Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 21 L. 354/1975 – Lavoro all’esterno

    Art. 21 L. 354/1975 – Lavoro all’esterno

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell’articolo 4- bis, l’assegnazione al lavoro all’esterno può essere disposta dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo l’espiazione di almeno dieci anni.

    2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all’esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

    3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell’istituto a cui il detenuto o l’internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

    4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell’articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all’esterno degli istituti penitenziari.

    4-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L’attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

  • Art. 475 Codice della Navigazione – Formazione della massa debitoria

    Art. 475 Codice della Navigazione – Formazione della massa debitoria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ciascuno degli interessati nella spedizione partecipa alla formazione della massa debitoria e contribuisce alla sopportazione dei danni e delle spese in ragione del valore dei beni per lui in rischio, fatta eccezione dei corredi dell'equipaggio e dei bagagli non registrati.

  • Malattia dirigenti PA: comporto e tutele

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    Il dirigente pubblico in malattia ha comporto di 18 mesi nel triennio (36 per gravi patologie). Retribuzione: 100% per i primi 12 mesi, poi riduzione. Visita fiscale Polo Unico INPS (fasce pubblico). Specificita: durante malattia prolungata l’incarico dirigenziale puo essere affidato ad interim ad altro dirigente, ma la posizione e tutelata fino al comporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    Area Funzioni Centrali 2022-2024, firma definitiva 28 ottobre 2025 (G.U. n. 267 del 17 novembre 2025) · Area Funzioni Locali 2022-2024, 23 febbraio 2026 · Area Sanità 2022-2024, 27 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024, parte normativa ed economica: i tre CCNL di area sono stati sottoscritti in via definitiva fra l’ottobre 2025 e il febbraio 2026
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. La dirigenza pubblica non è più in attesa del rinnovo: i tre CCNL di area per il triennio 2022-2024 sono stati sottoscritti in via definitiva all’ARAN. Area Funzioni Centrali il 28 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. n. 267 del 17 novembre 2025), con aumenti medi di 558 euro mensili su 13 mensilità e arretrati medi fino a ottobre 2025 intorno ai 9.400 euro. Area Funzioni Locali il 23 febbraio 2026, con aumenti medi di 444 euro mensili su 13 mensilità per circa 13.000 dirigenti. Area Sanità il 27 febbraio 2026, con aumenti medi di 490 euro mensili su 13 mensilità per oltre 137.000 fra dirigenti medici (circa 120.000) e sanitari non medici (circa 17.000). Il quadro completo è nell’hub CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione.

    Tabella riepilogativa

    Malattia dirigenti
    Periodo Retribuzione
    Mesi 1-12 100% (tabellare + posizione)
    Mesi 13-18 Tabellare ridotto
    Gravi patologie Comporto 36 mesi
    Oltre comporto Aspettativa o cessazione

    Comporto e retribuzione

    Il dirigente ha comporto di 18 mesi nel triennio, esteso a 36 mesi per gravi patologie. Retribuzione: 100% (tabellare + retribuzione di posizione) per i primi 12 mesi, poi riduzione progressiva.

    La retribuzione di risultato durante la malattia prolungata e’ proporzionata al periodo di effettivo servizio e al raggiungimento parziale degli obiettivi.

    Tutela dell'incarico durante la malattia

    Durante una malattia prolungata, l’amministrazione puo affidare l’incarico ad interim ad altro dirigente per garantire la continuita gestionale.

    La posizione del dirigente malato e’ tutelata fino al comporto: al rientro, riprende il proprio incarico (se ancora in corso) o riceve un nuovo incarico equivalente. Solo il superamento del comporto consente la cessazione del rapporto.

    Visita fiscale Polo Unico

    Anche i dirigenti pubblici sono soggetti a visita fiscale Polo Unico INPS, con le fasce di reperibilita del pubblico (9-13 e 15-18 tutti i giorni inclusi festivi).

    Pur non avendo orario rigido, in caso di malattia certificata il dirigente deve rispettare le fasce di reperibilita come gli altri dipendenti pubblici. Assenza ingiustificata = decurtazione e possibile rilievo disciplinare.

    Casi pratici

    Tizio – Dirigente con 6 mesi malattia
    Tizio, dirigente, ha 6 mesi malattia per intervento cardiaco. Retribuzione 100% (tabellare + posizione). Incarico affidato ad interim a un collega. Tizio rientra al suo posto dopo guarigione.
    Caia – Dirigente con patologia oncologica
    Caia, dirigente medico, ha patologia oncologica. Comporto esteso a 36 mesi. 10 mesi di assenza retribuiti al 100%. Posizione tutelata, incarico ad interim temporaneo.
    Sempronio – Visita fiscale dirigente
    Sempronio, dirigente, in malattia per influenza, riceve visita fiscale di sabato alle 11 (fascia 9-13). Era a casa, regolare. Anche i dirigenti rispettano le fasce di reperibilita.

    Domande frequenti

    Comporto malattia per dirigenti?
    18 mesi nel triennio, esteso a 36 mesi per gravi patologie. Retribuzione 100% (tabellare + posizione) per i primi 12 mesi, poi riduzione. La posizione e’ tutelata fino al comporto.
    Durante la malattia perdo l'incarico dirigenziale?
    No, fino al comporto. L’amministrazione puo affidare l’incarico ad interim ad altro dirigente per la continuita, ma al rientro riprendi il tuo incarico (se in corso) o ricevi incarico equivalente.
    I dirigenti rispettano le fasce di visita fiscale?
    Si. Pur non avendo orario rigido, in caso di malattia certificata il dirigente rispetta le fasce di reperibilita del pubblico (9-13 e 15-18 tutti i giorni inclusi festivi). Assenza ingiustificata: decurtazione + rilievo.
    La retribuzione di risultato si perde in malattia?
    Si riduce proporzionalmente. La retribuzione di risultato e’ legata al raggiungimento degli obiettivi e al periodo di effettivo servizio. Una malattia prolungata riduce la quota di risultato erogabile a fine anno.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 27 LB26: estensione al 2026 della misura ex art. 1 c. 12 L

    Comma 27 LB26: estensione al 2026 della misura ex art. 1 c. 12 L

    Comma 27 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    27. All’ articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2025 e 2026».

  • Art. 10 D.Lgs. 174/2016 – Sezioni giurisdizionali di appello

    Art. 10 D.Lgs. 174/2016 – Sezioni giurisdizionali di appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l’intervento di cinque magistrati compreso un presidente. Il collegio è presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

    2. All’inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione.

  • Comma 969 LB 2026: Fondo Tourism Digital Hub

    Comma 969 LB 2026: Fondo Tourism Digital Hub

    Comma 969 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    969. Al fine di garantire la continuità operativa e il mantenimento delle funzionalità e dei servizi offerti dal programma Tourism Digital Hub (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal PNRR, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo volto a sostenere l’operatività del portale nazionale del turismo «Tourism Digital Hub – TDH», con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l’anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

  • Art. 133 TUIR: Definizione del requisito di controllo

    Art. 133 TUIR: Definizione del requisito di controllo

    Art. 133 TUIR – Definizione del requisito di controllo (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 9

    “1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate le societa’ e gli enti di ogni tipo con o senza personalita’ giuridica non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla societa’ o ente controllante per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente alla societa’ controllante ed alle societa’ controllate residenti di cui all’articolo 131, comma 2, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo. 2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dell’esercizio del soggetto controllante. Tuttavia i redditi e le perdite prodotti dalle societa’ cui tali partecipazioni si riferiscono sono esclusi dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell’esercizio della societa’ controllante.”

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  • Comma 98 LB 2026: prededucibilità somme definizione concorsuale

    Comma 98 LB 2026: prededucibilità somme definizione concorsuale

    Comma 98 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    98. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

  • Art. 81 DPR 495/1992 – Installazione dei segnali verticali

    Art. 81 DPR 495/1992 – Installazione dei segnali verticali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.

    2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

    3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.

    4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.

    5. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche.

    6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di pericolo o di prescrizione e abbia valore per l'intera carreggiata deve essere posto con il centro in corrispondenza dell'asse della stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere ubicato in corrispondenza dell'asse di quest'ultima ed integrato da una freccia sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello II. 6/n di cui all'articolo 83, comma 10).

    7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocità massima non superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.

    8. I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello II.1 di cui all'articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso.

    9. I segnali DARE PRECEDENZA (art.106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA (art. 107) devono essere posti in prossimità del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza sufficiente affinchè i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocità locale predominante su ambo le strade.

    10. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso. L'installazione non è necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione.

    11. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.

    12. I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza ed un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla superficie stradale in funzione dell'andamento altimetrico della strada. Per i segnali posti ad altezza di 5,10 m, di norma, detta inclinazione sulle strade pianeggianti è di 3Œ circa verso il lato da cui provengono i veicoli (schema II.A). La disposizione planimetrica deve essere conforme agli schemi II.B, II.C, II.D.

    13. I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonché nell'ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.

  • Comma 14 LB 2026: buoni pasto cartacei esenti IRPEF fino a 10 euro

    Comma 14 LB 2026: buoni pasto cartacei esenti IRPEF fino a 10 euro

    Comma 14 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    14. All’articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10».

  • Art. 93 DPR 495/1992 – Segnale di strada sdrucciolevole

    Art. 93 DPR 495/1992 – Segnale di strada sdrucciolevole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale STRADA SDRUCCIOLEVOLE (fig. II.22) deve essere usato per presegnalare un tratto della carreggiata che in particolari condizioni può presentare una superficie sdrucciolevole in misura superiore al normale.

    2. Le particolari condizioni, consistenti prevalentemente in pioggia, gelo o altre cause localizzate, devono essere indicate mediante i pannelli integrativi modello II.6 unitamente a quelli integrativi modello II.2 e modello II.5. Per pioggia e gelo si devono utilizzare i pannelli II.6/h e II.6/i; per altre cause localizzate non raffigurabili con simboli, sul pannello deve esserne riportata sinteticamente la natura.

  • Art. 68 DPR 602/1973 – Prezzo base del primo incanto

    Art. 68 DPR 602/1973 – Prezzo base del primo incanto

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto e’ determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.

    2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e’ stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell’esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi e’ richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.