Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1 D.Lgs. 259/2003 – Ambito di applicazione

    Art. 1 D.Lgs. 259/2003 – Ambito di applicazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di: a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b) gruppi chiusi di utenti; c) reti… di comunicazione elettronica ad uso privato; d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; e) servizi radioelettrici.

    2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di: a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE…; c) disciplina dei servizi della società dell’informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

    3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

    4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

    5. Le amministrazioni competenti all’applicazione del presente decreto garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.

    6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

    7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’ articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all’ articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. articolo successivo

  • Art. 92-bis DPR 602/1973 – Mancata documentazione probatoria

    Art. 92-bis DPR 602/1973 – Mancata documentazione probatoria

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. E’ soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell’ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonche’ degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l’imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi.

  • Art. 23 DPR 445/2000

    Art. 23 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 448 Codice della Navigazione – Computo delle controstallie

    Art. 448 Codice della Navigazione – Computo delle controstallie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il compenso di controstallia è computato in ragione di ore e giorni consecutivi e deve essere versato giorno per giorno. Il tasso di controstallia, in mancanza di diverso patto, è determinato in proporzione della portata della nave, secondo gli usi. Tuttavia, per il periodo durante il quale le operazioni di imbarco o di sbarco sono state impedite da causa non imputabile al caricatore o al destinatario, invece del compenso di controstallia è dovuto un compenso determinato in proporzione del nolo.

  • Comma 248 LB26: incentivi personale agenzie fiscali e recupero c

    Comma 248 LB26: incentivi personale agenzie fiscali e recupero c

    Comma 248 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Le nuove convenzioni MEF-Agenzie e i provvedimenti di ripartizione degli incentivi richiedono atti regolamentari interni e direttoriali per l'applicazione operativa dal 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    248. Per favorire l’attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 , e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l’Agenzia delle entrate e con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui all’ articolo 59, commi 2 , 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All’ articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall’anno 2026, le somme attribuibili per l’incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , di un’ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all’anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall’attività volta a promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall’attività di controllo fiscale e dall’ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d’imposta»; b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Il 25 per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all’ articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 . Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al medesimo sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili e i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell’apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle agenzie».

  • Art. 95 DPR 602/1973 – Violazione obbligo ritenute alla fonte (abrogato)

    Art. 95 DPR 602/1973 – Violazione obbligo ritenute alla fonte (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]

  • Art. 530 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione della nave a tempo

    Art. 530 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione della nave a tempo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro del giorno stabilito dal contratto medesimo. Per il calcolo del tempo deve aversi riguardo al luogo dove l'assicurazione è stata conclusa. L'assicurazione, scaduta in corso di viaggio, è prorogata di diritto sino alle ore ventiquattro del giorno in cui la nave è ancorata od ormeggiata nel luogo di ultima destinazione, ma l'assicurato deve pagare per la durata del prolungamento un supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.

  • Art. 90 DPR 602/1973 – Ammissione al concordato preventivo

    Art. 90 DPR 602/1973 – Ammissione al concordato preventivo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se il debitore e’ ammesso al concordato preventivo o all’amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attivita’ necessaria ai fini dell’inserimento del credito da esso portato nell’elenco dei crediti della procedura.

    2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e’ comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  • Art. 161 Codice Civile: Riferimento generico a leggi o agli usi

    Art. 161 Codice Civile: Riferimento generico a leggi o agli usi

    Art. 161 c.c. – Riferimento generico a leggi o agli usi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

  • Licenziamento durante la malattia e il periodo di comporto

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Durante la malattia il datore non può licenziare il lavoratore fino al superamento del periodo di comporto, fissato dal CCNL. Allo scadere del comporto il licenziamento per superamento del comporto è legittimo. Se il datore licenzia prima, il licenziamento è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Comporto e licenziamento per malattia
    Aspetto Regola
    Divieto di licenziamento Per tutta la durata della malattia entro il periodo di comporto
    Periodo di comporto Fissato dal CCNL (di norma 6-18 mesi, talvolta con distinzione secco/frazionato)
    Comporto secco Assenza continuativa per malattia
    Comporto frazionato/per sommatoria Somma di più assenze per malattia in un arco temporale definito dal CCNL
    Superamento del comporto Il datore può licenziare; spetta TFR e indennità sostitutiva del preavviso
    Licenziamento durante il comporto Nullo; tutela reintegratoria

    Il divieto di licenziamento durante la malattia

    L’art. 2110 del Codice Civile sospende il rapporto di lavoro durante la malattia e vieta al datore di licenziare il lavoratore per tutto il tempo in cui questi si trova in malattia, fino al superamento del periodo di comporto. Il preavviso non decorre durante la malattia.

    Il divieto vale anche se nel periodo di malattia sopravviene una diversa causa di licenziamento (es. GMO): il datore può intimare il licenziamento, ma questo avrà efficacia solo dalla guarigione o dal superamento del comporto.

    Il periodo di comporto: secco e per sommatoria

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo entro cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto durante la malattia. La sua durata è stabilita dai CCNL e varia in genere da 6 a 18 mesi, con differenze per anzianità e qualifica.

    I CCNL distinguono spesso tra:

    • Comporto secco: una singola malattia continuativa.
    • Comporto per sommatoria (o frazionato): somma di più episodi di malattia nell’arco di un periodo definito (es. 12 o 24 mesi). Alcuni contratti prevedono che il calcolo per sommatoria avvenga su un arco di riferimento mobile.

    Il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita al termine del comporto, se il CCNL lo prevede, per evitare il licenziamento.

    Il licenziamento per superamento del comporto

    Una volta esaurito il periodo di comporto, il datore ha il diritto – non l’obbligo – di licenziare il lavoratore. Il licenziamento per superamento del comporto è una fattispecie autonoma, non riconducibile né al GMO né al GMS, e non richiede preavviso (ma l’indennità sostitutiva deve essere pagata). Al lavoratore spetta il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso; ha diritto alla NASpI.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato prima del superamento del comporto

    Tizio è in malattia da quattro mesi; il comporto previsto dal suo CCNL è di 12 mesi. Il datore, volendo riorganizzare il reparto, gli invia la lettera di licenziamento. Tizio impugna: il licenziamento è nullo perché irrogato durante il periodo di conservazione del posto. Il giudice ordina la reintegrazione.

    Caia – superamento del comporto per sommatoria

    Caia, nell’arco di 18 mesi, accumula 185 giorni di assenza per vari episodi di malattia. Il CCNL applicato prevede un comporto per sommatoria di 180 giorni in 18 mesi. Il datore comunica il superamento del comporto e irroga il licenziamento: è legittimo. Caia percepisce TFR, indennità sostitutiva del preavviso e matura il diritto alla NASpI.

    Sempronio – chiede aspettativa al termine del comporto

    Sempronio raggiunge il limite del comporto ma non è ancora guarito. Il suo CCNL prevede la possibilità di richiedere un’aspettativa non retribuita. Sempronio la richiede formalmente: il datore è tenuto a concederla secondo le previsioni contrattuali, sospendendo il licenziamento.

    Domande frequenti

    Il datore può licenziarmi mentre sono in malattia?

    No, non fino al superamento del periodo di comporto. Se lo fa, il licenziamento è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione.

    Come si calcola il periodo di comporto?

    La durata è fissata dal CCNL applicato. Può essere un periodo secco (malattia continua) oppure una somma di assenze in un arco temporale. Leggere attentamente il proprio contratto collettivo.

    Se sono licenziato per superamento del comporto, ho diritto alla NASpI?

    Sì. Il licenziamento per superamento del comporto è un recesso involontario che dà diritto alla NASpI, al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso.

    Il preavviso decorre durante la malattia?

    No. L’art. 2110 c.c. sospende il decorso del preavviso durante la malattia. Il preavviso riprende a decorrere dalla guarigione o dal superamento del comporto.

    Posso essere licenziato per GMO mentre sono in malattia?

    Il datore può intimare il licenziamento per GMO durante la malattia, ma questo non produce effetti fino alla guarigione o al superamento del comporto: di fatto il lavoratore conserva il posto durante la malattia entro i termini contrattuali.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 6 D.Lgs. 259/2003 – Attribuzioni del Ministero, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti

    Art. 6 D.Lgs. 259/2003 – Attribuzioni del Ministero, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia; c) effettua l’assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dell’assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione; e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri; f) congiuntamente all’Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale; g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto; h) riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dell’attività, acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e può definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi; i) vigila sull’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto; l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione europea.

    2. L’Autorità esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 nonché dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, l’Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l’imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione; b) risoluzione delle controversie tra le imprese e tra i proprietari di unità immobiliari o il condominio e l’operatore di rete relative ai diritti e agli obblighi previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33; c) pianificazione per l’assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto; d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l’applicazione della normativa settoriale e l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonché attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori; e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante l’esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori; f) valutazione dell’onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale; g) garanzia della portabilità del numero tra i fornitori; h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015; i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC; l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all’interno del territorio, ai sensi del presente decreto; m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione europea, nonché relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.

    3. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. L’Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità, l’integrità e la resilienza.

    4. Il Ministero e l’Autorità, per le parti di rispettiva competenza, adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4, nel rispetto dei principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalità delle regole. Le competenze del Ministero, così come quelle dell’Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali.

    5. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune, si scambiano le informazioni necessarie all’applicazione del presente decreto e delle disposizioni del diritto dell’Unione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.

    6. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.

    7. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.

    8. Il Ministero e l’Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprietà o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attività di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 527 Codice della Navigazione – Ricorso di terzi danneggiati da urto

    Art. 527 Codice della Navigazione – Ricorso di terzi danneggiati da urto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall'armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto della nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi. Negli stessi limiti sono a carico dell'assicuratore le spese sostenute dall'assicurato per resistere, con il consenso dell'assicuratore medesimo, alle pretese del terzo. Quando la nave è totalmente perduta o il suo valore, al momento in cui è richiesta la limitazione del debito dell'armatore, è inferiore al minimo previsto nell'articolo 276, l'assicuratore della nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche se l'ammontare complessivo del minimo stesso e dell'indennità, spettante all'assicurato per danni materiali sofferti dalla nave, supera il valore assicurabile di quest'ultima.