Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 4 D.Lgs. 472/1997 – Imputabilità

    Art. 4 D.Lgs. 472/1997 – Imputabilità

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Non puo’ essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacita’ di intendere e di volere.

  • Art. 162 Codice Civile: Forma delle convenzioni matrimoniali

    Art. 162 Codice Civile: Forma delle convenzioni matrimoniali

    Art. 162 c.c. – Forma delle convenzioni matrimoniali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Forma delle convenzioni matrimoniali.

    Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

    La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.

    Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194 .

    Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

    Spiegazione

    Le convenzioni matrimoniali (gli accordi con cui i coniugi scelgono il regime patrimoniale) devono essere stipulate per atto pubblico, a pena di nullità. La scelta della separazione dei beni può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni sono opponibili ai terzi solo con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

    Come funziona e quando si applica

    La forma solenne (notarile) garantisce certezza e ponderazione su scelte di rilievo patrimoniale. In mancanza di convenzione vige il regime legale della comunione dei beni (art. 159).

    Esempio pratico

    Per scegliere un regime diverso dalla comunione – ad esempio la separazione dei beni o un fondo patrimoniale – serve l’atto notarile; la separazione si può anche dichiarare davanti all’ufficiale al momento del matrimonio.

    Domande frequenti

    Come si cambia il regime patrimoniale tra coniugi?

    Con una convenzione matrimoniale per atto pubblico notarile; la separazione dei beni può essere dichiarata anche nell’atto di matrimonio.

    Cosa succede senza convenzione?

    Si applica il regime legale della comunione dei beni (art. 159).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 118 DPR 495/1992 – Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli

    Art. 118 DPR 495/1992 – Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono: a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A. METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del codice; b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A. METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del codice; c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A.METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile è inferiore alla lunghezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del codice; d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A. TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita è inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale può essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente; e) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A. TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse più caricato è inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del codice.

    2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate sui cartelli di preavviso….

    3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.

  • Art. 116 DPR 495/1992 – Segnali di divieto generici

    Art. 116 DPR 495/1992 – Segnali di divieto generici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di divieto relativi alla circolazione di tutti i veicoli sono: a) il segnale DIVIETO DI TRANSITO (fig. II.46); b) il segnale SENSO VIETATO (fig. II.47); c) il segnale DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), che indica il divieto di sorpassare i veicoli a motore eccetto i ciclomotori e i motocicli anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua; d) il segnale DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO (fig. II.49), che indica il divieto di seguire il veicolo che precede ad una distanza inferiore a quella indicata in metri sul segnale; e) il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50), che indica la velocità massima in chilometri orari alla quale i veicoli possono procedere sul tratto di strada interessato dal segnale, ferme restando le norme di comportamento di cui all'articolo 142 del codice o degli eventuali limiti inferiori imposti a determinate categorie di veicoli; f) il segnale DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE (fig. II.51), che indica che è proibito, salvo in caso di pericolo immediato, l'uso di avvisatori acustici.

  • Art. 11 D.Lgs. 171/2005

    Art. 11 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 15 D.Lgs. 259/2003 – Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale

    Art. 15 D.Lgs. 259/2003 – Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le imprese soggette all’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 11 hanno il diritto di: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell’articolo 43; c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica; d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d’uso delle risorse di numerazione conformemente all’articolo 98-septies; e) fornire l’accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN di cui all’articolo 68.

    2. Allorchè tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l’autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di: a) negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un’autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l’accesso o l’interconnessione alle reti in qualunque luogo dell’Unione europea, alle condizioni del presente capo; b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 496 LB26: 35 segretari di legazione MAECI per ciascun anno 2026-2028

    Comma 496 LB26: 35 segretari di legazione MAECI per ciascun anno 2026-2028

    Comma 496 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Migrazione Esteri

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessari bandi concorsuali MAECI per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    496. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unità di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado di segretario di legazione, di 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2026, di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2027 e di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2028. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 555.867 per l’anno 2026, di euro 3.891.069 per l’anno 2027, di euro 7.226.271 per l’anno 2028 e di euro 10.005.606 annui a decorrere dall’anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento previste dal presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

  • Art. 20 D.Lgs. 174/2016 – Rilievo dell’incompetenza

    Art. 20 D.Lgs. 174/2016 – Rilievo dell’incompetenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall’articolo 151, comma 2, è rilevato d’ufficio finchè la causa non è decisa in primo grado, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza.

    2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.

    3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto… competente. Quando la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 118 davanti al giudice indicato come competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite.

    4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice… indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente.

  • Art. 12 L. 218/1995 – Legge regolatrice del processo

    Art. 12 L. 218/1995 – Legge regolatrice del processo

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 593 LB26: ordinanze commissariali contributo disagio abitativo

    Comma 593 LB26: ordinanze commissariali contributo disagio abitativo

    Comma 593 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Casa Immobili

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; ordinanze commissariali da adottare entro il 28 febbraio 2026 secondo il rinvio del comma 592.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. L’attuazione è affidata alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo nominato ex D.L. 3/2023 conv. L. 21/2023, da adottare entro il 28 febbraio 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    593. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 592, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 . Il contributo di cui al comma 592 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell’abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

  • Art. 21-bis L. 354/1975 – Assistenza all’esterno dei figli minori

    Art. 21-bis L. 354/1975 – Assistenza all’esterno dei figli minori

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall’articolo 21.

    2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all’esterno, in particolare l’articolo 21, in quanto compatibili.

  • Dimissioni e TFR: quando e come viene pagato

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Il TFR matura alla cessazione del rapporto per qualunque causa, comprese le dimissioni. Il codice civile non fissa un termine di pagamento: i CCNL lo stabiliscono (spesso 30-60 giorni). Il TFR non pagato genera interessi e rivalutazione. In caso di insolvenza del datore interviene il Fondo di Garanzia INPS.

    Tabella riepilogativa

    Tempi e conseguenze del pagamento del TFR dopo dimissioni
    Situazione Tempistica indicativa
    Termine contrattuale (CCNL) Spesso 30-60 giorni dalla cessazione
    Nessun termine nel codice civile Il diritto nasce alla cessazione; i tempi li fissa il CCNL
    Ritardo del datore Interessi legali + rivalutazione monetaria
    Datore insolvente/in procedura Fondo di Garanzia INPS su domanda del lavoratore
    Prescrizione del credito TFR 5 anni dalla cessazione del rapporto

    Il TFR spetta sempre dopo le dimissioni

    Il Trattamento di Fine Rapporto matura per tutta la durata del rapporto e diventa esigibile alla sua cessazione, indipendentemente da chi ha preso l’iniziativa. Anche chi si dimette – per qualunque motivo – ha pieno diritto al TFR maturato. Non esistono sanzioni che privino il lavoratore dimissionario del TFR.

    Se il TFR è stato destinato a un fondo pensione, le somme sono già al fondo e si seguono le regole del fondo stesso; se è in azienda o al Fondo Tesoreria INPS, è il datore a doverlo liquidare.

    I termini di pagamento

    Il codice civile non fissa un termine preciso entro cui il TFR deve essere corrisposto dopo la cessazione. Sono i CCNL a indicare di norma un termine, che varia solitamente tra i 30 e i 60 giorni dalla cessazione del rapporto. Alcuni contratti prevedono scaglioni diversi per importi più elevati. In assenza di indicazione contrattuale si applica il principio generale della mora ex re (il credito è liquido ed esigibile dalla cessazione).

    Cosa fare se il datore non paga

    Se il datore non paga il TFR entro i termini contrattualizzati, sul credito maturano interessi legali e rivalutazione monetaria. Il lavoratore può inviare una diffida scritta e, in mancanza di riscontro, ricorrere al decreto ingiuntivo (procedura rapida, basata sulle buste paga). Il credito da TFR si prescrive in 5 anni dalla cessazione. In caso di insolvenza del datore interviene il Fondo di Garanzia INPS.

    Casi pratici

    Tizio – CCNL con termine a 45 giorni

    Tizio si dimette il 30 maggio; il suo CCNL prevede il pagamento del TFR entro 45 giorni. Se al 14 luglio non ha ricevuto nulla, può inviare diffida e far decorrere interessi e rivalutazione dal giorno successivo alla scadenza del termine.

    Caia – datore in difficoltà finanziarie

    Il datore di Caia è in difficoltà finanziarie e non paga il TFR dopo le dimissioni. Caia monitora la situazione: se si apre una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale), dovrà presentare domanda al Fondo di Garanzia INPS allegando il credito ammesso al passivo.

    Sempronio – TFR destinato al fondo pensione

    Sempronio aveva destinato il TFR maturando a un fondo pensione negoziale. Al momento delle dimissioni il TFR in azienda è pari a zero: le somme sono già al fondo. Dovrà contattare il fondo per le istruzioni sulle modalità di riscatto o mantenimento della posizione previdenziale.

    Domande frequenti

    Il TFR spetta anche se mi dimetto?

    Sì, sempre. Il TFR matura durante tutto il rapporto ed è dovuto alla cessazione indipendentemente dalla causa: dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto, pensionamento.

    Entro quanti giorni devo ricevere il TFR dopo le dimissioni?

    Dipende dal CCNL: di norma 30-60 giorni dalla cessazione. In assenza di indicazione contrattuale il debito è esigibile dal giorno della cessazione.

    Se il datore non paga, maturano interessi?

    Sì. Sul TFR non pagato nei termini maturano interessi legali e rivalutazione monetaria. Conviene inviare una diffida scritta per far decorrere formalmente il termine.

    In quanto tempo si prescrive il credito TFR?

    Il credito da TFR si prescrive in 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

    Cosa faccio se l'azienda ha aperto una procedura fallimentare?

    Si presenta domanda al Fondo di Garanzia INPS, allegando la documentazione del credito ammesso al passivo. L’INPS sostituisce il datore insolvente nel pagamento del TFR.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.