deteriorato
La nave di Caio trasporta tessuti che vengono parzialmente danneggiati dall'avaria comune; il danno al carico è stimato in diecimila euro al termine del viaggio. Tuttavia, parte dei tessuti superstiti ha subito ulteriori danni per infiltrazione d'acqua dovuta a una rottura dello scafo non connessa all'avaria: il valore residuo sottratto per questa causa estranea è di duemila euro, che vengono dedotti dal danno ammesso nella massa creditoria ai sensi dell'art. 473, lettera c.
Caso 3: Viaggio circolare e porto di riferimento
La nave di Sempronio compie un viaggio circolare toccando tre porti; all'atto del provvedimento di avaria comune è a bordo un carico parziale destinato al secondo e al terzo porto. Il viaggio contributivo si conclude al terzo porto, dove viene scaricata l'ultima partita di carico presente a bordo al momento del provvedimento: è a quel momento e in quel luogo che si determina il valore di riferimento per il calcolo del danno ai sensi dell'art. 473, indipendentemente dall'ulteriore sviluppo del viaggio circolare.
Domande frequenti
Qual è il valore di riferimento per calcolare il danno materiale nell'avaria comune?
Il valore che il bene avrebbe avuto al termine della spedizione o, per il viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo, cioè nel porto di scarico dell'ultima partita di carico presente a bordo.
I danni preesistenti al provvedimento di avaria rientrano nella massa creditoria?
No: l'art. 473 esclude espressamente i danni subiti anteriormente al provvedimento volontario, in quanto non causalmente imputabili all'avaria comune.
Come si calcola il valore residuo da dedurre per cause estranee?
Si applicano gli stessi criteri di valutazione del danno principale, oppure si considera quanto effettivamente realizzato o realizzabile mediante alienazione del bene parzialmente conservato.
Cosa si intende per viaggio contributivo nel viaggio circolare?
È il tratto del viaggio che termina nel porto in cui viene scaricata l'ultima partita di carico presente a bordo al momento del provvedimento volontario di avaria comune.
Perché si deducono le spese risparmiate nella valutazione del danno materiale?
Perché la perdita o il danneggiamento del bene può aver comportato un risparmio di costi di gestione o consegna: il danno netto da ripartire deve escludere tali risparmi.
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