Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 529 Codice della Navigazione – Rischio nell’assicurazione del nolo da guadagnare

    Art. 529 Codice della Navigazione – Rischio nell’assicurazione del nolo da guadagnare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore del nolo da guadagnare risponde della perdita totale o parziale del diritto del noleggiante al nolo, conseguente al verificarsi di un sinistro della navigazione.

  • Comma 194 LB26: bonus Maroni esteso ai lavoratori che maturano i

    Comma 194 LB26: bonus Maroni esteso ai lavoratori che maturano i

    Comma 194 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    194. La disposizione di cui all’ articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall’ articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .

  • Art. 142 TUIR: Disposizioni applicative

    Art. 142 TUIR: Disposizioni applicative

    Art. 142 TUIR – Disposizioni applicative

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.
    2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere stabiliti i criteri per consentire la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle societa’ controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo scopo, saranno considerati tali quelli in cui la variazione dell’indice dei prezzi al consumo e’ superiore di almeno 10 punti percentuali allo stesso indice rilevato dall’ISTAT.
    3. Fino all’emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica quanto previsto dall’articolo 134, comma 1, lettera d).”

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  • Art. 14 D.Lgs. 174/2016 – Questioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone

    Art. 14 D.Lgs. 174/2016 – Questioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Sono riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso.

  • Art. 3 DPR 448/1988 – Competenza

    Art. 3 DPR 448/1988 – Competenza

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

    2. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

  • Comma 209 LB 2026: ISEE precompilata, INPS coopera con Interno e ACI

    Comma 209 LB 2026: ISEE precompilata, INPS coopera con Interno e ACI

    Comma 209 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di politiche per la famiglia, sentiti INPS, Agenzia delle entrate e Garante per la protezione dei dati personali. Definisce le modalità operative e tecniche per la gestione della DSU precompilata via CAF. Nessun termine espresso nel comma. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    209. All’ articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall’anno 2026, per le attività di cui al comma 1 l’INPS coopera anche con il Ministero dell’interno e con l’Automobile Club d’Italia. A tale fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel pubblico registro automobilistico»; b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la presentazione della DSU per il tramite dei centri di assistenza fiscale avviene prioritariamente in modalità precompilata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di politiche per la famiglia, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono aggiornate le modalità operative e tecniche per consentire al cittadino, anche tramite i centri di assistenza fiscale, la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza».

  • Art. 36 Codice del Processo Amministrativo – Pronunce interlocutorie

    Art. 36 Codice del Processo Amministrativo – Pronunce interlocutorie

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio.

    2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l’ulteriore trattazione della causa.

  • Art. 39 Reg. (UE) 2023/1114 – Diritto di rimborso

    Art. 39 Reg. (UE) 2023/1114 – Diritto di rimborso

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento nei confronti degli emittenti dei token collegati ad attività e in relazione alle attività di riserva quando gli emittenti non sono in grado di adempiere i loro obblighi di cui al capo 6 del presente titolo. Gli emittenti stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure chiare e dettagliate in relazione a tale diritto permanente di rimborso.

    2. Su richiesta di un possessore di un token collegato ad attività, un emittente di tale token rimborsa pagando un importo in fondi, diversi dalla moneta elettronica, equivalente al valore di mercato delle attività collegate cui si riferisce il token collegato ad attività detenuto o consegnando le attività cui è collegato il token. Gli emittenti stabiliscono una politica relativa a tale diritto permanente di rimborso che prevede:

    a) le condizioni, comprese le soglie, i periodi e i tempi per l’esercizio di tale diritto di rimborso da parte dei possessori di token collegati ad attività;

    b) i meccanismi e le procedure per assicurare il rimborso dei token collegati ad attività, anche in condizioni di stress del mercato, nonché nel contesto dell’attuazione del piano di risanamento di cui all’articolo 46 o in caso di rimborso ordinato di token collegati ad attività a norma dell’articolo 47;

    c) la valutazione, o i principi di valutazione, dei token collegati ad attività e delle attività di riserva quando il diritto di rimborso è esercitato dal possessore di token collegati ad attività, anche utilizzando la metodologia di valutazione stabilita all’articolo 36, paragrafo 11;

    d) le condizioni di regolamento del rimborso; e

    e) le misure adottate dagli emittenti per gestire in maniera adeguata l’aumento o il decremento della riserva di attività al fine di evitare eventuali effetti negativi sul mercato delle attività di riserva.

    Quando gli emittenti, nel vendere un token collegato ad attività, accettano un pagamento in fondi diversi dalla moneta elettronica, denominati in una valuta ufficiale, essi offrono sempre la possibilità di rimborso del token in fondi diversi dalla moneta elettronica, denominati nella stessa valuta ufficiale.

    3. Fatto salvo l’articolo 46, il rimborso dei token collegati ad attività non è soggetto a commissioni.

  • Commi 525-533 LB 2026: scuola, concorsi docenti e Piano triennale della ricerca

    Commi 525-533 LB 2026: scuola, concorsi docenti e Piano triennale della ricerca

    Commi 525-533 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 530: decreto del Ministro dell’università e della ricerca entro il 31 gennaio del primo anno del triennio per approvare il Piano triennale e il cronoprogramma; bandi competitivi entro il 30 aprile di ogni anno. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    525. Il personale docente assegnato ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 , ove impiegato in gradi di istruzione inferiori mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

    526. Limitatamente all’anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

    527. All’ articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 11-septies, secondo periodo, dopo le parole: «bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194,» sono inserite le seguenti: «fino al suo esaurimento,»; b) al comma 11-septies, l’ultimo periodo è soppresso; c) al comma 11-septies.1, il secondo periodo è soppresso.

    528. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’ articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , in conformità a quanto previsto dall’ articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , come modificato dal comma 527 del presente articolo.

    529. I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell’università e della ricerca nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

    530. Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell’attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l’assegnazione delle risorse programmate.

    531. Nell’ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero dell’università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.

    532. In attuazione di quanto previsto dai commi 529 e 530, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito il Fondo per la programmazione della ricerca, nel quale confluiscono, a decorrere dall’esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie di cui all’ articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , di cui all’ articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , di cui all’ articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui all’articolo 1, comma 312 , della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 1, comma 870 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . La dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca è pari a euro 259.029.354 per l’anno 2026, euro 257.633.003 per l’anno 2027, euro 285.703.366 per l’anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l’anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall’anno 2032.

    533. Il Fondo per la programmazione della ricerca di cui al comma 532 è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

  • Art. 467 Codice della Navigazione – Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle merci

    Art. 467 Codice della Navigazione – Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il possessore dell'originale trasferibile della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco ovvero di un ordine di consegna è legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo, in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di girate ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore, a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo. Dei contratti di utilizzazione nella navigazione interna

  • Art. 3-quinquies D.Lgs. 502/1992 – Funzioni e risorse del distretto

    Art. 3-quinquies D.Lgs. 502/1992 – Funzioni e risorse del distretto

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Le regioni disciplinano l’organizzazione del distretto in modo da garantire: a) l’assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali; b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate; c) l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.

    2. Il distretto garantisce: a) assistenza specialistica ambulatoriale; b) attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze; c) attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia; d) attività o servizi rivolti a disabili ed anziani; e) attività o servizi di assistenza domiciliare integrata; f) attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale.

    3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona.

  • Comma 214 LB26: priorità part-time per genitori con almeno tre f

    Comma 214 LB26: priorità part-time per genitori con almeno tre f

    Comma 214 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    214. Fermo restando quanto previsto dal capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.