Autore: Andrea Marton

  • Comma 191 LB26: TFS pubblico impiego pagato al momento del dirit

    Comma 191 LB26: TFS pubblico impiego pagato al momento del dirit

    Comma 191 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 30 dicembre 2025.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    191. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2 , e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 186 a 189 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all’ articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all’ articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

  • Art. 102 DPR 495/1992 – Segnale pericolo di incendio

    Art. 102 DPR 495/1992 – Segnale pericolo di incendio

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale PERICOLO DI INCENDIO (fig. II.34) deve essere impiegato per richiamare l'attenzione degli utenti della strada sul pericolo di infiammabilità delle zone boschive attraversate o contigue alla strada, ovvero in vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio.

    2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della estesa della zona a rischio.

  • Art. 463 Codice della Navigazione – Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l’imbarco

    Art. 463 Codice della Navigazione – Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l’imbarco

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di carico sono emesse in due originali. L'originale ritenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non è trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilità. L'originale rilasciato al caricatore è sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.

  • Commi 222-226 LB 2026: fondo minori, centri estivi e sport giovanile

    Commi 222-226 LB 2026: fondo minori, centri estivi e sport giovanile

    Commi 222-226 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 223: decreto annuale dell’Autorità delegata politiche della famiglia di concerto con MEF, entro il 30 marzo di ciascun anno, previa intesa Stato-città. Comma 226: decreto dell’Autorità delegata per lo sport e i giovani di concerto con MEF per criteri attuativi del bonus sport con tetto ISEE 20.000 euro. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    222. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

    223. Con decreto dell’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni; b) le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.

    224. All’articolo 2, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 , le parole: «100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «550.000 euro per l’anno 2026 e 700.000 euro per l’anno 2027».

    225. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 GIUGNO 2026, N. 108 .

    226. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 GIUGNO 2026, N. 108 .

  • Comma 25 LB26: regime impatriati alti redditi art. 24-bis TUIR a

    Comma 25 LB26: regime impatriati alti redditi art. 24-bis TUIR a

    Comma 25 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    25. All’articolo 24-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000»; b) al secondo periodo, le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000».

  • Art. 24 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi dei distributori

    Art. 24 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi dei distributori

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un sistema di IA ad alto rischio, i distributori verificano che esso rechi la necessaria marcatura CE, che sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47 e dalle istruzioni per l'uso e che il fornitore e l'importatore di tale sistema, a seconda dei casi, abbiano rispettato i loro rispettivi obblighi di cui all'articolo 16, lettere b) e c), e all'articolo 23, paragrafo 3.

    2. Qualora ritenga o abbia motivo di ritenere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un sistema di IA ad alto rischio non sia conforme ai requisiti di cui alla sezione 2, un distributore non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando tale sistema di IA ad alto rischio non sia stato reso conforme a tali requisiti. Inoltre, qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, il distributore ne informa il fornitore o l'importatore del sistema, a seconda dei casi.

    3. I distributori garantiscono che, fintantoché un sistema di IA ad alto rischio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto, ove applicabili, non pregiudichino la conformità del sistema ai requisiti di cui alla sezione 2.

    4. Un distributore che ritiene o ha motivo di ritenere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un sistema di IA ad alto rischio che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme ai requisiti di cui alla sezione 2, adotta le misure correttive necessarie per rendere tale sistema conforme a tali requisiti, ritirarlo o richiamarlo o garantisce che il fornitore, l'importatore o qualsiasi operatore pertinente, a seconda dei casi, adotti tali misure correttive. Qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, il distributore ne informa immediatamente il fornitore o l'importatore del sistema e le autorità competenti per il sistema di IA ad alto rischio interessate fornendo in particolare informazioni precise sulla non conformità e sulle eventuali misure correttive adottate.

    5. Su richiesta motivata di una pertinente autorità competente, i distributori di un sistema di IA ad alto rischio forniscono a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione concernenti le sue azioni a norma dei paragrafi da 1 a 4 necessarie per dimostrare la conformità di tale sistema ai requisiti di cui alla sezione 2.

    6. I distributori cooperano con le pertinenti autorità competenti in qualsiasi azione intrapresa da tali autorità in relazione a un sistema di IA ad alto rischio messo a disposizione sul mercato dai distributori, in particolare per ridurre e attenuare il rischio che esso comporta.

  • Art. 14 L. 218/1995 – Conoscenza della legge straniera applicabile

    Art. 14 L. 218/1995 – Conoscenza della legge straniera applicabile

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. L’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.

    2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l’aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 2 D.Lgs. 174/2016 – Entrata in vigore

    Art. 2 D.Lgs. 174/2016 – Entrata in vigore

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 agosto 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

  • Commi 454-458 LB 2026: credito d’imposta investimenti agricoltur

    Commi 454-458 LB 2026: credito d’imposta investimenti agricoltur

    Commi 454-458 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il MEF e il MIMIT atteso per definire modalità di accesso, procedura di prenotazione del plafond, contenuto della certificazione del revisore e istituzione del codice tributo F24. Necessaria inoltre la risoluzione AE per il codice tributo. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    454. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa di cui al comma 457.

    455. Per gli investimenti di cui al comma 454 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta di cui ai commi da 454 a 459 è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , in materia di investimenti sostitutivi.

    456. Il credito d’imposta di cui ai commi da 454 a 459 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436 e da 462 a 465 del presente articolo. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

    457. Il credito d’imposta di cui ai commi da 454 a 459 spetta nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. Non si applicano i limiti di cui all’ articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , di cui all’ articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e di cui all’ articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .

    458. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta di cui ai commi da 454 a 459 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459 . L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 . Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di cui al comma 457.

  • Art. 12 D.Lgs. 259/2003 – Sperimentazione

    Art. 12 D.Lgs. 259/2003 – Sperimentazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a segnalazione preventiva. L’impresa interessata presenta al Ministero una segnalazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell’allegato 13. L’impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall’avvenuta presentazione della segnalazione. Ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività.

    2. La segnalazione di cui al comma 1: a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l’offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione; b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessate; c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l’espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.

    3. La segnalazione di cui al comma 1 deve indicare: a) l’eventuale richiesta di concessione di diritti individuali d’uso delle frequenze radio e dei numeri necessari; b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l’avvio della stessa; c) l’estensione dell’area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell’utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio; d) l’eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione; e) l’obbligo di comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio e l’eventuale sua qualità ridotta; f) l’obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all’Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.

    4. Se la sperimentazione comprende l’attribuzione di diritti individuali d’uso, con l’assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione, il Ministero li concede, entro quattro settimane dal ricevimento della segnalazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro otto settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la segnalazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l’impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.

    5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 18 D.Lgs. 259/2003 – Modifica dei diritti e degli obblighi

    Art. 18 D.Lgs. 259/2003 – Modifica dei diritti e degli obblighi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o ai diritti di installazione delle strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d’uso trasferibili dello spettro radio o delle risorse di numerazione.

    2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, il Ministero, sentita l’Autorità per gli eventuali profili di competenza, comunica l’intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 163 Codice Civile: Modifica delle convenzioni

    Art. 163 Codice Civile: Modifica delle convenzioni

    Art. 163 c.c. Modifica delle convenzioni

    In vigore

    Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l’omologazione del giudice. L’omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi. Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all’atto del matrimonio. L’annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.