Autore: Andrea Marton

  • Art. 16 D.Lgs. 259/2003 – Diritti amministrativi

    Art. 16 D.Lgs. 259/2003 – Diritti amministrativi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’ articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attività di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

    2. Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell’allegato 12. Il Ministero, nel determinare l’entità della contribuzione, può definire eventuali soglie di esenzione.

    3. Il Ministero pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l’importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, sono apportate le opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. articolo precedente articolo successivo

  • Commi 376-382 LB 2026: revisione PFN AIFA e buono celiachia dema

    Commi 376-382 LB 2026: revisione PFN AIFA e buono celiachia dema

    Commi 376-382 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    376. L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede, con cadenza annuale e comunque entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, alla revisione e all’aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.

    377. La revisione è effettuata sulla base dei criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d’uso, facilità di accesso al farmaco per l’assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l’AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal PFN, nonché quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborso anche in ragione dell’ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo-terapia più favorevole per il Servizio sanitario nazionale.

    378. I provvedimenti di revisione, di cui al comma 376, da adottare con determina dell’AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

    379. Per i medicinali esclusi dal PFN, l’AIFA può prevedere misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata.

    380. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 376 a 379 l’AIFA provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    381. Nell’ambito dell’infrastruttura del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze sono implementate le procedure per la generazione del buono dematerializzato per l’erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità definite ai sensi del comma 384. Per le finalità di cui al primo periodo, ai soggetti affetti da celiachia il Sistema tessera sanitaria rilascia un buono dematerializzato, attraverso un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, congiuntamente all’indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente.

    382. Per l’acquisto dei prodotti senza glutine presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia utilizzano il buono dematerializzato di cui al comma 381.

  • Art. 38 DPR 602/1973 – Rimborso di versamenti diretti

    Art. 38 DPR 602/1973 – Rimborso di versamenti diretti

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo’ presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale e’ stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.

    L’istanza di cui al primo comma puo’ essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e’ stata operata.

    L’intendente di finanza, sentito l’ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

    Quando l’importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell’art. 3 e’ superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell’ufficio.

  • Art. 18-bis L. 354/1975

    Art. 18-bis L. 354/1975

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, delle predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2, del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.

    1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.

    3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono anno- tate in apposito registro riservato tenuto presso l’autorità competente al rilascio.

    4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell’interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l’autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all’autorità ivi indicata, che provvede all’annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

  • Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus

    Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus

    Comma 22 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    22. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14, comma 3-quinquies: 1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l’anno 2027»; b) all’articolo 16: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nel l’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 2) al comma 1-septies.1: 2.1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 2.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l’anno 2027»; 3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

  • Art. 516 Codice della Navigazione – Assicurazione delle merci

    Art. 516 Codice della Navigazione – Assicurazione delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione delle merci copre il valore di queste, in stato sano, al luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione. Se tale valore non può essere accertato, il valore assicurabile è dato dal prezzo delle merci nel luogo ed al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato, nonché delle spese fino a bordo, del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione.

  • Art. 96 DPR 602/1973 – Pagamenti di crediti a contribuenti morosi (abrogato)

    Art. 96 DPR 602/1973 – Pagamenti di crediti a contribuenti morosi (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]

  • Art. 20 Reg. (UE) 2022/2065 – Sistema interno di gestione dei reclami

    Art. 20 Reg. (UE) 2022/2065 – Sistema interno di gestione dei reclami

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online forniscono ai destinatari del servizio, comprese le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo, l'accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta loro di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami contro la decisione presa dal fornitore della piattaforma online all'atto del ricevimento di una segnalazione o contro le seguenti decisioni adottate dal fornitore della piattaforma online a motivo del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le condizioni generali:

    a) le decisioni che indicano se rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse o se limitarne la visibilità;

    b) le decisioni che indicano se sospendere o cessare in tutto o in parte la prestazione del servizio ai destinatari;

    c) le decisioni che indicano se sospendere o cessare l'account dei destinatari;

    d) le decisioni che indicano se sospendere, cessare o limitare in altro modo la capacità di monetizzare le informazioni fornite dai destinatari.

    2. Il periodo di almeno sei mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo decorre dal giorno in cui il destinatario del servizio è stato informato della decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, o dell'articolo 17.

    3. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati.

    4. I fornitori di piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, non discriminatorio, diligente e non arbitrario. Se un reclamo contiene motivi sufficienti per indurre il fornitore della piattaforma online a ritenere che la sua decisione di non dare seguito alla segnalazione sia infondata o che le informazioni oggetto del reclamo non siano illegali né incompatibili con le condizioni generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che il comportamento del reclamante non giustifica le misure adottate, il fornitore della piattaforma online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1.

    5. I fornitori di piattaforme online comunicano senza indebito ritardo ai reclamanti la loro decisione motivata relativa alle informazioni cui si riferisce il reclamo e la possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 21 e le altre possibilità di ricorso a loro disposizione.

    6. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 5 siano prese con la supervisione di personale adeguatamente qualificato e non avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati.

  • Art. 85 DPR 602/1973 – Assegnazione dell’immobile allo Stato

    Art. 85 DPR 602/1973 – Assegnazione dell’immobile allo Stato

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.

    2. Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale e’ stata disposta l’assegnazione non puo’ essere inferiore a sei mesi.

    3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto.

  • Art. 4 DPR 448/1988 – Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

    Art. 4 DPR 448/1988 – Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Al fine dell’eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l’autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell’inizio e dell’esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

  • Precariato scuola: graduatorie GPS, GAE, supplenze

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Il precariato scolastico è strutturale: ~200.000 docenti supplenti su 700.000 di ruolo. Graduatorie: GAE (Graduatorie Esaurimento, chiuse 2007), GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze, biennali), III fascia istituto. Supplenze: annuale (fino 31/8), fino al termine attività (30/6), breve. Ruolo solo per concorso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 (CCNL 2019-2021); negoziato 2022-2024 in apertura
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattività)
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Tabella riepilogativa

    Graduatorie e supplenze scuola
    Graduatoria Tipo Note
    GAE Esaurimento storiche Chiuse 2007, ad esaurimento
    GPS I fascia Provinciali per abilitati Per supplenze annuali
    GPS II fascia Provinciali per laureati Per supplenze annuali
    III fascia istituto Singola scuola Per supplenze brevi
    Concorso ordinario Per ruolo Triennale
    Concorso straordinario PNRR Per ruolo Quote dedicate

    Le diverse graduatorie

    Le graduatorie del precariato scolastico sono diverse e gerarchicamente strutturate:

    • GAE (Graduatorie ad Esaurimento): storiche, chiuse al 2007. Solo per chi era già iscritto. Prima priorità nelle nomine
    • GPS I fascia: docenti abilitati (con titolo o concorso superato). Per supplenze annuali
    • GPS II fascia: docenti laureati con titoli specifici (24 CFU). Per supplenze annuali
    • III fascia istituto: singola scuola, per supplenze brevi (malattia, permessi, etc.)

    Tipi di supplenza

    Le supplenze si distinguono per durata:

    • Annuale fino al 31/8: copertura intero anno scolastico. Diritto a ferie estive intere
    • Fino al termine attività didattiche (30/6): copertura anno didattico ma senza ferie estive
    • Temporanea (breve): per malattia/permessi di docenti di ruolo. Pagata solo i giorni effettivi

    I supplenti hanno gli stessi diritti contrattuali per il periodo di nomina, ma non maturano scatti di carriera (fasce stipendiali) né anzianità ai fini ruolo.

    Concorsi per il ruolo

    L’unica via per il ruolo (immissione a tempo indeterminato) è il concorso pubblico:

    • Concorso ordinario: triennale, banditi dal Ministero. Selezione per titoli ed esami
    • Concorso straordinario PNRR (2024-2027): quote dedicate per assunzione di 70.000 docenti, requisiti agevolati
    • Doppio canale: 50% delle assunzioni da concorso, 50% da graduatorie esistenti

    Casi pratici

    Tizio – Supplente annuale primaria
    Tizio, GPS prima fascia, nominato supplenza annuale 1/9 – 31/8 al posto di Tizia in maternità. Stipendio di ruolo equivalente + ferie estive. Posizione GPS aggiornata.
    Caia – Concorso straordinario PNRR
    Caia, docente abilitata con 36 mesi servizio, partecipa concorso straordinario PNRR. Vince: assunzione di ruolo dal 1/9. Anzianità di servizio riconosciuta integralmente.
    Sempronio – Supplente breve da III fascia
    Sempronio, III fascia istituto, chiamato per supplenza 5 giorni a Caia in malattia. Stipendio supplente per 5gg. Niente continuità contrattuale dopo.

    Domande frequenti

    Cos'è la GPS?
    Graduatorie Provinciali per Supplenze. Sono graduatorie a base provinciale, aggiornate ogni 2 anni, per le supplenze annuali. I fascia: docenti abilitati. II fascia: docenti laureati con titoli specifici (24 CFU).
    I supplenti diventano di ruolo automaticamente?
    No. Il ruolo si ottiene solo per concorso pubblico (ordinario o straordinario). Le supplenze danno punteggio per le graduatorie e per i concorsi successivi, ma non immissione automatica.
    Una supplenza annuale dà diritto a ferie estive?
    Sì se la nomina è fino al 31/8: il supplente ha gli stessi diritti del docente di ruolo per l’intero anno scolastico, incluse le ferie estive. Se la nomina è fino al 30/6, no.
    Quanti docenti precari ci sono in Italia?
    Circa 200.000 su un totale di 900.000 incarichi (700.000 di ruolo + 200.000 supplenti). Il precariato strutturale è uno dei principali nodi della scuola italiana.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 87 DPR 495/1992 – Segnali di passaggio a livello

    Art. 87 DPR 495/1992 – Segnali di passaggio a livello

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE (fig. II.8) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere.

    2. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE (fig. II.9) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario privo di barriere. Nelle immediate vicinanze dell'attraversamento deve essere apposto il segnale CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/a) che indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto. Il segnale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/b) indica che la ferrovia è a due o più binari.

    3. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono essere installati con l'asse maggiore orizzontale; in mancanza di spazio possono essere installati con l'asse maggiore verticale (figg. II.10/c, II.10/d).

    4. Il pannello distanziometrico di cui alla figura II.11/a deve essere posto sotto i segnali delle figura II.8 e II.9; quelli di cui alle figure II.11/b e II.11/c devono essere collocati rispettivamente a 2/3 e a 1/3 della distanza tra il segnale e l'attraversamento ferroviario.

    5. I pannelli distanziometrici devono portare rispettivamente 3, 2 e 1 barre rosse su fondo bianco oblique a 45Œ e discendenti verso la carreggiata.

    6. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario e il passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato come prescritto nell'articolo 191.

    7. In prossimità di una diramazione stradale su cui esiste un passaggio a livello con o senza barriere, a distanza inferiore a quella prescritta per l'impianto del primo segnale di pericolo, si deve fare uso di uno dei segnali specifici di pericolo, di formato piccolo, inseriti nei segnali di preavviso di intersezione, da apporre sulla strada non interessata dall'attraversamento ferroviario a cura e spese dell'ente proprietario della stessa, ad una distanza dall'intersezione non inferiore ai valori di cui all'articolo 126, comma 2 (fig. II.240).