Autore: Andrea Marton

  • Art. 56 DPR 602/1973 – Deposito degli atti e del prezzo

    Art. 56 DPR 602/1973 – Deposito degli atti e del prezzo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall’articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell’esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.

    2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita e’ consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

    3. Se nell’esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata e’ sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell’esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l’ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l’eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.

  • Art. 466 Codice della Navigazione – Ordini di consegna

    Art. 466 Codice della Navigazione – Ordini di consegna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, quando ciò sia stato convenuto nel contratto di trasporto, sono tenuti ad emettere, dietro richiesta di chi ha il diritto di disporre delle merci mediante disposizione del titolo, ordini di consegna sul comandante della nave o sul raccomandatario, relativi a singole partite delle merci rappresentate dalla polizza ricevuto per l'imbarco o dalla polizza di carico. In tal caso il vettore o il suo raccomandatario sono tenuti, all'atto dell'emissione degli ordini di consegna, a prenderne nota sull'originale trasferibile della polizza, con l'indicazione della natura, qualità e quantità delle merci specificate in ciascun ordine, e con l'apposizione della propria firma e di quella del richiedente; quando l'intero carico rappresentato dalla polizza sia frazionato fra i vari ordini di consegna, sono tenuti altresì a ritirare l'originale trasferibile della polizza. Gli ordini di consegna emessi a norma dei comma precedenti attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463; possono essere al portatore, all'ordine o nominativi. Agli ordini di consegna predetti si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'emissione e la circolazione della polizza di carico.

  • Art. 67 DPR 602/1973 – Incanto anticipato

    Art. 67 DPR 602/1973 – Incanto anticipato

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se vi e’ pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell’esecuzione puo’ autorizzare il concessionario a procedere all’incanto in deroga ai termini previsti dall’articolo 66.

  • Art. 93 DPR 602/1973 – Versamenti ad ufficio incompetente – sanzioni (abrogato)

    Art. 93 DPR 602/1973 – Versamenti ad ufficio incompetente – sanzioni (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]

  • Art. 441 Codice della Navigazione – Luogo di ancoraggio o di ormeggio

    Art. 441 Codice della Navigazione – Luogo di ancoraggio o di ormeggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio, il caricatore può chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui designato, salve le disposizioni del comandante del porto, purché si possa accedervi, sostarvi e uscirne senza pericolo. Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave è condotta a quello abituale. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il comandante sceglie un altro luogo, tenendo conto dell'interesse del caricatore.

  • Art. 13 D.Lgs. 472/1997 – Ravvedimento operoso

    Art. 13 D.Lgs. 472/1997 – Ravvedimento operoso

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

    a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

    a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;

    b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

    b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore;

    b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;

    b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto;

    b-quinquies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto, relativo alla violazione constatata, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;

    c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

    1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento.

    1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

    2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

    3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.

    5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione.

  • Comma 861 LB26: utilizzo del credito da esonero contributivo nel

    Comma 861 LB26: utilizzo del credito da esonero contributivo nel

    Comma 861 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Si attende circolare INPS con istruzioni operative su platea, modalità di richiesta, eventuale codice tributo F24 per la compensazione e soglie di utilizzo annuale del credito derivante dal comma 860. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    861. Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell’esonero contributivo di cui al comma 860 può essere fatto valere dall’interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

  • Art. 11 D.Lgs. 472/1997 – Responsabili per la sanzione amministrativa tributaria

    Art. 11 D.Lgs. 472/1997 – Responsabili per la sanzione amministrativa tributaria

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell’interesse della quale ha agito l’autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all’applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell’autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000.

    2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

    3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell’interesse della quale è compiuta la violazione è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

    5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, compreso l’autore della violazione, estingue tutte le obbligazioni.

    6. La persona fisica nell’interesse della quale ha agito l’autore della violazione può assumere per intero il debito dell’autore della violazione.

    7. La morte dell’autore della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica nell’interesse della quale ha agito.

  • Art. 3 L. 40/2004 – Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405

    Art. 3 L. 40/2004 – Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Al primo comma dell’articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: “d-bis) l’informazione e l’assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; d-ter) l’informazione sulle procedure per l’adozione e l’affidamento familiare”.

    2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  • Art. 3 D.Lgs. 472/1997 – Principi di legalità e proporzionalità

    Art. 3 D.Lgs. 472/1997 – Principi di legalità e proporzionalità

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Nessuno puo’ essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

    2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno puo’ essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione e’ gia’ stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non e’ ammessa ripetizione di quanto pagato.

    3. Se la legge in vigore al momento in cui e’ stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita’ diversa, si applica la legge piu’ favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

    3-bis. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie e’ improntata ai principi di proporzionalita’ e di offensivita’.

  • Art. 145 TUIR: Regime forfetario degli enti non commerciali (

    Art. 145 TUIR: Regime forfetario degli enti non commerciali (

    Art. 145 TUIR – Regime forfetario degli enti non commerciali (ex art. 109-bis)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita’ semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficiente di redditivita’ corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 58, 59, 86, 88, 89 e 90:
    a) attivita’ di prestazioni di servizi:
    1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
    2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente 25 per cento;
    b) altre attivita’:
    1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
    2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
    2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attivita’ prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita’ di prestazioni di servizi.
    3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
    4. L’opzione e’ esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale e’ esercitata fino a quando non e’ revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione e’ effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e’ presentata.
    5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.”

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  • Art. 57 DPR 602/1973 – Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi

    Art. 57 DPR 602/1973 – Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita’ dei beni; b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita’ formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

    2. Se e’ proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a se’ con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.