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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 19 del D.Lgs. 472/1997 disciplina l'esecuzione delle sanzioni tributarie in pendenza di ricorso. In caso di ricorso alle corti di giustizia tributaria, si applicano le disposizioni dell'art. 68, commi 1 e 2 del D.Lgs. 546/1992: la sanzione non è eseguita per intero durante il giudizio, ma segue le regole della riscossione frazionata in pendenza di lite (in proporzione alla quota di tributo riscuotibile in ciascuna fase). La corte di giustizia tributaria di secondo grado può sospendere l'esecuzione su richiesta, con applicazione delle regole dell'art. 52 del D.Lgs. 546/1992. La sospensione è concessa se viene prestata garanzia. Le sanzioni accessorie sono eseguite solo quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19 D.Lgs. 472/1997 — Esecuzione delle sanzioni tributarie

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non e’ prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.

2. La commissione tributaria regionale puo’ sospendere l’esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e’ divenuto definitivo.

Commento

Ratio della norma

Il principio generale è che durante il giudizio la pretesa dell'Erario non si «congela» completamente, ma nemmeno si esegue per intero. La riscossione frazionata in pendenza di lite (mutuata dall'art. 68 D.Lgs. 546/1992) assicura un equilibrio tra l'interesse dell'Erario alla riscossione e il diritto del contribuente a non subire esecuzioni irreversibili prima che la controversia sia definitivamente chiusa. Le sanzioni accessorie, che hanno natura afflittiva più severa, sono eseguite solo a definitività raggiunta.

Analisi e struttura

Il comma 1 rinvia all'art. 68, commi 1 e 2 del D.Lgs. 546/1992, che disciplina la riscossione frazionata in pendenza di ricorso: in sintesi, durante il giudizio di primo grado è riscuotibile un terzo dell'importo contestato; in appello, un altro terzo; dopo la sentenza definitiva, il residuo. Il comma 2 prevede che la corte di giustizia tributaria di secondo grado possa sospendere l'esecuzione applicando le previsioni dell'art. 52 del D.Lgs. 546/1992 (che disciplina la sospensione cautelare in grado d'appello). Il comma 3 stabilisce che la sospensione deve essere concessa se il contribuente presta la garanzia prevista dall'art. 69 del D.Lgs. 546/1992 (fideiussione bancaria o assicurativa). Il comma 7 stabilisce che le sanzioni accessorie (art. 21) sono eseguite solo quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo: non possono essere anticipate durante il giudizio.

Quando si applica

L'art. 19 si applica in tutti i casi in cui le sanzioni tributarie sono state irrogate e il contribuente ha presentato ricorso. La riscossione frazionata si applica automaticamente: l'Agenzia non può richiedere l'intero importo durante il giudizio, ma solo le quote esigibili ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 546/1992. La sospensione giudiziale (comma 2) richiede domanda esplicita del contribuente e valutazione da parte del giudice.

Confronto e norme correlate

L'art. 19 si raccorda con gli artt. 47, 52 e 68 del D.Lgs. 546/1992, che disciplinano rispettivamente la sospensione in primo grado, la sospensione in secondo grado e la riscossione frazionata. Si coordina con l'art. 22 D.Lgs. 472/1997 (misure cautelari), che può essere attivato preventivamente per garantire il credito tributario anche prima della definitività del giudizio. Con l'art. 21 (sanzioni accessorie), il rinvio alla definitività per l'esecuzione è una garanzia aggiuntiva per il contribuente.

Problemi applicativi

Un punto pratico rilevante riguarda il calcolo delle quote riscuotibili durante il giudizio: l'Agenzia deve rispettare la ripartizione frazionata e non può pretendere quote superiori a quelle consentite nelle varie fasi del giudizio. Una richiesta di pagamento superiore è illegittima e può essere contestata. Un secondo profilo riguarda le garanzie per la sospensione (comma 3): la fideiussione ha un costo (premio assicurativo) che il contribuente deve anticipare. In alcuni casi può essere più conveniente pagare le quote riscuotibili che sostenere il costo della garanzia.

Casi pratici

Caso 1: Riscossione frazionata durante il giudizio tributario

Caso 2: Richiesta di sospensione con garanzia fideiussoria

Caso 3: Sanzioni accessorie e definitività del provvedimento

Domande frequenti

L'Agenzia delle Entrate può riscuotere l'intera sanzione mentre è pendente il mio ricorso?

No. In base all'art. 19 D.Lgs.472/1997 e all'art. 68 D.Lgs. 546/1992, la sanzione è riscuotibile in modo frazionato: un terzo durante il giudizio di primo grado, un ulteriore terzo in appello, il residuo solo dopo la sentenza definitiva.

Come si ottiene la sospensione dell'esecuzione della sanzione tributaria?

Presentando domanda alla corte di giustizia tributaria di secondo grado (art. 19, comma 2). La sospensione è concessa se si presta la garanzia prevista dall'art. 69 del D.Lgs. 546/1992 (tipicamente fideiussione bancaria o assicurativa).

Quando vengono eseguite le sanzioni accessorie come l'interdizione da cariche?

Solo quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo (art. 19, comma 7). Finché il ricorso è pendente, le sanzioni accessorie non possono essere eseguite: si deve attendere l'esaurimento di tutti i gradi di giudizio.

Cosa succede alle sanzioni se vinco il giudizio tributario?

Se il giudice annulla o riduce la sanzione, le quote già pagate durante il giudizio (frazionata) vengono rimborsate o compensate con eventuali crediti. La decisione favorevole è immediatamente esecutiva anche per la parte sanzionatoria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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