Art. 17 DPR 445/2000
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Articolo abrogato
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Articolo abrogato
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere sospese o abbandonate senza giustificato motivo, quando ne possa derivare un danno per il proprietario del relitto. Entro dieci giorni dall'approdo della nave che ha compiuto il ricupero, le cose ricuperate devono essere consegnate al proprietario, o, se questi sia ignoto al ricuperatore, alla più vicina autorità preposta alla navigazione marittima o interna.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il vettore, ovvero il raccomandatario o il comandante della nave, che rilascia la polizza ricevuto per l'imbarco o la polizza di carico, ha facoltà di inserire in polizza le proprie riserve, quando non può eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle indicazioni fornite dal caricatore sulla natura, qualità e quantità delle merci, nonché sul numero dei colli e sulle marche di contrassegno. In mancanza di riserve, la natura, la qualità e la quantità delle merci, nonché il numero e le marche dei colli consegnati al vettore o imbarcati, si presumono fino a prova contraria conformi alle indicazioni della polizza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dalla Legge del 02/12/1975 n. 576, art. 16]
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. L’articolo 13 si interpreta nel senso che e’ consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purche’ nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento e’ riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Il giudice dell’esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell’articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.
2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell’articolo 596 del codice di procedura civile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita’ di cui all’articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e’ curata dai concessionari, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il termine di stallia si computa a giorni lavorativi. Non si considerano tali i giorni festivi secondo la legge e le consuetudini locali. Il decorso del termine è sospeso durante i giorni in cui le operazioni sono impedite per causa non imputabile al caricatore o al destinatario.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche e le societa’ a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.
1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non puo’ chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, ne’ rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.

In vigore dal: In vigore dal 28 marzo 2026 (a seguito di modifica del D.L. 27/03/2026 n. 38, art. 7); investimenti agevolabili dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso provvedimento del MEF/Agenzia delle entrate per chiarire perimetro dei beni ammissibili (comma 429), regole di cumulo con altri crediti d’imposta (transizione 5.0, ZES unica) e eventuale meccanismo della prenotazione. Le modifiche dell’art. 7 D.L. 38/2026 trovano applicazione secondo il comma 3 del medesimo articolo. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 429 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. (5)

Art. 146 TUIR – Oneri deducibili (ex art. 110)
In vigore dal 01/01/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
“1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell’articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso.”
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