Autore: Andrea Marton

  • Art. 42-bis DPR 602/1973 – Rimborso d’ufficio tramite procedura automatizzata

    Art. 42-bis DPR 602/1973 – Rimborso d’ufficio tramite procedura automatizzata

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Per l’esecuzione dei rimborsi previsti dall’articolo 38, quinto comma, e dell’articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.

    Entro l’anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita’ dell’avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l’ammontare dell’imposta da rimborsare.

    Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l’ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis.

    Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

  • Art. 17 D.Lgs. 174/2016 – Decisione su questioni di giurisdizione

    Art. 17 D.Lgs. 174/2016 – Decisione su questioni di giurisdizione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito.

    2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima è riproposta innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

    3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione.

    4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice contabile,… se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall’instaurazione del primo giudizio.

    5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

    6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

    7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 78. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

    8. Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all’erario, quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia. In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall’instaurazione del primo giudizio. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. 8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all’erario, quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall’articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52, comma 6. 8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l’invito a dedurre di cui all’articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • Art. 97 DPR 602/1973 – Morosità nel pagamento di imposte a ruolo (abrogato)

    Art. 97 DPR 602/1973 – Morosità nel pagamento di imposte a ruolo (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Tutti i commi abrogati dal Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74, art. 25]

  • Art. 5 D.Lgs. 472/1997 – Colpevolezza nelle violazioni tributarie

    Art. 5 D.Lgs. 472/1997 – Colpevolezza nelle violazioni tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell’esercizio dell’attivita’ di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficolta’ sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

    3. La colpa e’ grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non e’ possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

    4. E’ dolosa la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attivita’ amministrativa di accertamento.

  • Art. 38 Codice del Processo Amministrativo – Rinvio interno

    Art. 38 Codice del Processo Amministrativo – Rinvio interno

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

  • Enti di ricerca: CNR, INFN, INAF – profili e stipendi

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    La sezione Ricerca del CCNL Istruzione e Ricerca copre gli enti pubblici di ricerca: CNR, INFN, INAF, ISTAT, ENEA, INGV, etc. Profili: ricercatori (I-III livello), tecnologi (I-III livello), CTER (Collaboratori Tecnici Enti Ricerca, livelli IV-VI), operatori e funzionari amministrativi. Stipendi più alti di università per ricercatori senior, simili per il personale amministrativo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 (CCNL 2019-2021); negoziato 2022-2024 in apertura
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattività)
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Tabella riepilogativa

    Livelli enti di ricerca CCNL
    Profilo Livelli Tabellare base
    Ricercatore III liv (junior) III €2.500
    Ricercatore II liv II €3.200
    Ricercatore I liv (senior) I €4.100
    Tecnologo III liv III €2.400
    Tecnologo I liv I €3.800
    CTER IV-VI IV-VI €2.000-2.400

    Ricercatori e tecnologi

    Gli enti di ricerca italiani (CNR, INFN, INAF, ISTAT, ENEA, INGV, etc.) hanno due figure scientifiche principali:

    • Ricercatori: 3 livelli (I = primo ricercatore, II = ricercatore, III = ricercatore junior). Attività scientifica autonoma
    • Tecnologi: 3 livelli (I, II, III). Profilo applicativo (sviluppo tecnologico, supporto a infrastrutture di ricerca, applicazioni industriali)

    L’accesso è per concorso pubblico bandito dall’ente. La progressione di livello è per concorso interno con valutazione scientifica.

    CTER e personale amministrativo

    I CTER (Collaboratori Tecnici Enti Ricerca) sono il personale tecnico di supporto agli scienziati. Livelli IV-VI in base alla qualifica e esperienza.

    Il personale amministrativo degli enti (operatori, funzionari) ha aree analoghe a Funzioni Locali (Operatori, Operatori esperti, Funzionari, EP).

    Specificità del CNR e degli enti di eccellenza

    Gli enti italiani di eccellenza hanno particolarità:

    • CNR (Consiglio Nazionale Ricerche): ~8.000 dipendenti, il più grande ente italiano. 7 dipartimenti scientifici
    • INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare): fisica delle particelle, partner CERN. ~2.000 dipendenti
    • INAF (Istituto Nazionale Astrofisica): astronomia. Telescopi e osservatori in Italia e estero
    • ISTAT: statistica ufficiale. Censimenti, indagini, anagrafi

    I salari accessori e le indennità di ente sono diversi: CERN-INFN e Antarctic INAF hanno indennità di missione e diaria specifiche per attività su grandi infrastrutture.

    Casi pratici

    Tizio – CTER al CNR fisica della materia
    Tizio, CTER V livello al CNR, lavora in laboratorio nanotecnologie. Stipendio €2.200 + IIS €540 + ind. ricerca €180 = €2.920 lordi. Specializzazione in litografia.
    Caia – Ricercatrice INFN II livello
    Caia, ricercatrice INFN II livello a Frascati, lavora su fisica delle particelle al CERN. Stipendio €3.200 + IIS €580 + ind. missione CERN (quando in trasferta) = €3.780 base.
    Sempronio – Tecnologo I livello ENEA
    Sempronio, tecnologo I livello ENEA Casaccia, lavora su energia nucleare fissione. Stipendio €3.800 + IIS €580 + ind. ricerca senior €350 = €4.730 lordi.

    Domande frequenti

    Cos'è il CNR?
    Consiglio Nazionale delle Ricerche, il più grande ente pubblico di ricerca italiano (~8.000 dipendenti). 7 dipartimenti scientifici: Scienze Bio, Chimica, Fisica, Materia, Energia, Ambiente, Patrimonio Culturale.
    Quanto guadagna un ricercatore CNR?
    Da €2.500 lordi/mese al III livello (junior) a €4.100 al I livello (senior). Più indennità di ricerca, IIS, eventuale salario accessorio decentrato. Per attività su grandi infrastrutture (es. CERN) indennità di missione.
    La differenza tra ricercatore e tecnologo?
    Ricercatore: attività scientifica autonoma, pubblicazioni, progetti. Tecnologo: profilo applicativo (sviluppo tecnologico, supporto infrastrutture, applicazioni industriali). Entrambi hanno 3 livelli. Stipendi simili per livello equivalente.
    Posso entrare in un ente di ricerca senza essere scienziato?
    Sì, come CTER (Collaboratore Tecnico, livelli IV-VI) o come personale amministrativo (operatori, funzionari). Concorso pubblico bandito dall’ente. Il PhD non è richiesto per CTER e amministrativi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 56 LB26: deducibilità quinquennale svalutazioni crediti ba

    Comma 56 LB26: deducibilità quinquennale svalutazioni crediti ba

    Comma 56 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Il comma 56 entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari: 2026) e ai tre successivi (2027, 2028 e 2029). La norma deroga, per tale periodo, alla disciplina ordinaria di deducibilità di cui all’art. 106, c. 3, del TUIR (DPR 917/1986) e all’art. 6, c. 1, lett. c-bis), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    56. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall’articolo 6, comma 1, lettera c-bis) , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell’esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi.

  • Comma 822 LB 2026: Fondo cultura terapeutica e cura sociale

    Comma 822 LB 2026: Fondo cultura terapeutica e cura sociale

    Comma 822 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro della cultura, sentiti i Ministri per le disabilità, famiglia/natalità, salute e lavoro, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro fine marzo 2026), per definire criteri e modalità di riparto. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    822. Al fine di sostenere gli enti locali, gli enti del Terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della società civile, che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazione di marginalità sociale e alle loro famiglie, è istituto nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo cultura terapeutica e cura sociale», con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, sentiti il Ministro per le disabilità, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

  • Art. 4 L. 218/1995 – Accettazione e deroga della giurisdizione

    Art. 4 L. 218/1995 – Accettazione e deroga della giurisdizione

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Quando non vi sia giurisdizione in base all’articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

    2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.

    3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 459 Codice della Navigazione – Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci

    Art. 459 Codice della Navigazione – Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La polizza ricevuto per l'imbarco fa prova dell'avvenuta consegna delle merci al vettore; la ricevuta di bordo e la polizza di carico fanno prova dell'avvenuta caricazione.

  • Art. 169 Codice Civile: Alienazione dei beni del fondo

    Art. 169 Codice Civile: Alienazione dei beni del fondo

    Art. 169 c.c. Alienazione dei beni del fondo

    In vigore

    Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

  • Comma 361 LB26: prestazioni aggiuntive medici SSN con imposta so

    Comma 361 LB26: prestazioni aggiuntive medici SSN con imposta so

    Comma 361 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    361. Per le finalità di cui all’ articolo 4, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’anno 2026, in aggiunta a quanto previsto dall’ articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per l’anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell’allegato III alla presente legge, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto Sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023 , in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 143.500.000 euro per l’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .