Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 21 D.Lgs. 472/1997 – Sanzioni accessorie tributarie

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie: a) l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati; b) l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture; c) l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione; d) la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

2. Le singole leggi d’imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell’infrazione e alla misura della sanzione principale.

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In sintesi

L'articolo 21 del D.Lgs. 472/1997 elenca le sanzioni amministrative accessorie che possono affiancare la sanzione pecuniaria principale nelle violazioni tributarie di maggiore gravità. Le sanzioni accessorie sono: interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e altri enti; interdizione dalla partecipazione a gare per appalti e forniture pubbliche; interdizione dal conseguimento o sospensione di licenze, concessioni e autorizzazioni amministrative; sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa. Queste sanzioni possono essere applicate solo nei casi espressamente previsti dalle singole leggi d'imposta, che ne fissano anche i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione. Le sanzioni accessorie sono eseguite solo dopo la definitività del provvedimento di irrogazione.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Le sanzioni accessorie rappresentano uno strumento sanzionatorio aggiuntivo rispetto alla sanzione pecuniaria, riservato alle violazioni tributarie più gravi. La loro funzione è general-preventiva e special-preventiva: non solo colpire economicamente il trasgressore, ma impedirgli (temporaneamente) di continuare ad esercitare attività o ruoli in cui potrebbe reiterare le violazioni. La riserva di legge per l'applicazione (solo nei casi espressamente previsti) e la limitazione temporale proporzionata alla gravità garantiscono il rispetto del principio di proporzionalità.

Analisi e struttura

Il comma 1 elenca le quattro categorie di sanzioni accessorie: (a) interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti pubblici o privati con personalità giuridica; (b) interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture; (c) interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di imprese o attività di lavoro autonomo, e loro sospensione; (d) sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle della lettera c). Il comma 2 rinvia alle singole leggi d'imposta la previsione dei casi di applicazione e la fissazione dei limiti temporali, che devono essere proporzionati alla gravità dell'infrazione e alla misura della sanzione principale.

Quando si applica

Le sanzioni accessorie si applicano solo nei casi e nelle misure espressamente previsti dalle singole leggi d'imposta (D.Lgs. 471/1997, D.Lgs. 472/1997, leggi speciali). Il D.Lgs. 471/1997 prevede l'applicazione delle sanzioni accessorie per le violazioni più gravi in materia di imposte dirette e IVA: ad esempio, per dichiarazioni fraudolente o per violazioni ripetute e sistematiche. L'interdizione dalle cariche (lett. a) è particolarmente incisiva per gli amministratori di società, che non possono continuare a ricoprire il ruolo durante il periodo di interdizione. L'esecuzione è sempre differita alla definitività del provvedimento (art. 19, comma 7).

Confronto e norme correlate

Le sanzioni accessorie si distinguono dalle misure cautelari (art. 22): queste ultime sono provvedimenti provvisori a tutela del credito, mentre le sanzioni accessorie hanno carattere punitivo. Si coordinano con l'art. 19, comma 7 (esecuzione differita alla definitività). Con il D.Lgs. 231/2001 (responsabilità degli enti da reato), che prevede sanzioni interdittive per gli enti in caso di reati tributari: le sanzioni accessorie del D.Lgs. 472/1997 riguardano le persone fisiche, quelle del D.Lgs. 231/2001 riguardano gli enti.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico è la proporzionalità temporale: la singola legge d'imposta deve fissare i limiti temporali in relazione alla gravità, e un eccesso in tal senso è censurabile in sede di ricorso. Un secondo profilo riguarda la concorrenza tra sanzione accessoria tributaria e provvedimenti analoghi dell'autorità giudiziaria in sede penale: se parallelamente vi è un procedimento penale (D.Lgs. 74/2000), potrebbero applicarsi pene accessorie penali della stessa natura, con possibili questioni di ne bis in idem o di necessità di coordinamento.

Casi pratici

Caso 1: Interdizione dall'ufficio di amministratore per violazioni IVA gravi

Caso 2: Interdizione da gare pubbliche per violazioni fiscali

Caso 3: Esecuzione differita della sanzione accessoria

Domande frequenti

Cosa sono le sanzioni accessorie tributarie previste dall'art. 21 D.Lgs.472/1997?

Sono sanzioni che affiancano la sanzione pecuniaria nelle violazioni più gravi: interdizione da cariche societarie, da gare pubbliche, da licenze e autorizzazioni, e sospensione dall'attività professionale o di impresa. Si applicano solo nei casi espressamente previsti dalle singole leggi d'imposta.

Quando vengono eseguite le sanzioni accessorie tributarie?

Solo quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo (art. 19, comma 7 D.Lgs.472/1997). In pendenza di ricorso, le sanzioni accessorie non possono essere eseguite.

La durata delle sanzioni accessorie tributarie è fissa?

No. Il comma 2 dell'art. 21 prevede che le singole leggi d'imposta fissino i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e alla misura della sanzione principale. La durata deve essere proporzionata: una sanzione accessoria sproporzionata può essere contestata in ricorso.

Un amministratore condannato per violazioni tributarie può continuare a ricoprire la carica?

No, se la sanzione accessoria di interdizione dall'ufficio di amministratore è divenuta definitiva. Durante il periodo di interdizione non può ricoprire cariche di amministratore, sindaco o revisore in società di capitali e altri enti con personalità giuridica.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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