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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 822 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro della cultura, sentiti i Ministri per le disabilità, famiglia/natalità, salute e lavoro, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro fine marzo 2026), per definire criteri e modalità di riparto. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di sostenere gli enti locali, gli enti del Terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della società civile, che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazione di marginalità sociale e alle loro famiglie, è istituto nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo cultura terapeutica e cura sociale», con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, sentiti il Ministro per le disabilità, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

In sintesi

  • Istituito il «Fondo cultura terapeutica e cura sociale» nello stato di previsione del Ministero della cultura.
  • Dotazione: 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026 (a regime).
  • Beneficiari: enti locali, ETS, associazioni, fondazioni e organizzazioni della società civile.
  • Finalità: arti dello spettacolo e patrimonio culturale come terapia per persone con disabilità o in marginalità sociale e per le loro famiglie.
  • Decreto attuativo del Ministro della cultura entro 90 giorni dall'entrata in vigore, sentiti i Ministri concertanti.
Le finalità del nuovo fondo

Il comma 822 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il «Fondo cultura terapeutica e cura sociale», con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. La misura sostiene gli enti locali, gli enti del Terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della società civile che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici, per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazione di marginalità sociale e alle loro famiglie. Si tratta di un riconoscimento normativo della cosiddetta «cultura terapeutica» (musicoterapia, danzaterapia, teatro sociale, attività espressive in contesti museali e archeologici, ecc.), oggetto da anni di sperimentazioni a livello locale ma priva fino ad oggi di un canale di finanziamento dedicato.

Il contesto culturale e scientifico

La cultura terapeutica non è una novità assoluta: programmi come «Museum on Prescription» nel Regno Unito (avviato nel 2014 a Canterbury, Glasgow e Londra) o le prescrizioni mediche di visite museali rimborsate dalla sanità pubblica in Canada e in Belgio hanno dimostrato l'efficacia delle attività culturali nel migliorare il benessere percepito di pazienti con depressione, demenza precoce, disturbi dell'umore. In Italia esperienze pioniere si erano sviluppate a Bologna, Milano, Trieste, Reggio Emilia, ma sempre con finanziamenti frammentari (bandi locali, fondi 5x1000, partnership con fondazioni bancarie). Il comma 822 offre per la prima volta un canale strutturato a livello nazionale, sia pure con una dotazione contenuta.

Beneficiari ed enti ammissibili

La platea dei beneficiari riflette la pluralità soggettiva dell'azione culturale: enti locali (Comuni, Città metropolitane, Province), enti del Terzo settore iscritti al RUNTS ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, associazioni e fondazioni di diritto civile (artt. 14-42 c.c.), nonché organizzazioni della società civile non riconducibili alle precedenti categorie. La formulazione ampia è coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, secondo cui Stato, Regioni ed enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. La scelta di non limitare ai soli ETS iscritti al RUNTS è opportuna perché molte realtà piccole e radicate sul territorio non hanno ancora completato la transizione al nuovo registro unico.

Il decreto attuativo

Il fondo è operativo soltanto dopo l'adozione di un decreto del Ministro della cultura, sentiti il Ministro per le disabilità, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La concertazione è multilivello e riflette la natura intersettoriale della cultura terapeutica, che tocca cultura, sanità, welfare, disabilità, famiglia. Il decreto deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vale a dire entro fine marzo 2026 (la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2026). Si tratta di un termine ordinatorio, non perentorio: il superamento non determina decadenza ma rallenta l'operatività concreta del fondo. La prassi insegna che decreti analoghi richiedono mediamente 6-9 mesi per l'effettiva emanazione, considerati i tempi delle Conferenze Unificate e dei pareri preventivi.

Rapporto con la Convenzione ONU sulla disabilità

L'iniziativa si inserisce nell'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall'Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18), il cui art. 30 sancisce il diritto delle persone con disabilità di prendere parte alla vita culturale, ricreativa e sportiva. Si collega altresì alla legge quadro sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (L. 5 febbraio 1992, n. 104) e al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 13 per la riforma dell'assistenza sociale, oltre che al recente quadro per la disabilità introdotto dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62. Quest'ultimo, nell'introdurre il nuovo «progetto di vita» come strumento personalizzato di sostegno, riconosce esplicitamente la dimensione culturale e ricreativa come componente del progetto stesso, accanto a salute, lavoro, istruzione, abitare.

Profilo fiscale per gli enti beneficiari

Gli enti del Terzo settore destinatari di contributi pubblici per attività di interesse generale beneficiano del regime fiscale agevolato di cui agli artt. 79-89 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). In particolare, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice (tra cui educazione, formazione professionale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative) godono di non commercialità ai sensi dell'art. 79 quando svolte a fronte di corrispettivi non superiori ai costi effettivi. I contributi ricevuti dal Fondo sono dunque normalmente non imponibili in capo all'ETS, ai sensi dell'art. 79, comma 4. Per le associazioni e fondazioni non iscritte al RUNTS valgono le regole ordinarie del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917): rilevano come contributi assimilati a quelli in conto esercizio ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. h), se l'ente ha natura commerciale, oppure come componenti extra-imponibili se l'ente è esclusivamente non commerciale (art. 143 TUIR).

IVA delle prestazioni di cultura terapeutica

Le prestazioni di cultura terapeutica possono in molti casi rientrare tra le operazioni esenti IVA: se rese da enti del Terzo settore senza scopo di lucro nei confronti dei propri soci o partecipanti, beneficiano dell'art. 4, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con la nuova disciplina entrata in vigore con la riforma del Terzo settore. Se rese da enti pubblici nell'ambito di funzioni istituzionali, sono fuori campo IVA ex art. 4, comma 5, DPR 633/72. Le prestazioni rese da artisti e operatori in regime professionale sono invece imponibili al 22% (o 10% per spettacoli teatrali ex n. 119 tabella A parte III DPR 633/72), salvo applicazione del regime forfetario ex L. 30 dicembre 2014, n. 190.

Detrazione 19% per le erogazioni liberali correlate

Si segnala che le persone fisiche che, accanto al fondo pubblico, sostengano con erogazioni liberali in denaro le associazioni e fondazioni operative nel settore possono beneficiare delle detrazioni del 30% (max 30.000 euro) di cui all'art. 83 del Codice del Terzo settore, oppure della detrazione del 19% per le erogazioni a favore della cultura ex art. 15, comma 1, lett. h) e h-bis), del TUIR. Le scelte sono alternative, non cumulabili sulla medesima erogazione. Le imprese possono inoltre dedurre le erogazioni liberali ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. f), del TUIR (per il sostegno ad attività culturali, nel limite del 2% del reddito d'impresa) o lett. m) (per le ONLUS, nel limite del 10% del reddito complessivo e comunque entro 70.000 euro). L'Art bonus disciplinato dall'art. 1 del DL 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, prevede un credito d'imposta del 65% per erogazioni a favore di interventi su beni culturali pubblici: si applica però solo se il progetto di cultura terapeutica si svolge in un bene culturale e prevede investimenti su di esso.

Il monitoraggio dei risultati

Un punto critico, non esplicitato dal comma 822 ma essenziale per il successo del fondo, è il monitoraggio dell'efficacia. La cultura terapeutica si differenzia da altre forme di sostegno culturale per la pretesa di un impatto misurabile sul benessere percepito o sull'evoluzione clinica dei partecipanti. Il decreto attuativo dovrà verosimilmente prevedere indicatori standardizzati (questionari validati come WHO-5, EQ-5D, scale di valutazione del dolore, dei sintomi depressivi) e modalità di rendicontazione qualitativa e quantitativa. La sfida è coniugare rigore metodologico e leggerezza burocratica, evitando di sovraccaricare piccole realtà del terzo settore con oneri impropri.

Possibili modelli di intervento finanziabili

Tra i progetti tipicamente finanziabili figurano i percorsi di musicoterapia in reparti ospedalieri (oncologia pediatrica, terapia intensiva neonatale, hospice), le visite museali multisensoriali e tattili per persone con disabilità sensoriali o cognitive, i laboratori di teatro sociale presso strutture per disabili e residenze sanitarie assistenziali, le rassegne di danza inclusiva, i progetti di lettura ad alta voce in scuole con classi a inclusione complessa. Particolare attenzione meritano i progetti rivolti ai familiari (caregiver), spesso esclusi dai servizi tradizionali e portatori di un carico assistenziale che genera a sua volta marginalità e isolamento sociale.

Coordinamento con il SSN e con i LEA

Una questione di grande rilievo riguarda il coordinamento tra cultura terapeutica e Servizio Sanitario Nazionale. L'art. 32 della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività: pertanto, qualora la cultura terapeutica si configuri come prestazione sanitaria a tutti gli effetti (ad es. musicoterapia prescritta in un percorso di cure palliative), dovrebbe rientrare nei Livelli essenziali di assistenza ex DPCM 12 gennaio 2017 e quindi essere coperta dal SSN. La scelta del legislatore di istituire un fondo separato presso il Ministero della cultura conferma però che il perimetro è più ampio dei LEA e include attività di prevenzione, di benessere, di socializzazione, di inclusione, che non sono prestazioni sanitarie in senso stretto. Il dialogo con le ASL e con i distretti sociosanitari sarà comunque essenziale per la riuscita dei progetti, soprattutto nelle situazioni di gravissima disabilità o nelle marginalità complesse (senza fissa dimora, dipendenze, salute mentale).

Casi pratici

La portata del nuovo fondo si comprende meglio attraverso esempi concreti di progettualità che potrebbero accedere al finanziamento.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Tizia, associazione di musicoterapia in oncoematologia pediatrica

Tizia presiede un'APS iscritta al RUNTS che svolge interventi di musicoterapia presso il reparto di oncoematologia pediatrica di un ospedale. Partecipa al bando del Fondo cultura terapeutica e ottiene 28.000 euro per il triennio 2026-2028. La somma copre il compenso di due musicoterapisti per 12 ore settimanali, il noleggio di strumenti adattati e la formazione del personale infermieristico. Sul piano fiscale, il contributo è assorbito tra i proventi delle attività di interesse generale ex art. 5 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 79, comma 4, dello stesso Codice. L'APS deve indicare il contributo nel bilancio sociale di cui all'art. 14 e nella sezione dedicata del modello UNICO ENC.

Caso pratico 2 - Sempronio, museo civico con percorsi inclusivi

Il Comune di Sempronio, attraverso il proprio museo civico, progetta percorsi multisensoriali per persone con disabilità visiva o cognitiva, in collaborazione con un'associazione locale di familiari. Accede al Fondo con un progetto biennale da 45.000 euro per la realizzazione di riproduzioni tattili, audiodescrizioni e formazione del personale. Per il Comune (ente locale), il contributo è immediatamente acquisito al bilancio comunale e impegnato per finalità istituzionali, senza rilevanza IRES (l'ente locale è escluso dall'imposta ex art. 74 TUIR). Per l'associazione partner, vale la disciplina del Codice del Terzo settore. Il progetto attua altresì il diritto alla partecipazione culturale sancito dall'art. 30 della Convenzione ONU del 2006, ratificata con L. 18/2009.

Domande frequenti

Chi può accedere al Fondo cultura terapeutica?

Possono accedere al fondo gli enti locali, gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, le associazioni e le fondazioni di diritto civile (artt. 14-42 c.c.), nonché le organizzazioni della società civile che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per persone con disabilità o in situazione di marginalità sociale e per le loro famiglie. I criteri e le modalità di riparto saranno definiti da decreto del Ministro della cultura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Quando sarà operativo il fondo?

Il fondo è istituito a decorrere dall'anno 2026 con una dotazione di 1 milione di euro annui a regime, ma l'operatività concreta dipende dal decreto attuativo del Ministro della cultura, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2026). Il decreto, sentiti i Ministri per le disabilità, famiglia, salute e lavoro, definirà i criteri di individuazione dei beneficiari, le modalità di partecipazione e di riparto e gli strumenti di monitoraggio. Si stima quindi operatività piena nel secondo semestre 2026.

I contributi ricevuti sono tassati in capo all'ente?

Per gli ETS iscritti al RUNTS, i contributi pubblici percepiti per le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) godono del regime di non commercialità ex art. 79, comma 4 e non sono imponibili ai fini IRES. Per le associazioni e fondazioni non iscritte al RUNTS, vale la regola dell'art. 143 del TUIR (DPR 917/1986): i contributi non sono imponibili se l'ente è esclusivamente non commerciale. Se l'ente svolge anche attività commerciale, i contributi specificamente destinati ad essa rientrano nei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. h).

Cosa significa «cultura terapeutica»?

L'espressione, accolta dal legislatore al comma 822, indica l'uso strutturato delle arti dello spettacolo (teatro, danza, musica) e del patrimonio culturale (musei, archeologia, biblioteche) come strumenti di sollievo, riabilitazione e inclusione per persone con disabilità o in situazione di marginalità sociale. Tra le pratiche più diffuse: musicoterapia, danzamovimentoterapia, teatro sociale e di comunità, percorsi museali accessibili (touch tour, audiodescrizioni). La misura si inserisce nell'attuazione dell'art. 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18, e si raccorda con la L. 5 febbraio 1992, n. 104.

Le famiglie possono detrarre erogazioni liberali a sostegno di questi progetti?

Sì. Le persone fisiche che integrino il fondo pubblico con erogazioni liberali in denaro a favore di enti del Terzo settore beneficiari possono scegliere tra la detrazione del 30% delle somme erogate (max 30.000 euro annui) di cui all'art. 83 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), oppure la detrazione del 19% per le erogazioni a sostegno della cultura prevista dall'art. 15, comma 1, lett. h) e h-bis), del TUIR (DPR 917/1986). Le due agevolazioni sono alternative, non cumulabili sulla medesima erogazione. Per le imprese, l'art. 100, comma 2, del TUIR consente deducibilità entro determinati limiti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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