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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 88 del DPR 602/1973 disciplina l'ammissione con riserva dei crediti tributari al passivo fallimentare nelle ipotesi in cui il credito dell'AdER sia contestato dal debitore (o dal curatore) in sede giurisdizionale e la controversia sia ancora pendente al momento della formazione dello stato passivo. L'ammissione con riserva consente al credito fiscale di partecipare provvisoriamente alla procedura concorsuale, pur in attesa della definizione del giudizio tributario: se il credito è confermato, l'AdER viene soddisfatta nella misura accertata; se viene ridotto o annullato, la riserva cade e il pagamento già ricevuto dall'AdER va restituito. Il meccanismo tutela sia l'erario (che non perde il rango nella procedura concorsuale a causa di un giudizio ancora in corso) sia il debitore (che mantiene la possibilità di vedere ridotto il proprio debito tributario).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 88 DPR 602/1973 — Ammissione al passivo con riserva

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e’ ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nel fallimento, la riserva e’ sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e’ inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e’ stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2.

Commento

Ratio della norma

Nelle procedure concorsuali, lo stato passivo deve essere formato in tempi ragionevoli, ma spesso i crediti tributari sono oggetto di contestazione davanti alle commissioni tributarie con giudizi che durano anni. In assenza di un meccanismo di riserva, l'AdER sarebbe costretta a scegliere tra insinuarsi al passivo per un credito ancora contestato (con rischio di dover restituire tutto in caso di soccombenza) o attendere la fine del giudizio (perdendo il rango nella procedura concorsuale). L'ammissione con riserva risolve questo dilemma.

Analisi e struttura

La norma prevede che l'AdER presenti la domanda di insinuazione al passivo indicando l'importo del credito, il rango privilegiato o chirografario, e segnalando l'esistenza del giudizio tributario pendente. Il giudice delegato o il curatore ammette il credito con riserva, in attesa della definizione del giudizio. La quota di riparto spettante al credito in riserva è accantonata e non distribuita agli altri creditori fino alla risoluzione della controversia. Se il giudizio si conclude confermando il credito, l'AdER riceve la quota accantonata; se il credito viene ridotto o annullato, la somma accantonata viene redistribuita agli altri creditori.

Quando si applica

La norma si applica quando: (a) il debitore fiscale è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione giudiziale); (b) l'AdER ha presentato domanda di insinuazione al passivo; (c) il credito tributario è contestato in sede giurisdizionale con giudizio pendente al momento della verifica del passivo. Non si applica quando il credito tributario è definitivo e non contestato, nel qual caso si insinua al passivo in via ordinaria senza riserva.

Confronto e norme correlate

La norma si raccorda con il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) che ha sostituito la legge fallimentare e che prevede meccanismi analoghi di ammissione con riserva per crediti condizionali o contestati. Il raccordo con l'art. 87 DPR 602/1973 è sistematico: l'art. 87 disciplina la partecipazione generale dell'AdER alle procedure concorsuali, l'art. 88 ne regola il caso specifico del credito in contestazione.

Problemi applicativi

Il problema principale è la durata dei giudizi tributari: se il processo dura anni, la riserva rimane attiva per tutto questo tempo, bloccando la chiusura della procedura concorsuale. Il Codice della crisi ha previsto meccanismi per accelerare la risoluzione di queste situazioni, ma non sempre si raggiunge la definitività in tempi utili. Un secondo nodo riguarda il coordinamento tra il giudice tributario e il giudice fallimentare: le decisioni dell'uno incidono sui diritti dell'altro, richiedendo un dialogo procedimentale che non sempre è agevole.

Casi pratici

Caso 1: Credito tributario ammesso con riserva per ricorso pendente

Caso 2: Giudizio tributario concluso con riduzione del credito

Caso 3: Riserva che blocca la chiusura del fallimento

Domande frequenti

Cos'è l'ammissione con riserva nel fallimento per crediti fiscali?

È l'iscrizione provvisoria del credito tributario nel passivo fallimentare quando il debito è ancora contestato in giudizio (art. 88 DPR 602/1973). Il credito partecipa al riparto ma la quota corrispondente è accantonata in attesa della sentenza tributaria definitiva; se il credito è confermato, l'AdER lo incassa; se è ridotto o annullato, la somma va agli altri creditori.

Cosa succede alla quota accantonata se l'AdER perde il giudizio tributario?

Se il giudizio tributario si conclude a favore del debitore (annullamento o riduzione del credito), la riserva cade: la somma accantonata viene redistribuita agli altri creditori della procedura concorsuale secondo le regole del concorso. L'AdER non ha più diritto alla quota corrispondente al credito annullato.

L'ammissione con riserva rallenta la chiusura del fallimento?

Sì, potenzialmente. Finché il giudizio tributario è pendente, le somme accantonate per il credito in riserva non possono essere distribuite, impedendo la definitiva chiusura della procedura concorsuale. I giudizi tributari durano spesso anni, creando situazioni di stallo nelle procedure concorsuali.

L'AdER può perdere il rango nella procedura concorsuale se attende la fine del giudizio?

No, proprio per evitare questo rischio esiste l'ammissione con riserva: l'AdER si insinua al passivo durante la verifica (mantenendo il rango privilegiato) e la contestazione del credito viene risolta separatamente. La riserva garantisce che il rango sia preservato indipendentemente dalla durata del giudizio tributario.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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