In sintesi
L'art. 87 del DPR 602/1973 regola la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle procedure concorsuali, e in particolare il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore insolvente e l'ammissione dei crediti fiscali al passivo fallimentare. Quando il debitore fiscale è un imprenditore commerciale in stato di insolvenza, l'AdER ha la facoltà di presentare ricorso al tribunale fallimentare per far dichiarare il fallimento, ponendo così il credito erariale nel contesto della procedura concorsuale. Una volta dichiarato il fallimento — indipendentemente da chi lo abbia chiesto — l'AdER partecipa al passivo mediante la presentazione della domanda di insinuazione, indicando l'importo dei crediti privilegiati (tributi con privilegio generale sui mobili ex
art. 2752 c.c.) e di quelli chirografari. Il credito fiscale ammesso al passivo è soddisfatto secondo il grado di privilegio, che nel caso dei tributi erariali è particolarmente elevato, precedendo i crediti dei fornitori e di molti altri creditori. La norma si coordina con le disposizioni della legge fallimentare (ora Codice della crisi d'impresa, D.Lgs. 14/2019) che disciplinano le modalità di insinuazione, i termini e le opposizioni dei creditori agli stati passivi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 87 DPR 602/1973 — Ricorso per fallimento e ammissione al passivo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Il concessionario puo’, per conto dell’Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, e’ dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura.
2-bis. L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle entrate e la approva, espressamente o omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima.
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Commento
Ratio della norma
La partecipazione dell'AdER alle procedure concorsuali risponde all'esigenza di recuperare i crediti fiscali nei confronti di debitori insolventi che non possono essere soddisfatti con l'ordinaria esecuzione esattoriale individuale. In regime di concorso tra creditori, l'esecuzione individuale è sospesa e i creditori — incluso l'erario — devono partecipare al passivo secondo le regole del concorso. La facoltà di richiedere il fallimento è espressione della posizione privilegiata del fisco: lo Stato non si limita ad aspettare che un altro creditore apra la procedura, ma può essa stessa attivarsi per garantire che i beni del debitore siano liquidati in modo ordinato e che il privilegio erariale sia rispettato.
Analisi e struttura
La norma prevede due istituti distinti. Il primo è il ricorso per la dichiarazione di fallimento: l'AdER, come creditore qualificato, ha legittimazione attiva per presentare istanza di fallimento al tribunale competente quando ricorrono i presupposti soggettivi (qualità di imprenditore commerciale) e oggettivi (insolvenza) previsti dalla legge. Il secondo è l'ammissione al passivo fallimentare: una volta aperta la procedura, l'AdER presenta la domanda di insinuazione nel termine stabilito dal giudice delegato, indicando i crediti per tributi, sanzioni, interessi e aggi di riscossione. Il curatore esamina le domande e forma il progetto di stato passivo, che il giudice approva con decreto; i creditori esclusi o ammessi in misura inferiore a quella richiesta possono presentare opposizione.
Quando si applica
La norma riguarda i debitori fiscali che siano imprenditori commerciali assoggettabili a fallimento (oggi «liquidazione giudiziale» ai sensi del Codice della crisi). L'AdER può ricorrere per il fallimento quando: (a) esistono crediti tributari certi, liquidi ed esigibili; (b) il debitore versa in stato di insolvenza accertabile; (c) il debitore supera le soglie dimensionali per l'assoggettabilità alla procedura (almeno uno dei parametri: attivo superiore a 300.000 euro, ricavi superiori a 200.000 euro, debiti superiori a 500.000 euro). La partecipazione al passivo avviene invece sempre, indipendentemente da chi abbia presentato il ricorso per fallimento.
Confronto e norme correlate
La disciplina dell'art. 87 si coordina con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che ha sostituito la legge fallimentare. Il privilegio del credito tributario è regolato dagli artt. 2752 e 2778 c.c. e dalla legislazione speciale: IRPEF, IRES e IVA godono di privilegio generale sui beni mobili, mentre alcune imposte hanno privilegio speciale su beni determinati. Il DPR 115/2002 (spese di giustizia) disciplina le modalità di recupero delle spese di procedura. Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) impone che la partecipazione dell'AdER alle procedure concorsuali avvenga nel rispetto dei principi di buona fede e proporzionalità, senza strumentalizzare il fallimento come strumento di riscossione coattiva indiretta.
Problemi applicativi
Un nodo rilevante riguarda la responsabilità degli amministratori e liquidatori per i debiti fiscali della società fallita: l'art. 36 DPR 602/1973 prevede una responsabilità personale in certi casi, che si aggiunge alla procedura concorsuale. La giurisprudenza ha chiarito che l'AdER può agire contemporaneamente contro la società (nel fallimento) e contro gli amministratori (a titolo personale), senza che l'ammissione al passivo esaurisca le pretese verso i coobbligati. Un secondo problema riguarda i crediti tributari sorti dopo l'apertura del fallimento (c.d. «prededucibili»): sono soddisfatti in via preferenziale rispetto a tutti gli altri creditori, compreso lo stesso erario per crediti anteriori. La verifica dei crediti fiscali all'interno del passivo fallimentare può essere complessa quando il curatore o altri creditori contestano l'esistenza o l'ammontare del tributo.
Domande frequenti
Cos'è l'art. 87 DPR 602/1973 e cosa regola?
Disciplina la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle procedure concorsuali: la facoltà di presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore fiscale insolvente, e le modalità di insinuazione dei crediti tributari al passivo fallimentare, dove il fisco gode di privilegio generale sui beni mobili.
Il fisco può chiedere il fallimento di un'azienda debitrice?
Sì. L'AdER ha legittimazione attiva per presentare istanza di fallimento (oggi «liquidazione giudiziale» ai sensi del D.Lgs. 14/2019) quando il debitore è un imprenditore commerciale in stato di insolvenza. È una facoltà raramente esercitata in modo autonomo: più spesso l'AdER si insinua nel fallimento aperto da altri creditori.
Che privilegio ha il fisco nel fallimento?
I crediti per IRPEF, IRES e IVA godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore (artt. 2752 e 2778 c.c.), e sono soddisfatti prima dei creditori chirografari (fornitori, banche senza garanzia). I crediti per sanzioni tributarie sono invece chirografari e vengono soddisfatti solo sul residuo.
L'amministratore della società fallita risponde personalmente per i debiti fiscali?
In certi casi sì. L'art. 36 DPR 602/1973 prevede la responsabilità personale degli amministratori e liquidatori che abbiano distratto beni o abbiano eseguito pagamenti preferenziali a danno dell'erario. Questa responsabilità si aggiunge — non si sostituisce — all'ammissione al passivo della società fallita, quindi l'AdER può agire su entrambi i fronti.
Vedi anche