In sintesi
- Decreto del MIM, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
- Definisce i criteri di individuazione delle scuole partecipanti.
- Stabilisce le modalità di riparto delle risorse del comma 816.
- Prevede il monitoraggio dei risultati.
- Norma servente rispetto alla misura sostanziale del comma 816.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 815 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma stesso prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 816 e il monitoraggio dei risultati.
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 815): Il decreto attuativo deve rispettare il riparto di competenze Stato-Regioni in materia di istruzione.
- Art. 74 TUIR (comma 815): Gli enti scolastici pubblici beneficiari restano esclusi dall’IRES.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento
Il comma 815 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) è una tipica norma di natura procedimentale, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (MIM), di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Tale decreto attuativo deve definire i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 816 e il monitoraggio dei risultati.
La norma sostanziale: rinvio al comma 816
Il comma 815 si limita a regolare il procedimento attuativo; la misura sostanziale è al comma 816, che individua lo stanziamento e le finalità dell'intervento (presumibilmente la promozione dell'attività sportiva scolastica come strumento di coesione e benessere, su cui le tre amministrazioni concertanti hanno competenza). Per la corretta lettura della novella occorre quindi guardare congiuntamente i due commi.
Natura del decreto: regolamento o atto generale?
La giurisprudenza amministrativa distingue tra decreti ministeriali a carattere regolamentare (soggetti all'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, con parere del Consiglio di Stato e registrazione della Corte dei conti) e decreti a carattere non regolamentare (atti generali, ad esempio bandi e criteri di riparto). Il decreto del comma 815, pur essendo concertato e definendo criteri generali, ha verosimilmente natura non regolamentare in quanto attua una previsione di legge già auto-applicativa quanto allo stanziamento e alle finalità. Resta in ogni caso soggetto al controllo della Corte dei conti ex art. 100 della Costituzione.
Riparto delle risorse: criteri costituzionalmente orientati
Il riparto fra le scuole partecipanti dovrà rispettare i principi di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e di buon andamento (art. 97 Cost.), nonché il criterio di leale collaborazione con le Regioni in tema di istruzione (materia concorrente ai sensi dell'art. 117 Cost., con esclusione dei principi fondamentali che restano riservati allo Stato). Andrà verificata la compatibilità con l'autonomia scolastica disciplinata dall'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 e dal DPR 8 marzo 1999, n. 275.
Monitoraggio e rendicontazione
L'inserimento esplicito del monitoraggio è coerente con l'evoluzione recente della spending review (cfr. il commento ai commi 747-748 della stessa legge) che impone alle amministrazioni di valutare l'efficacia delle proprie politiche. Il decreto attuativo dovrà quindi prevedere indicatori di risultato, modalità di raccolta dei dati e tempi di rendicontazione.
Profili fiscali e oneri delle famiglie
Le scuole beneficiarie sono enti pubblici (istituzioni scolastiche autonome) o paritari ex L. 10 marzo 2000, n. 62. I contributi ricevuti non rilevano ai fini IRES per le scuole pubbliche, escluse dall'imposta ex art. 74 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Le famiglie non sono direttamente beneficiarie ma indirettamente attraverso l'arricchimento dell'offerta sportiva scolastica gratuita.
Domande frequenti
Che cosa stabilisce il comma 815?
Il comma 815 della Legge di Bilancio 2026 prevede l'adozione di un decreto interministeriale (Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità) per definire i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 816 e il monitoraggio dei risultati. Si tratta di una norma servente rispetto alla misura sostanziale del comma 816, che individua lo stanziamento e le finalità sportive ed educative dell'intervento.
Che natura ha il decreto previsto?
Il decreto, pur essendo concertato e definendo criteri generali, ha verosimilmente natura non regolamentare in quanto attua una previsione di legge già auto-applicativa quanto allo stanziamento e alle finalità. Diversamente dai decreti regolamentari ex art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, non necessita di parere del Consiglio di Stato né di registrazione formale come atto normativo. Resta comunque soggetto al controllo della Corte dei conti ex art. 100 della Costituzione e al rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalità dell'azione amministrativa.
Come avverrà il riparto tra scuole?
I criteri di riparto sono rimessi al decreto attuativo, ma dovranno rispettare i principi di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e di buon andamento (art. 97 Cost.), oltre al criterio di leale collaborazione con le Regioni in materia di istruzione (art. 117 Cost., materia concorrente). Sarà verosimilmente prevista una distribuzione territoriale equilibrata tra regioni, una quota di riserva per scuole in aree svantaggiate e una premialità legata alla qualità progettuale. L'autonomia scolastica disciplinata dal DPR 8 marzo 1999, n. 275 dovrà essere preservata nella fase attuativa interna ai singoli istituti.
Le scuole beneficiarie pagano imposte sui contributi?
No. Le istituzioni scolastiche pubbliche sono escluse dall'IRES ai sensi dell'art. 74 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) in quanto enti pubblici che svolgono attività istituzionale di rilievo non commerciale. I contributi ricevuti per finalità istituzionali sono quindi totalmente fuori campo IRES. Per le scuole paritarie costituite come enti del Terzo settore o come fondazioni, valgono le regole specifiche del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 o del TUIR a seconda della forma giuridica. Le famiglie non sono beneficiarie dirette: l'impatto è sull'offerta sportiva gratuita.
È previsto un monitoraggio dei risultati?
Sì. Il comma 815 prevede esplicitamente che il decreto attuativo individui anche le modalità di monitoraggio dei risultati. La scelta è coerente con l'evoluzione recente della spending review (cfr. commi 747-748 della stessa legge) che impone alle amministrazioni di valutare l'efficacia delle proprie politiche. Il decreto dovrà prevedere indicatori di risultato, modalità di raccolta dei dati, tempi di rendicontazione e, possibilmente, un meccanismo di pubblicità degli esiti, in linea con i principi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.